CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 31197/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 4865/26 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria depositata in data 10 luglio 2026; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, ribadito con la memoria citata (peraltro depositata tardivamente) con cui si sostiene l'erronea valutazione del legittimo impedimento, è manifestamente infondato, dal momento che il certificato medico prodotto, così come rilevato dalla Corte territoriale nel verbale dell'udienza del 27 giugno 2025, nulla dice circa l'assoluta impossibilità di recarsi in udienza; Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice (v. pag. 4-5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso P.Q.M