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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 febbraio 2022

Cassazione n. 22597/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' PAOLO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 15 giugno 2020, la Corte d'appello di Caltanissetta ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Enna del 2 maggio 2019, assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da reato di cui al capo a); ha rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia aggravata, così qualificata l'originaria contestazione di cui all'art. 393 cod. pen., e lesioni, esclusa l'aggravante della pluralità degli agenti in concorso; ha, altresì, rimesso al giudice civile la liquidazione del danno, invece definitivamente determinato, in via equitativa, in primo grado.

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento all'esclusione della causa di giustificazione di cui all'art. 52 cod. pen. quanto al reato di lesioni sub b).

Evidenzia, in particolare, come - nel respingere la prospettazione difensiva, intesa ad ascrivere la condotta a necessità difensiva per essere stato l'imputato minacciato dalla persona offesa - la Corte d'appello avrebbe omesso di disaminare il contesto dell'azione, l'iniziativa offensiva e la tipologia d'arma impiegata da [OSCURATO:PERSONA] che, impugnando un'accetta, l'aveva rivolta all'indirizzo del ricorrente, costretto a reagire, a mani nude, per sottrarsi all'inevitabile pericolo per la propria incolumità, in tal modo ignorando la doverosa verifica di proporzionalità, in violazione della delibazione, ex ante ed in concreto, che l'apprezzamento della causa di giustificazione impone.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 7 febbraio 2022, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Con memoria del 4 marzo 2022, il difensore dell'imputato ha rassegnato per iscritto le proprie conclusioni, controdeducendo alle argomentazioni del procuratore generale ed insistendo sui profili di censura svolti con il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso supera il vaglio di ammissibilità ed impone, pertanto, il rilievo della prescrizione. 1.La censura svolta sul punto della verifica di necessità e proporzionalità della reazione difensiva evidenzia un punto che non risulta affrontato e risolto nella sentenza impugnata.

1.1. La non manifesta infondatezza del motivo impone il rilievo della prescrizione dei reati ascritti al ricorrente, estinti per decorrenza del termine massimo di cui all'art. 161 cod. pen. il 30 novembre 2020, in assenza di sospensioni nella fase di merito.

L'impugnazione della sentenza anche agli effetti civili non esonera questa Corte (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273; Sez.

U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870, in motivazione; Sez.

U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228, in motivazione) dall'ulteriore disamina dei motivi di impugnazione, non ravvisandosi, con la necessaria evidenza, cause che impongono il proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 35490 del 2009, Rv. 244274, cit.).

1.2. Con il terzo motivo di gravame, il ricorrente aveva prospettato - nell'accertato ed incontestato scenario di una contesa insorta, tra fronti contrapposti, per l'esercizio del pascolo sul terreno della parte civile - di aver reagito per sottrarsi alla minaccia armata di [OSCURATO:PERSONA], che aveva brandito un'accetta al suo indirizzo, nel corso del diverbio, originariamente insorto tra la parte civile e [OSCURATO:PERSONA], che aveva richiamato l'intervento ad adiauvandum, per ciascuna delle parti, degli ulteriori protagonisti della vicenda.

Nell'assolvere gli originari coimputati dai reati di cui al capo b) e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni - qualificato, per il ricorrente, nel reato di minacce - la Corte territoriale ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per lesioni in danno della parte civile, ricostruendo il fatto quale epilogo della lite in corso e, pur dando atto della disponibilità, in capo a [OSCURATO:PERSONA], di una roncola, solo successivamente riposta nel vano bagagli dell'auto, ha del tutto omesso di confrontarsi con il prospettato uso del predetto arnese, in tal modo trascurando un dato che - nella contrapposta versione ricostruttiva delle parti - s'appalesa invece rilevante, anche solo per escluderne motivatamente la ricorrenza, ai fini della valutazione dei presupposti dell'invocata causa di giustificazione.

1.3. Se è vero che, ai fini della configurabilità dell'esimente della legittima difesa, il requisito della proporzione tra offesa e difesa deve essere valutato con giudizio "ex ante", ponendo a confronto i mezzi usati e quelli a disposizione dell'aggredito nonché i beni giuridici, personali o patrimoniali in conflitto (ex multis Sez. 5, n. 32414 del 24/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279777), nel caso al vaglio equivalenti, dal testo della sentenza impugnata risulta in toto eluso il motivo d'appello, specificamente orientato alla denuncia del travisamento in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado.

Sicché, pur dando atto della contrapposizione tra le parti in contesra, la Corte d'appello ha risolto l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di lesioni esclusivamente negli esiti del referto, ignorando le specifiche censure dell'appellante che aveva, invece, riferito di essere stato aggredito, con un'accetta, da [OSCURATO:PERSONA], in tal modo abdicando alla verifica delle contrapposte condotte.

Né, del resto, può ritenersi che - nell'irrisolto contrasto tra le rispettive ricostruzioni rese nel giudizio dalle parti contrapposte, di cui le sentenze di merito danno atto - la specifica questione posta sia stata disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo necessario, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741); alternativa qui, invece, plausibilmente introdotta e non affrontata.

2. Il vulnus dell'apparato giustificativo rilevato s'appalesa incidente sui lineamenti della responsabilità civile derivante da reato, e impone l'annullamento della sentenza impugnata perché il giudice civile, competente per valore in grado di appello, proceda a nuovo esame sui punti censurati.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere í reati estinti per prescrizione.

Annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso in Roma, I'll marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' PAOLO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 15 giugno 2020, la Corte d'appello di Caltanissetta ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Enna del 2 maggio 2019, assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da reato di cui al capo a); ha rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia aggravata, così qualificata l'originaria contestazione di cui all'art. 393 cod. pen., e lesioni, esclusa l'aggravante della pluralità degli agenti in concorso; ha, altresì, rimesso al giudice civile la liquidazione del danno, invece definitivamente determinato, in via equitativa, in primo grado. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento all'esclusione della causa di giustificazione di cui all'art. 52 cod. pen. quanto al reato di lesioni sub b). Evidenzia, in particolare, come - nel respingere la prospettazione difensiva, intesa ad ascrivere la condotta a necessità difensiva per essere stato l'imputato minacciato dalla persona offesa - la Corte d'appello avrebbe omesso di disaminare il contesto dell'azione, l'iniziativa offensiva e la tipologia d'arma impiegata da [OSCURATO:PERSONA] che, impugnando un'accetta, l'aveva rivolta all'indirizzo del ricorrente, costretto a reagire, a mani nude, per sottrarsi all'inevitabile pericolo per la propria incolumità, in tal modo ignorando la doverosa verifica di proporzionalità, in violazione della delibazione, ex ante ed in concreto, che l'apprezzamento della causa di giustificazione impone. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 7 febbraio 2022, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria del 4 marzo 2022, il difensore dell'imputato ha rassegnato per iscritto le proprie conclusioni, controdeducendo alle argomentazioni del procuratore generale ed insistendo sui profili di censura svolti con il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso supera il vaglio di ammissibilità ed impone, pertanto, il rilievo della prescrizione. 1.La censura svolta sul punto della verifica di necessità e proporzionalità della reazione difensiva evidenzia un punto che non risulta affrontato e risolto nella sentenza impugnata. 1.1. La non manifesta infondatezza del motivo impone il rilievo della prescrizione dei reati ascritti al ricorrente, estinti per decorrenza del termine massimo di cui all'art. 161 cod. pen. il 30 novembre 2020, in assenza di sospensioni nella fase di merito. L'impugnazione della sentenza anche agli effetti civili non esonera questa Corte (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273; Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870, in motivazione; Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228, in motivazione) dall'ulteriore disamina dei motivi di impugnazione, non ravvisandosi, con la necessaria evidenza, cause che impongono il proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 2009, Rv. 244274, cit.). 1.2. Con il terzo motivo di gravame, il ricorrente aveva prospettato - nell'accertato ed incontestato scenario di una contesa insorta, tra fronti contrapposti, per l'esercizio del pascolo sul terreno della parte civile - di aver reagito per sottrarsi alla minaccia armata di [OSCURATO:PERSONA], che aveva brandito un'accetta al suo indirizzo, nel corso del diverbio, originariamente insorto tra la parte civile e [OSCURATO:PERSONA], che aveva richiamato l'intervento ad adiauvandum, per ciascuna delle parti, degli ulteriori protagonisti della vicenda. Nell'assolvere gli originari coimputati dai reati di cui al capo b) e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni - qualificato, per il ricorrente, nel reato di minacce - la Corte territoriale ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per lesioni in danno della parte civile, ricostruendo il fatto quale epilogo della lite in corso e, pur dando atto della disponibilità, in capo a [OSCURATO:PERSONA], di una roncola, solo successivamente riposta nel vano bagagli dell'auto, ha del tutto omesso di confrontarsi con il prospettato uso del predetto arnese, in tal modo trascurando un dato che - nella contrapposta versione ricostruttiva delle parti - s'appalesa invece rilevante, anche solo per escluderne motivatamente la ricorrenza, ai fini della valutazione dei presupposti dell'invocata causa di giustificazione. 1.3. Se è vero che, ai fini della configurabilità dell'esimente della legittima difesa, il requisito della proporzione tra offesa e difesa deve essere valutato con giudizio "ex ante", ponendo a confronto i mezzi usati e quelli a disposizione dell'aggredito nonché i beni giuridici, personali o patrimoniali in conflitto (ex multis Sez. 5, n. 32414 del 24/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279777), nel caso al vaglio equivalenti, dal testo della sentenza impugnata risulta in toto eluso il motivo d'appello, specificamente orientato alla denuncia del travisamento in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado. Sicché, pur dando atto della contrapposizione tra le parti in contesra, la Corte d'appello ha risolto l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di lesioni esclusivamente negli esiti del referto, ignorando le specifiche censure dell'appellante che aveva, invece, riferito di essere stato aggredito, con un'accetta, da [OSCURATO:PERSONA], in tal modo abdicando alla verifica delle contrapposte condotte. Né, del resto, può ritenersi che - nell'irrisolto contrasto tra le rispettive ricostruzioni rese nel giudizio dalle parti contrapposte, di cui le sentenze di merito danno atto - la specifica questione posta sia stata disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo necessario, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741); alternativa qui, invece, plausibilmente introdotta e non affrontata. 2. Il vulnus dell'apparato giustificativo rilevato s'appalesa incidente sui lineamenti della responsabilità civile derivante da reato, e impone l'annullamento della sentenza impugnata perché il giudice civile, competente per valore in grado di appello, proceda a nuovo esame sui punti censurati. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere í reati estinti per prescrizione. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso in Roma, I'll marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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