CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 29172/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34636/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bergamo e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, con procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio del secondo difensore; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a in appello dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano; Oggetto: Preliminare di cessione di quote –Patto di accollo -intimata– avverso la sentenza della Corte di a ppello di Brescia n. 932/2018, pubblicata il 31 maggio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso i l decreto ingiuntivo n. 1995 del 2006 emesso dal Presidente del Tribunale di Brescia con il quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gli ingiungevano il pagamento della somma di euro 170.420,32, oltre accessori, quale importo corrisposto dagli stessi alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in pagamento della fattura n. 11 del 1999, relativa alle opere di ristrutturazione della residenza dei coniugi opposti, giudizio che veniva sospeso ai sensi dell’art.295 c.p.c. sino alla definizione di quello pendente avanti alla Corte di appello di Brescia R.G. n. 833 del 2006 che doveva statuire sull’esistenza del credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., stante il contratto preliminare di cessione delle quote sociali con il quale il Verzelletti diveniva accollante dei debiti degli accollati, i Movio-Colleoni, che aveva concluso con gli stessi accollati con riferimento alla medesima società [OSCURATO:PERSONA], contenente espresso patto di accollo; - passata in giudicato la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 629 del 2010 nel giudizio pregiudiziale, che riduceva ad euro 150.160,00 l’importo dovuto dagli opposti alla società, veniva riassunto il giudizio monitorio e il Tribunale di Brescia, proseguito il giudizio dalla Colleoni in proprio e quale unica erede del coniuge Movio, deceduto, con sentenza n. 3703 del 2014, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannava il Verzeletti al pagamento della minore somma di euro 150.160,00, oltre accessori; - sul gravame interposto dal Verz eletti, la C orte di appello di Brescia, con sentenza n. 932 del 2018, nella resistenza dell’appellata, rigetta va l'appello con condanna al le spese processuali d el giudizio di secondo gr ado secondo soccombenza. A sostegno della decisione adottata la Corte distrettuale, premesso che con sentenza n. 629 del 2010 era stata definitivamente accertata la natura di negozio di accollo interno del preliminare e con sentenza n. 463 del 2004 della medesima Corte distrettuale, era stata pronunciata sentenza ex art. 2932c.c. rispetto al contratto preliminare, riteneva che il trasferimento delle quote sociali e dell’obbligo accessorio di accollo dei debiti del negozio principale, di cui alla clausola sub 3, stipulata tra le parti, avesse efficacia ex nunc, tenuto conto dell’amplissimo contenuto della clausola pattuita. Tuttavia, riteneva di riformare la sentenza di primo grado quanto alla domanda di corrispondere la rivalutazione monetaria che non doveva essere considerata tardiva, in quanto formulata dai coniugi Movio-Colleoni già nella fase monitoria, ma poi rinunciata dalla creditrice; - per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Brescia ricorre il Verzeletti, sulla base di un unico motivo; - è rimasta intimata la Colleoni; - il ricorrente ha anche curato il deposito di memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. in prossimità dell’adunanza camerale. Atteso che: - con l’unico motivo i l ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 , comma 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 1273, 1277, 1282 e 2932 c.c., con riguardo al principio di irretroattività della sentenza costitutiva ex art.2932 c.c. in relazione agli effetti dell’estinzione dell’obbligazione pecuniaria asseritamente oggetto di accollo, in quanto intervenuta in data anteriore al passaggio in giudicato della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. Assume il ricorrente che l’impugnata sentenza non avrebbe adeguatamente considerato che la ragione della doglianza attiene agli effetti giuridici della estinzione dell’obbligazione pecuniaria chesi pretende essere oggetto di accollo, in quanto intervenuta in data anteriore (28.09.2000) alla data in cui, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. della Corte di appello di Brescia n. 463 del 2004, avvenuto il 15.07.2005, la “clausola di accollo” in esame avrebbe acquisto giuridica efficacia ex nunc. Il motivo è infondato e con esso il ricorso. In tema di azione ex art. 2932 c.c. di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto traslativo della proprietà, il diritto controverso non si identifica con la proprietà del bene oggetto della promessa, bensì con l’obbligazione personale di attuare il trasferimento di detta proprietà. L’oggetto della domanda giudiziale diretta all’esecuzione coattiva del contratto preliminare non è, dunque, costituito dal bene o dai beni compromessi, bensì da quella particolare obbligazione di facere, consistente nel trasferimento dei beni o dei diritti che avrebbero dovuto essere trasferiti con il contratto definitivo non concluso. Da tanto deriva chel a Corte di appello ha fatto buon governo delle norme concernenti l'interpretazione dei contratti e del collegamento negoziale. Ha correttamente disatteso la pretesa del Verzeletti di ritenere estinta l’obbligazione pecuniaria di euro 150.160,00 per avere i coniugi/promittenti cessionari del 25% delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. versato detta somma alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per non avere considerato che il contratto preliminare di cessione di quote non poteva formalmente perfezionarsi se non con il versamento dell’importo concordato fra le parti e che è risultato accertato nella sua reale entità solo con la sentenza n. 629 del 2010 della Corte di appello di Brescia. Pur vero che la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 2932 c.c. è costitutiva dell’effetto pattuito quanto all’accollo, il cui oggetto però era già stato concordato con il contratto preliminare. Lo stesso Verzeletti, invero, aveva ammesso che con il preliminare acquistava le quote della società [OSCURATO:PERSONA] di cui gli accollanti erano soci al 25%, dal che è corretta la deduzione della Corte di appello secondo cui tra le due parti era intercorso un accollo semplice (non già privativo o liberatorio) consistente nell'assunzione di un debito altrui di futura scadenza, mediante una convenzione tra i debitori (accollat i, i coniugi Movio-Colleoni) e il terz o (accollant e, il Verzeletti ), obbligatosi a pagare, in sostituzione dei prim i , il creditore (accollatario), senza partecipazione al negozio da parte del creditore medesimo, ma con possibilità di quest'ultimo di aderirvi successivamente, acquistando il diritto alla solutio nei confronti di dettoterzo. Nella specie, l'accollo del debito dei promittent i cessionari verso la [OSCURATO:PERSONA] ha assunto, appunto , la funzione di corrispettivo parziale dell'acquisto, indipendentemente dall'adesione del creditore, non risultando che questa fosse prevista come condizione di efficacia dell'accollo (cfr. Cass. 19 gennaio 1973 n. 203). Non vi è stata, dunque, violazione della norma di cui all'art. 1273 c.c. sull'accollo, nella cui previsione il rapporto risulta esattamente ricondotto, con la conseguente statuizione che l'obbligazione del Verzeletti, essendo sorta sin dalla stipulazione del contratto preliminare, consisteva nel dover provvedere direttamente al pagamento del debito (fornendo, quanto meno, al debitore accollato i mezzi per effettuare il pagamento al creditore). Ora, l’azione diretta all’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di stipulare una cessione, non avendo natura reale, ma personale, siccome diretta a far valere un diritto di obbligazione nascente da un contratto, al fine di conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento del bene di pertinenza del promittente alienante, deve essere sperimentata soltanto nei confronti di chi ha assunto una simile obbligazione. Ne consegue che nessuna perenzione dell’obbligazione dell’accollante si poteva ritenere maturata. Alle considerazioni innanzi espresse consegue il rigetto del ricorso. Nessuna pronuncia sulla regolamentazione dei compensi di lite per essere la Colleoni rimasta intimata. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte rigettail ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma