CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15186/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, la Corte di assise di appello di Napoli ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto, ai fini della concessione dei benefici penitenziari, di imputare all'espiazione della pena dell'ergastolo, inflittagli con sentenza della Corte di assise appello di Napoli del 23 gennaio 2015 (concorso nel reato di strage commesso in data 11 novembre 1989), le carcerazioni sofferte: - dal 3 al 5 luglio 1990, per il reato di inosservanza di pena, commesso il 3 luglio 1990; - dal 14 ottobre al 23 dicembre 1991, per reati previste dalla legislazione sulle legge sulle armi; - dal 12 novembre 1992 al 7 luglio 1994, per il reato di tentata estorsione commessa il 25 giugno 1992; - dal 18 marzo 1998 al 2 luglio 2002, per il reato di associazione di stampo camorristico dal 1983 al 1989; - dal 6 settembre 1994 al 3 marzo 2010, per il reato di associazione di stampo camorristico commesso a partire dal 1980 e di associazione finalizzata al narcotraffico commesso fino all'ottobre 1998 A ragione della decisione il giudice dell'esecuzione rileva che la pena in esecuzione oggetto del provvedimento di cumulo concerne due sentenze per reati commessi nel 1989 (la strage in data 11 novembre 1989) e nel dicembre 1994 (un omicidio ed un tentato omicidio commessi il giorno 11 dicembre 1994 oggetto della sentenza della Corte di assise di appello di Napoli in data 6 luglio 2017) e che, pertanto, considerata l'epoca di consumazione dei reati associativi, precedenti alla strage, e della tentata estorsione, perpetrata prima dell'omicidio, difetta il presupposto dell'anteriorità temporale per procedere al cumulo ai fini della concessione dei benefici penitenziari e non è nemmeno configurabile l'unitarietà del disegno criminoso ai fini del riconoscimento della continuazione. 2. Ricorre per cassazione Sarno articolando un unico motivo con cu denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b), cod. proc. pen. violazione del combinato disposto degli artt. 72, 76 e 80 cod. pen. nonché vizio di motivazione ai sensi dell'art, 606 lett. e, cod. proc. pen. Lamenta che il giudice dell'esecuzione non abbia esattamente compreso il contenuto dell'istanza, che non era rivolta ad ottenere l'applicazione della disciplina della continuazioneirna il cumulo materiale di tutte le pene temporanee, complessivamente superiori a cinque anni, con quella dell'ergastolo. Una volta eseguito il cumulo era possibile attribuire alla pena unitaria in esecuzione le carcerazioni patite dal condannato dopo la consumazione del reato di strage, in data 11 novembre 1989, per il quale era stata inflitta la pena perpetua [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Il condannato ha avanzato istanza per l'unificazione delle pene temporanee in esecuzione con quella perpetua dell'ergastolo, anch'essa in corso di espiazione / al fine di ottenere una pena unica dalla quale scomputare, anche ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari, le carcerazioni patite dopo la consumazione del reato per il quale era stata inflitta la pena perpetua. E' pacifico che in siffatta ipotesi non trova applicazione il sistema del cumulo materiale delle pene di cui all'art. 73 cod. pen., pur con il criterio moderatore dell'art. 78, che riguarda soltanto l'ipotesi di concorso materiale di reati puniti con pene temporanee. In caso di concorso tra più ergastoli o tra l'ergastolo e le pene detentive temporanee, il sistema applicabile è quello delineato dall'art. 72 cod. pen. Esso prescinde totalmente dal concorso materiale o giuridico tra i reati, prevedendo la sostituzione o assorbimento delle pene temporanee, a causa dell'evidente pratica impossibilità di aggiungere una frazione di pena temporanea ad una pena già perpetua. Ne deriva che, ove sia stato inflitto l'ergastolo e una volta che si è proceduto al cumulo delle pene che il condannato deve espiare, si instaura un unico rapporto esecutivo, nell'ambito del quale le singole pene temporanee ricomprese nel cumulo, inflitte per i vari reati che concorrono (non avendo più alcun rilievo come s'è detto l'art. 81 cod. pen. ) con il reato per il quale è stato irrogato l'ergastolo, perdono autonomia, venendo ad esse sostituito, entro determinati limiti, l'isolamento diurno: sicché restano assorbite e pressoché neutralizzate dalla pena perpetua. Di conseguenza, in tema di ergastolo e ai fini del computo della quota di pena espiata ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari, la regola costantemente affermata dalla giurisprudenza di questa Corte è che, nel caso di cumulo di pene detentive temporanee con la pena dell'ergastolo, la decorrenza di quest'ultima è sempre quella della data di inizio della carcerazione per il reato per il quale è stato inflitto l'ergastolo: e ciò sia che l'ergastolo sia stato inflitto per reato commesso durante l'espiazione delle pene temporanee, sia che le pene temporanee siano state inflitte per reati commessi durante l'espiazione dell'ergastolo (tra molte Sez. 5, n. 12288 del 14/11/2016, dep.2017, Martinelli, Rv. 269390 - 01; Sez. 1, n. 17451 del 24/02/2005, Miano). In applicazione del principio che nessuna pena può essere scontata per un reato non ancora commesso, restano invece restano fuori dall'assorbimento le pene temporanee, o loro frazioni, espiate prima della commissione del reato per il quale è stato inflitto l'ergastolo (Sez. 1, n. 20981 del 20/03/2004, Giglio, Rv. 228982 - 01; Sez. 1, n. 2338 del 18/05/1994, [OSCURATO:PERSONA]. 198395 - 01). Al riguardo, è stato condivisibilmente affermato che non può tenersi conto delle pene espiate prima della commissione del reato per cui è stata inflitta la pena dell'ergastolo. Una contraria soluzione sarebbe illogica in quanto creerebbe una situazione di vantaggio del condannato all'ergastolo che abbia riportato in precedenza condanne a pene detentive in corso di espiazione rispetto al condannato a tale pena, prima incensurato. Inoltre deve considerarsi che l'art. 657 cod. proc. pen. (che disciplina la fungibilità delle pene) al quarto comma dispone che "in ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita e le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinante la pena da eseguire": tale norma risponde al principio secondo cui l'esecuzione della pena non può mai precedere la commissione del reato perché altrimenti avrebbe l'effetto di incoraggiare anziché frenare la commissione di reati, principio che deve trovare applicazione anche quando si tratti di determinare se il condannato abbia già espiato la quantità di pena prevista come condizione necessaria per l'ammissione alla semilibertà. Qualora debba cumularsi all'ergastolo altra pena perpetua inflitta per delitto • commesso durante l'espiazione del primo ergastolo, la pena unificata ai sensi dell'art. 72 c.p. non potrà che decorrere dalla data di carcerazione per il nuovo reato (Sez. 1", n. 3748 del 30/09/1993, Cappai; Sez. 1^, n. 10736 del 21/01/2009, Torre, che osservano che l'ergastolo inflitto per il successivo reato, in quanto pena perpetua, copre e assorbe il precedente). 2. L'ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione degli esposti principi. La Corte di assise di appello è partita dal presupposto erroneo che il cumulo o comunque l'unificazione tra le pene temporanee e quella perpetua postuli indefettibilmente l'applicazione della disciplina della continuazione. Invece, una volta investita della richiesta di unificare in un unico rapporto esecutivo la pena dell'ergastolo e le pene temporanee, avrebbe dovuto verificare se sussistono tutte le condizioni per l'operatività dell'istituto di cui all'art. 72 cod. pen., procedendo all'eventuale applicazione dell'isolamento diurno ed avendo cura, nel caso di riconoscimento della pena unica dell'ergastolo con assorbimento in essa di quelle temporanee, di scomputare le carcerazioni espiate in epoca successiva alla commissione del reato per quale è stata inflitta la pena perpetua. 3. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Napoli che nell'esaminare l'istanza si atterrà ai principi enunciati, colmando le individuate lacune motivazionali. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con