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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 47303/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato perché il fatto non sussiste in conseguenza della estinzione dei reati di cui alle precedenti condanne per effetto delléaffidamento in prova Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. n.137/20 Ify A [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Trento ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 18 marzo 2019 dal Tribunale di Trento in relazione a fattispecie di cui all'articolo 707 codice penale

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato in epigrafe articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarata penale responsabilità in quanto non poteva ritenersi sussistente l'elemento strutturale del delitto contestato consistente nella presenza di precedenti condanne in quanto i reati di cui ai precedenti illeciti commessi dal ricorrente risultavano estinti a seguito di esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali ai sensi dell'articolo 47 comma 12 della legge 354/1975.

Il ricorrente afferma che, "se lo scopo della previsione di estinzione degli "effetti penali della condanna" di cui all'art. 47 comma 12 legge n. 354/75 è di tipo premiale e mira a reintegrare il condannato nella posizione giuridica goduta prima della pronuncia di condanna, deve ritenersi che l'effetto estintivo faccia venir meno la condizione soggettiva richiesta dall'alt 707 c.p„ così da non poter differenziare la sua situazione soggettiva da quella di chi non abbia riportato alcuna simile condanna e possa quindi circolare detenendo liberamente attrezzi in ipotesi utilizzabili per aprire o sforzare serrature".

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA]- ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato perché il fatto non sussiste in conseguenza della estinzione di ogni effetto penale della pena di cui alle precedenti condanne per effetto dell'affidamento in prova [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

Il ricorrente afferma l'irrilevanza delle precedenti condanne per effetto del positivo esito dell'affidamento in prova ex att. 94 DPR 309/90 e 47

I. 26 luglio 1975 n. 354 e successive modifiche.

Al proposito, va rilevato che la formulazione dell'art. 47

I. 354/75 prevedeva che «L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale.

Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa».

Nel caso di specie, pur sussistendo condanna anche a pena pecuniaria, non risulta in atti e non è stato dedotto che vi sia stata l'estensione del provvedimento de quo anche alla pena pecuniaria medesima.

Tale statuizione risulta ulteriore e distinta rispetto a quella attinente al positivo esito dell'affidamento stesso tanto da fondarsi su situazioni di fatto parzialmente diverse riguardanti le condizioni economiche dell'interessato.

Mancata deduzione della circostanza e omessa allegazione del provvedimento emesso in diverso procedimento, stante la natura sostanziale della questione, fondano l'affermazione della permanenza storica e giuridica di una condanna.

La permanenza della circostanza storica della presenza di una condanna, in tali termini richiamata dall'art. 707 cod pen, risulta per altro verso da fatto che permane la menzione della stessa nel casellario giudiziale ai sensi degli artt. 3 e 4 D.P.R., 14/11/2002 n° 313, Testo unico sul casellario giudiziale.

Nemmeno è possibile applicare al caso di specie la disposizione dell'art. 106 cod pen perché dettata con specifico riferimento all'ipotesi di recidiva e in quanto norma eccezionale in quanto la irrilevanza della eventuale permanenza della condanna a pena pecuniaria ivi disposta ha portata derogatoria rispetto alla generale noma prevista dall'art. 47

I. 354/75.

3. Le suesposte ragioni fondano il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così decis in Roma, il 21 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato perché il fatto non sussiste in conseguenza della estinzione dei reati di cui alle precedenti condanne per effetto delléaffidamento in prova Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. n.137/20 Ify A [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Trento ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 18 marzo 2019 dal Tribunale di Trento in relazione a fattispecie di cui all'articolo 707 codice penale 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato in epigrafe articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarata penale responsabilità in quanto non poteva ritenersi sussistente l'elemento strutturale del delitto contestato consistente nella presenza di precedenti condanne in quanto i reati di cui ai precedenti illeciti commessi dal ricorrente risultavano estinti a seguito di esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali ai sensi dell'articolo 47 comma 12 della legge 354/1975. Il ricorrente afferma che, "se lo scopo della previsione di estinzione degli "effetti penali della condanna" di cui all'art. 47 comma 12 legge n. 354/75 è di tipo premiale e mira a reintegrare il condannato nella posizione giuridica goduta prima della pronuncia di condanna, deve ritenersi che l'effetto estintivo faccia venir meno la condizione soggettiva richiesta dall'alt 707 c.p„ così da non poter differenziare la sua situazione soggettiva da quella di chi non abbia riportato alcuna simile condanna e possa quindi circolare detenendo liberamente attrezzi in ipotesi utilizzabili per aprire o sforzare serrature". 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA]- ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato perché il fatto non sussiste in conseguenza della estinzione di ogni effetto penale della pena di cui alle precedenti condanne per effetto dell'affidamento in prova [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. Il ricorrente afferma l'irrilevanza delle precedenti condanne per effetto del positivo esito dell'affidamento in prova ex att. 94 DPR 309/90 e 47 I. 26 luglio 1975 n. 354 e successive modifiche. Al proposito, va rilevato che la formulazione dell'art. 47 I. 354/75 prevedeva che «L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa». Nel caso di specie, pur sussistendo condanna anche a pena pecuniaria, non risulta in atti e non è stato dedotto che vi sia stata l'estensione del provvedimento de quo anche alla pena pecuniaria medesima. Tale statuizione risulta ulteriore e distinta rispetto a quella attinente al positivo esito dell'affidamento stesso tanto da fondarsi su situazioni di fatto parzialmente diverse riguardanti le condizioni economiche dell'interessato. Mancata deduzione della circostanza e omessa allegazione del provvedimento emesso in diverso procedimento, stante la natura sostanziale della questione, fondano l'affermazione della permanenza storica e giuridica di una condanna. La permanenza della circostanza storica della presenza di una condanna, in tali termini richiamata dall'art. 707 cod pen, risulta per altro verso da fatto che permane la menzione della stessa nel casellario giudiziale ai sensi degli artt. 3 e 4 D.P.R., 14/11/2002 n° 313, Testo unico sul casellario giudiziale. Nemmeno è possibile applicare al caso di specie la disposizione dell'art. 106 cod pen perché dettata con specifico riferimento all'ipotesi di recidiva e in quanto norma eccezionale in quanto la irrilevanza della eventuale permanenza della condanna a pena pecuniaria ivi disposta ha portata derogatoria rispetto alla generale noma prevista dall'art. 47 I. 354/75. 3. Le suesposte ragioni fondano il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così decis in Roma, il 21 ottobr
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