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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 29706/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 2310_23 Ritenuto che il primo motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] - condannato per il reato di cui agli artt. 192 e 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 - espone censure non consentite in sede di legittimità, perché, nel dedurre il vizio di motivazione in ordine alla prova con certezza della responsabilità penale e all'accertamento circa la natura del liquido che si assume sversato, enuncia, in realtà, doglianze in punto di fatto, e comunque manifestamente infondate, avendo la sentenza impugnata, correttamente motivato l'affermazione della sussistenza della colpevolezza dell'imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio, sulla base di quanto emerso dalle testimonianze, dagli accertamenti della Polizia municipale e dalla documentazione acquisita (cfr. pagg. 2-3); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motivazione in relazione al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività della pena in misura superiore ai minimi edittali, è manifestamente infondato perché la sentenza impugnata, nell'irrogare la sola pena pecuniaria e in misura inferiore alla media edittale, ha esposto una motivazione non manifestamente illogica, né lacunosa (cfr. pag. 3, laddove si valorizzano sia il differimento per oltre un anno del procedimento determinato dalle richieste dell'imputato di fare istanza di messa alla prova poi non concretizzatasi per un successivo ripensamento dello stesso, sia la gravità della condotta); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 2310_23 Ritenuto che il primo motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] - condannato per il reato di cui agli artt. 192 e 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 - espone censure non consentite in sede di legittimità, perché, nel dedurre il vizio di motivazione in ordine alla prova con certezza della responsabilità penale e all'accertamento circa la natura del liquido che si assume sversato, enuncia, in realtà, doglianze in punto di fatto, e comunque manifestamente infondate, avendo la sentenza impugnata, correttamente motivato l'affermazione della sussistenza della colpevolezza dell'imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio, sulla base di quanto emerso dalle testimonianze, dagli accertamenti della Polizia municipale e dalla documentazione acquisita (cfr. pagg. 2-3); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motivazione in relazione al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività della pena in misura superiore ai minimi edittali, è manifestamente infondato perché la sentenza impugnata, nell'irrogare la sola pena pecuniaria e in misura inferiore alla media edittale, ha esposto una motivazione non manifestamente illogica, né lacunosa (cfr. pag. 3, laddove si valorizzano sia il differimento per oltre un anno del procedimento determinato dalle richieste dell'imputato di fare istanza di messa alla prova poi non concretizzatasi per un successivo ripensamento dello stesso, sia la gravità della condotta); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29706/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris