Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13219/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (che ha confermato la condanna, in primo grado, per evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto, con un motivo unico, la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non essendo stata resa adeguata motivazione sul perché l'imputato non avrebbe addotto alcuna giustificazione della sua assenza e sul dolo; ritenuto che la Corte d'appello ha, per contro, chiaramente individuato una contraddizione nel fatto che, come emerso dal verbale di arresto, al momento del controllo, la compagna dell'imputato dichiarava di ignorare ove fosse l'imputato, formulando una mera ipotesi, salvo poi, successivamente, riferire telefonicamente che egli l'aveva informata di trovarsi presso il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (dove, alle 12:10, ne era in effetti riscontrata la presenza, in codice verde) - dal che si desume sia la falsità del pretesto addotto sia il dolo -, per il resto escludendo la particolare tenuità del fatto in ragione della durata temporale dell'allontanamento e della pervicace resistenza alle prescrizioni imposte dall'autorità (già in precedenza l'imputato era stato tratto in arresto per la medesima fattispecie di reato); ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (che ha confermato la condanna, in primo grado, per evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto, con un motivo unico, la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non essendo stata resa adeguata motivazione sul perché l'imputato non avrebbe addotto alcuna giustificazione della sua assenza e sul dolo; ritenuto che la Corte d'appello ha, per contro, chiaramente individuato una contraddizione nel fatto che, come emerso dal verbale di arresto, al momento del controllo, la compagna dell'imputato dichiarava di ignorare ove fosse l'imputato, formulando una mera ipotesi, salvo poi, successivamente, riferire telefonicamente che egli l'aveva informata di trovarsi presso il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (dove, alle 12:10, ne era in effetti riscontrata la presenza, in codice verde) - dal che si desume sia la falsità del pretesto addotto sia il dolo -, per il resto escludendo la particolare tenuità del fatto in ragione della durata temporale dell'allontanamento e della pervicace resistenza alle prescrizioni imposte dall'autorità (già in precedenza l'imputato era stato tratto in arresto per la medesima fattispecie di reato); ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 13219/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris