CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 luglio 1995
Cassazione n. 04865/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/07/1995 avverso la sentenza del 09/06/2022 del G.u.p. del Tribunale di Fermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il G.u.p. del Tribunale di Fermo, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha applicato la pena concordata dalle parti all'imputato [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di ricettazione e tentata estorsione; ritenuto che, trattandosi di ricorso proposto avverso sentenza di applicazione della pena deve procedersi con le forme dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.; rilevato che il ricorso formula censure non consentite, poiché l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (riferibili all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), mentre non possono formare oggetto di censure che attengono alla qualificazione giuridica del fatto (censurata in modo del tutto astratto e senza alcun indicazione alternativa rispetto a quella evincibile dalle imputazioni e dalla sentenza impugnata), salvo che si tratti di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, (Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01); ritenuto, in conseguenza, che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos