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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 febbraio 2026

Cassazione n. 31810/2026

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a Brescia il 09/06/1978 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Brescia, con ordinanza del 25 marzo 2026, ha accolto l'appello del Pubblico ministero ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza emessa, in data 16 febbraio 2026, dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, che aveva rigettato la richiesta di misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per i reati di cui agi artt. 48 cod. pen. 10-quater, comma 2 d.

Igs. 74/2000 (capi 2-5), e ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare del divieto di esercitare la professione di dottore commercialista per la durata di 12 mesi e a [OSCURATO:PERSONA] la misuracautelare del divieto di esercitare imprese e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di 12 mesi.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i loro difensori, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando rispettivamente cinque motivi e quattro motivi di impugnazione.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge in relazione all'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per la mancata descrizione sommaria del fatto.

Si osserva che l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Brescia costituisce il provvedimento genetico della misura cautelare personale applicata a [OSCURATO:PERSONA] ed è affetta da nullità per violazione dell'art. 292, comma 2 lett. b) cod. proc. pen., poiché non contiene una autonoma ed esauriente "descrizione sommaria del fatto, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate", requisito essenziale per garantire all'indagato una piena e immediata conoscenza dell'addebito e l'effettivo esercizio del diritto di difesa, non essendo sufficiente un rinvio meramente formale ad altri atti del procedimento. 2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge in relazione all'art. 10 quater d.

Igs. 74/2000 per erronea configurazione del dolo.

Si sottolinea che il Tribunale del riesame ha errato nell'applicazione della legge penale, attribuendo al [OSCURATO:PERSONA] il dolo del reato di indebita compensazione di crediti inesistenti sulla base di una valutazione che confonde il piano della colpa professionale con quello della volontà criminosa.

Si ignora, quindi, che [OSCURATO:PERSONA] ha posto in essere plurime attività di verifica che il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari considera coerenti con chi cerca di accertare la liceità dell'operazione. 2.3 Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per travalicamento dei limiti del sindacato in sede di appello cautelare ed eccesso di potere motivazionale.

Si sostiene che, a fronte di una motivazione del GIP estremamente analitica e logicamente coerente, che escludeva la gravità indiziaria, il Tribunale del riesame ha proceduto a una integrale e sostitutiva rivalutazione del compendio probatorio, senza però evidenziare alcun errore logico manifesto, contraddizione o palese omissione nel percorso argomentativo del primo giudice che giustificasse la riforma in peius.

Secondo la difesa, il Tribunale del riesame ha ampliato il thema decidendum oltre i motivi di appello del P.M., con conseguente violazione dei limiti del devolutum nel giudizio di appello cautelare ex art. 310 c.p.p. e dell'obbligo di motivazione rafforzata in caso di riforma in peius. 2.4 Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza.

Secondo la difesa il Tribunale del riesame 2procede ad una lettura selettiva delle conversazioni, isolandole dal contesto temporale e dall'evoluzione successiva del dialogo, senza confrontarsi con quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio, le cui dichiarazioni erano state ritenute plausibili dal GIP.

Si evidenzia che il GIP ha valorizzato la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], prima di proporre l'operazione alla clientela, hanno effettuato compensazioni "test" su società riconducibili a loro stessi, ritenendo che ciò denoti la volontà di verificare la tenuta del meccanismo e la fiducia, sia pure mal riposta, nella liceità della operazione.

In conclusione, secondo la difesa il percorso argomentativo del Tribunale del riesame sulla gravità indiziaria è fondato su congetture e non si confronta con la motivazione del GIP. 2.5 Con il quinto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza, concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione del reato, alla scelta della misura interdittiva e alla determinazione della sua durata massima.

Si osserva che la motivazione del provvedimento impugnato si pone in contrasto con il costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui il pericolo di reiterazione deve essere concreto ed attuale e non può essere desunto né in via automatica dalla gravità del reato, né da mere valutazioni congetturali sulla personalità dell'indagato.

Si sottolinea che il Tribunale non ha considerato che l'operazione contestata è stata integralmente disvelata, con conseguente interruzione dei rapporti con i soggetti che avevano a disposizione i crediti né ha esaminato gli elementi soggettivi favorevoli in capo al ricorrente come anche la verosimile entità della pena in concreto irrogabile, con possibilità di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Infine, la durata massima viene applicata in modo sostanzialmente automatico e senza valutare misure meno afflittive.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 Il primo motivo con cui si eccepisce la nullità dell'ordinanza genetica per violazione dell'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. è stato proposto negli stessi termini del coindagato [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 Con il secondo e il terzo motivo, la difesa deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla gravità indiziaria.

Si sottolinea che il GIP nell'ordinanza di rigetto, aveva escluso la gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA] come del professionista [OSCURATO:PERSONA], definendoli addirittura come raggirati, mentre il Tribunale del riesame ha rivalutato in maniera diametralmente opposta il compendio probatorio, senza motivare adeguatamente.

Si sottolinea che il GIP aveva evidenziato, quali elementi a favore degli indagati: l'avere utilizzato come operazione pilota una propria società, la preoccupazione espressa nelle chat "non 3truffo me stesso e i miei migliori clienti", elementi definiti dal Tribunale del riesame come irrilevanti e inverosimili, senza alcuna motivazione. 3.2 Con il quarto motivo, la difesa deduce vizio di motivazione in ordine alla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione del reato.

Si osserva che il Tribunale del riesame non ha valorizzato il comportamento collaborativo del [OSCURATO:PERSONA] che si è reso disponibile a ricostruire puntualmente quanto accaduto.

Si osserva che il pericolo deve essere attuale e concreto e non può essere desunto in automatico dalla gravità della contestazione.

4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, richiamata in sede di discussione, ha chiesto il rigetto dei ricorsi, evidenziando: quanto al primo motivo, comune ad entrambi gli indagati, che il Tribunale del Riesame ha descritto, nel testo dell'intera ordinanza, i fatti addebitati in modo tale che gli interessati ne abbiano avuto immediata e compiuta conoscenza, a nulla rilevando che nell'intestazione del provvedimento siano indicati i soli articoli di legge violati relativi all'oggetto della contestazione; quanto al terzo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], e al secondo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], non si rilevano i vizi di motivazione dedotti, a fronte di un'ordinanza che analiticamente descrive i fatti contestati e adeguatamente motiva come dalle ulteriori risultanze investigative, prodotte con l'atto di impugnazione del Pubblico Ministero, emerga la sussistenza della gravità indiziaria; quanto ai restanti motivi dei ricorsi, si propone una mera rivalutazione di circostanze già esaminate dal Tribunale del Riesame. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Manifestamente infondato è il primo motivo, comune ad entrambi gli indagati.

L'art. 292, comma 2 lett. b), cod. proc. pen. prevede tra i requisiti dell'ordinanza impositiva di misura cautelare, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio, «la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate», che ha la funzione di informare il soggetto sottoposto alle indagini circa il tenore delle accuse che gli vengono mosse, fornendogli le coordinate in fatto e in diritto dell'addebito in relazione al quale la misura è disposta, al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa.

E' necessario, quindi, che i fatti addebitati siano indicati in modo tale che l'interessato ne abbia immediata e compiuta conoscenza, a nulla rilevando che risultino richiamati esclusivamente gli articoli di legge relativi all'oggetto della contestazione.

L'art. 292 cod. proc. pen. detta una specifica e rigorosa disciplina dell'ordinanza impositiva di misura cautelare, in quanto viene adottata "inaudita altera parte"e 4costituisce, dunque, un atto a sorpresa per l'indagato, salvo le ipotesi in cui è previsto l'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.

Se questa è la ratio della disposizione sopra citata, risulta evidente il motivo per il quale l'art. 310 c.p.p. non richiami l'art. 292 cod. proc. pen., quando il Tribunale del riesame, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, disponga una misura cautelare.

Infatti, in tal caso l'indagato ha perfetta conoscenza della contestazione contenuta nella richiesta di misura cautelare, rigettata dal GIP, e ha avuto ampia possibilità di difendersi nell'udienza camerale dinanzi al Tribunale del riesame.

Non sussiste, pertanto, alcuna nullità dell'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame che non riporti la contestazione, ma si limiti a fare rinvio alla richiesta del P.M. o a riportare solo le norme di legge violate.

Le disposizioni di cui all'art. 292 cod. proc. pen. non possono essere estese, in assenza di un espresso richiamo, all'ipotesi di misura cautelare disposta dal Tribunale del riesame ex art. 310 cod. proc. pen., in seguito all'impugnazione del Pubblico Ministero, stante la diversità di ratio sottesa alle due disposizioni in esame.

Detta interpretazione è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite "Salvati", che in relazione alla necessità o meno dell' interrogatorio di garanzia nel caso di misura cautelare disposta in seguito ad appello del Pubblico Ministero, hanno deciso nei seguenti termini: «In caso di applicazione di una misura cautelare personale da parte del tribunale del riesame, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del giudice per le indagini preliminari, non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia a pena di inefficacia della misura suddetta, atteso che la possibilità di esercizio del diritto di difesa è già assicurata dall'instaurazione del contraddittorio in sede di impugnazione cautelare. (Sez.

U, n. 17274 del 26/03/2020, Salvati, Rv. 279281 -01)».

In motivazione, le S.U. hanno precisato che « L'interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., infatti, quale momento ineliminabile di difesa nei casi previsti dalla norma ... non è esportabile, al medesimo fine, in una vicenda quale quella della misura adottata all'esito dell'appello cautelare, dove le finalità difensive vengono comunque soddisfatte dal contraddittorio nel procedimento camerale instauratosi in seguito all'impugnazione: contraddittorio che il sistema consente, a nulla rilevando la facoltatività delle dichiarazioni, giacché ciò che conta è la circostanza che l'interessato è posto nelle condizioni di esercitare appieno le proprie difese, essendo rimesso alle determinazioni discrezionali proprie le modalità concrete dell'esercizio del relativo diritto.

Infatti, a differenza dell'ordinaria sequenza procedimentale (richiesta del pubblico ministero ed ordinanza del giudice per le indagini preliminari) che avviene inaudita altera parte e concettualmente "a sorpresa", nella ipotesi in esame è prevista - rispetto all'istanza cautelare sottoposta al giudice dell'appello - la 5presenza del difensore e la sua assistenza tecnica prima della decisione del giudice, finalizzata a consentire un approfondimento anticipato di tutti i temi dell'azione cautelare». (S.U., Salvati cit).

Anche di recente, si è affermato che in tema di misure cautelari personali, l'applicazione da parte del tribunale del riesame di una misura coercitiva, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, non dev'essere preceduta, nei casi previsti di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., dall'interrogatorio preventivo dell'indagato, in quanto il diritto al contraddittorio anticipato e quello di difesa sono assicurati dalla possibilità per lo stesso di comparire all'udienza per la trattazione del gravame e di chiedere di essere interrogato. (Sez. 5, n. 28187 del 26/06/2025, R., Rv. 288395 - 01) E ancora in relazione alla necessità dell'autonoma motivazione, la Suprema Corte ha chiarito che «l'ordinanza cautelare adottata dal Tribunale del riesame (come anche l'ordinanza emessa dal GUP nell'udienza preliminare o dal giudice nel dibattimento) non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari per le misure personali e del fumus commissi delicti e del periculum in mora per quelle reali, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 1, n. 8518 del 10/9/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, Rv. 278122; nello stesso senso, Sez. 4, n. 11044 del 23/02/2022, D'Incecco, non mass.)» (Sez. 3, n. 2926 del 14/1/2026).

In conclusione, nell'ipotesi in cui il Tribunale del riesame disponga una misura cautelare, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, non si applicano i requisiti, previsti a pena di nullità, indicati dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., in quanto le finalità difensive sono soddisfatte dal contraddittorio nel procedimento cautelare instauratosi in seguito all'impugnazione.

2. Manifestamente infondati sono il secondo e il quarto motivo di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo e terzo di [OSCURATO:PERSONA] relativi alla gravità indiziaria e all'elemento soggettivo del reato contestato, che possono essere trattati unitariamente in quanto investono le medesime questioni. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari e il Tribunale del riesame convergono nel ritenere la sussistenza, sotto il profilo oggettivo, della gravità indiziaria in relazione all'indebita compensazione con riferimento a ciascuna delle operazioni di cessione dei crediti avvenute a favore delle società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rilevando che i crediti ceduti alle società erano generati da società cartiere prive di reale operatività ed amministrate da prestanome, pertanto inesistenti. 6Il Tribunale del riesame, confrontandosi con la motivazione del GIP e confutandola, ritiene che sussista anche l'elemento soggettivo in capo agli indagati in ordine ai reati contestati, valorizzando, con motivazione priva di profili di illogicità, la relazione dell'Agenzia delle Entrate del 12.2.2026 e le sommarie informazioni testimoniali del funzionario Rizzi, che smentiscono le dichiarazioni rese dagli indagati in sede di interrogatorio.

Infatti, dall'attività investigativa era emerso che la compensazione tributaria avviene con una procedura telematica, in cui il contribuente predispone il modello F24, vi inserisce il codice tributo relativo al credito che intende compensare e lo trasmette; all'atto della ricezione del modello, l'Agenzia delle Entrate non svolge controlli sostanziali sui crediti, ma solo controlli formali.

Si sottolinea, nel provvedimento impugnato, che il funzionario Rizzi ha smentito le dichiarazioni degli indagati, escludendo di aver fornito a [OSCURATO:PERSONA] informazioni sull'esistenza dei crediti tramite la visione dei modelli F24, poiché guardando detti modelli poteva dare indicazioni solo di carattere formale, come ad esempio se il credito era stato utilizzato in compensazione fuori termine o era stato scartato dal sistema.

Quindi, il Tribunale del riesame ha valorizzato le dichiarazioni del funzionario Rizzi e l'esito delle indagini compiute per escludere che gli odierni indagati fossero stati rassicurati dall'Ufficio finanziario sulla genuinità dei crediti del [OSCURATO:PERSONA].

Nel provvedimento impugnato si precisa che dalle prime compensazioni di "prova" gli indagati non potevano trarre il convincimento della regolarità sostanziale dei crediti, anche in considerazione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] svolge la professione di dottore commercialista e ha specifiche competenze nel settore.

3. In relazione ai limiti del sindacato di legittimità, giova immediatamente rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del Riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, nonché all'esistenza e al grado dei pericula libertatis, consente la sola verifica delle censure inerenti all'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice della cautela rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

In altri termini, la ricostruzione del fatto e le questioni relative all'intensità delle esigenze cautelari sono rilevabili in cassazione soltanto se si traducono nella violazione di specifiche norme di legge o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (ex multis Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 72, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884).

Più in generale, con riguardo all'illogicità della motivazione, si deve ricordare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocuii, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794-01; in senso analogo, Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074-01, Sez. n. 33809 del 9 luglio 2025).

Nel caso in esame, il Tribunale del riesame, con motivazione priva di profili di illogicità e, dunque, non censurabile in questa sede, dopo aver esaminato il contenuto delle chat e la prospettazione difensiva, ha desunto l'elemento soggettivo del delitto contestato dalla circostanza che, al momento dell'offerta di vendita dei crediti alle società bresciane, gli odierni indagati, per maturare le cospicue provvigioni di loro spettanza, sceglievano di tacere alle società cessionarie informazioni essenziali, avendo acquisito la consapevolezza della falsità dei crediti.

4. Manifestamente infondato è il terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA].

Preliminarmente occorre rilevare che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, in caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell'appello de libertate, della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso "standard cognitivo" che governa il procedimento incidentale cautelare rispetto al giudizio di merito principale, ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale (ex plurimis Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 - 04; Sez. 2, n. 25777 del 9/6/2026).

Nel caso in esame, il Tribunale ha fornito una motivazione analitica degli elementi di fatto sottoposti al proprio esame, ponendosi in diretto e adeguato 8raffronto critico, tanto con le argomentazioni alla base dell'ordinanza impugnata quanto con le deduzioni difensive.

Il Tribunale ha provveduto a una analitica e specifica confutazione delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento di rigetto in ordine alla sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza che delle esigenze cautelari.

Va poi ribadito che in tema di impugnazioni cautelari, l'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego di emissione dell'ordinanza cautelare per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza devolve al giudice la verifica di tutte le condizioni richieste per l'adozione della misura e lo legittima a sviluppare l'iter argomentativo incentrandolo su aspetti diversi e ulteriori rispetto a quelli valorizzati nella domanda, purché essi siano desumibili dagli atti posti a fondamento della richiesta. (Sez. 3, n. 34631 del 07/06/2022, Rv. 283646 - 01).

Pertanto, l'impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego di emissione dell'ordinanza cautelare per insussistenza, come nella specie, dei gravi indizi di colpevolezza devolve al giudice la verifica di tutte le risultanze processuali e lo legittima a riconsiderare anche i punti della motivazione dell'ordinanza, che non abbiano formato oggetto di specifica critica nell'atto di appello.

Sulla base di ciò, il principio di corrispondenza tra domanda e ordinanza cautelare non è invocato correttamente nel caso di specie.

5. Manifestamente infondati sono il quinto motivo per [OSCURATO:PERSONA] e il quarto per [OSCURATO:PERSONA] in relazione delle esigenze cautelari.

Preliminarmente va richiamato l'orientamento costante nella giurisprudenza di legittimità in virtù del quale il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza, (tra le tante: Sez. 2, n. 11267 del 25/3/2026; Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 — 01; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242-01).

A tali criteri valutativi si è attenuto il Tribunale nell'ordinanza impugnata, in quanto l'attualità delle esigenze cautelari è statesdesunta dalle concrete modalità di commissione dei fatti contestati e, in particolare, dalla elevata scaltrezza dimostrata dagli odierni ricorrenti che si sono premurati di adottare tutte le cautelare necessarie per salvaguardare le proprie posizioni da eventuali 9contestazioni (come si evince dal comune proposito di registrare gli incontri con i gestori di fatto del gruppo [OSCURATO:PERSONA]), attenzionando gli aspetti formali delle operazioni per essere certi di poter incassare i compensi pattuiti, pur essendo consapevoli della fittizietà dei crediti.

Nel provvedimento impugnato si sottolinea che, in assenza di un presidio cautelare, è intenso il rischio che gli odierni indagati tornino a reperire sul mercato società simili al gruppo [OSCURATO:PERSONA], sfruttando la platea di clienti di cui dispongono per effettuare nuove cessioni.

A fronte di tale stringente motivazione, priva di profili di illogicità, nessuna rilevanza può assumere la circostanza, evidenziata dai difensori, in sede di discussione, che in pendenza del presente procedimento, gli odierni indagati si sono astenuti dal commettere ulteriori reati.

In relazione al profilo dell'adeguatezza, il Tribunale, con motivazione non suscettibile di censure in questa sede, ha evidenziato come solo le misure interdittive sono idonee a neutralizzare il rischio di recidiva, in quanto le condotte illecite si sono esplicate in via esclusiva nell'ambito dell'attività professionale o imprenditoriale degli indagati.

Quanto alla durata, è sufficiente rilevare come, in tema di misure interdittive, la flessibilità della disciplina relativa al termine di durata prevista dall'art. 308, comma 2, cod. proc. pen. - come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 - impone al giudice della cautela un onere di motivazione in merito al termine indicato nell'ordinanza, a maggior ragione nel caso in cui esso coincida con quello massimo legale (Sez. 5, n. 36843 del 07/07/2023, M., Rv. 285769).

Onere che, in concreto, risulta adempiuto, avendo il Tribunale precisato, quanto a [OSCURATO:PERSONA], che la durata nella misura massima si giustifica per la spiccata intensità del dolo e l'entità particolarmente elevata del danno cagionato alle casse dello Stato; quanto a [OSCURATO:PERSONA], per il ruolo centrale svolto nei rapporti con Scalercio e il [OSCURATO:PERSONA] e per la elevata capacità delinquenziale dimostrata, mettendo a disposizione la propria società per la migliore riuscita dello schema delittuoso.

In relazione all'omessa motivazione in ordine alla concedibilità del beneficio della pena sospesa, deve essere ricordato che la valutazione prognostica negativa riguardo la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena resta assorbita nella sussistenza del pericolo di reiterazione del reato.

Secondo l'insegnamento di questa Corte nella sua più autorevole composizione (Sez.

U, n. 1235 del 28/10/2010 - dep. 2011, Giordano, Rv. 248866), costantemente ribadito (Sez. 5, n. 27976 del 01/07/2020, Marino, Rv. 280664; Sez. 6, n. 50132 del 21/11/2013, Pilli, Rv. 258501), la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato esime il giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena, in quanto la concessione della sospensione medesima è 10indefettibilmente correlata ad una previsione favorevole in ordine alla condotta futura del condannato (Sez. 5, n. 17691 del 08/01/2010, Cerretti, Rv. 247219), essenzialmente esclusa dalla contraria valutazione in termini di concreto ed attuale pericolo di reiterazione.

6. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che hanno proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

7. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Brescia il 09/06/1978 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Brescia, con ordinanza del 25 marzo 2026, ha accolto l'appello del Pubblico ministero ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza emessa, in data 16 febbraio 2026, dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, che aveva rigettato la richiesta di misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per i reati di cui agi artt. 48 cod. pen. 10-quater, comma 2 d. Igs. 74/2000 (capi 2-5), e ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare del divieto di esercitare la professione di dottore commercialista per la durata di 12 mesi e a [OSCURATO:PERSONA] la misuracautelare del divieto di esercitare imprese e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di 12 mesi. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i loro difensori, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando rispettivamente cinque motivi e quattro motivi di impugnazione. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge in relazione all'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per la mancata descrizione sommaria del fatto. Si osserva che l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Brescia costituisce il provvedimento genetico della misura cautelare personale applicata a [OSCURATO:PERSONA] ed è affetta da nullità per violazione dell'art. 292, comma 2 lett. b) cod. proc. pen., poiché non contiene una autonoma ed esauriente "descrizione sommaria del fatto, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate", requisito essenziale per garantire all'indagato una piena e immediata conoscenza dell'addebito e l'effettivo esercizio del diritto di difesa, non essendo sufficiente un rinvio meramente formale ad altri atti del procedimento. 2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge in relazione all'art. 10 quater d. Igs. 74/2000 per erronea configurazione del dolo. Si sottolinea che il Tribunale del riesame ha errato nell'applicazione della legge penale, attribuendo al [OSCURATO:PERSONA] il dolo del reato di indebita compensazione di crediti inesistenti sulla base di una valutazione che confonde il piano della colpa professionale con quello della volontà criminosa. Si ignora, quindi, che [OSCURATO:PERSONA] ha posto in essere plurime attività di verifica che il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari considera coerenti con chi cerca di accertare la liceità dell'operazione. 2.3 Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per travalicamento dei limiti del sindacato in sede di appello cautelare ed eccesso di potere motivazionale. Si sostiene che, a fronte di una motivazione del GIP estremamente analitica e logicamente coerente, che escludeva la gravità indiziaria, il Tribunale del riesame ha proceduto a una integrale e sostitutiva rivalutazione del compendio probatorio, senza però evidenziare alcun errore logico manifesto, contraddizione o palese omissione nel percorso argomentativo del primo giudice che giustificasse la riforma in peius. Secondo la difesa, il Tribunale del riesame ha ampliato il thema decidendum oltre i motivi di appello del P.M., con conseguente violazione dei limiti del devolutum nel giudizio di appello cautelare ex art. 310 c.p.p. e dell'obbligo di motivazione rafforzata in caso di riforma in peius. 2.4 Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. Secondo la difesa il Tribunale del riesame 2procede ad una lettura selettiva delle conversazioni, isolandole dal contesto temporale e dall'evoluzione successiva del dialogo, senza confrontarsi con quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio, le cui dichiarazioni erano state ritenute plausibili dal GIP. Si evidenzia che il GIP ha valorizzato la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], prima di proporre l'operazione alla clientela, hanno effettuato compensazioni "test" su società riconducibili a loro stessi, ritenendo che ciò denoti la volontà di verificare la tenuta del meccanismo e la fiducia, sia pure mal riposta, nella liceità della operazione. In conclusione, secondo la difesa il percorso argomentativo del Tribunale del riesame sulla gravità indiziaria è fondato su congetture e non si confronta con la motivazione del GIP. 2.5 Con il quinto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza, concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione del reato, alla scelta della misura interdittiva e alla determinazione della sua durata massima. Si osserva che la motivazione del provvedimento impugnato si pone in contrasto con il costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui il pericolo di reiterazione deve essere concreto ed attuale e non può essere desunto né in via automatica dalla gravità del reato, né da mere valutazioni congetturali sulla personalità dell'indagato. Si sottolinea che il Tribunale non ha considerato che l'operazione contestata è stata integralmente disvelata, con conseguente interruzione dei rapporti con i soggetti che avevano a disposizione i crediti né ha esaminato gli elementi soggettivi favorevoli in capo al ricorrente come anche la verosimile entità della pena in concreto irrogabile, con possibilità di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Infine, la durata massima viene applicata in modo sostanzialmente automatico e senza valutare misure meno afflittive. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 Il primo motivo con cui si eccepisce la nullità dell'ordinanza genetica per violazione dell'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. è stato proposto negli stessi termini del coindagato [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 Con il secondo e il terzo motivo, la difesa deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla gravità indiziaria. Si sottolinea che il GIP nell'ordinanza di rigetto, aveva escluso la gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA] come del professionista [OSCURATO:PERSONA], definendoli addirittura come raggirati, mentre il Tribunale del riesame ha rivalutato in maniera diametralmente opposta il compendio probatorio, senza motivare adeguatamente. Si sottolinea che il GIP aveva evidenziato, quali elementi a favore degli indagati: l'avere utilizzato come operazione pilota una propria società, la preoccupazione espressa nelle chat "non 3truffo me stesso e i miei migliori clienti", elementi definiti dal Tribunale del riesame come irrilevanti e inverosimili, senza alcuna motivazione. 3.2 Con il quarto motivo, la difesa deduce vizio di motivazione in ordine alla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione del reato. Si osserva che il Tribunale del riesame non ha valorizzato il comportamento collaborativo del [OSCURATO:PERSONA] che si è reso disponibile a ricostruire puntualmente quanto accaduto. Si osserva che il pericolo deve essere attuale e concreto e non può essere desunto in automatico dalla gravità della contestazione. 4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, richiamata in sede di discussione, ha chiesto il rigetto dei ricorsi, evidenziando: quanto al primo motivo, comune ad entrambi gli indagati, che il Tribunale del Riesame ha descritto, nel testo dell'intera ordinanza, i fatti addebitati in modo tale che gli interessati ne abbiano avuto immediata e compiuta conoscenza, a nulla rilevando che nell'intestazione del provvedimento siano indicati i soli articoli di legge violati relativi all'oggetto della contestazione; quanto al terzo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], e al secondo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], non si rilevano i vizi di motivazione dedotti, a fronte di un'ordinanza che analiticamente descrive i fatti contestati e adeguatamente motiva come dalle ulteriori risultanze investigative, prodotte con l'atto di impugnazione del Pubblico Ministero, emerga la sussistenza della gravità indiziaria; quanto ai restanti motivi dei ricorsi, si propone una mera rivalutazione di circostanze già esaminate dal Tribunale del Riesame. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Manifestamente infondato è il primo motivo, comune ad entrambi gli indagati. L'art. 292, comma 2 lett. b), cod. proc. pen. prevede tra i requisiti dell'ordinanza impositiva di misura cautelare, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio, «la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate», che ha la funzione di informare il soggetto sottoposto alle indagini circa il tenore delle accuse che gli vengono mosse, fornendogli le coordinate in fatto e in diritto dell'addebito in relazione al quale la misura è disposta, al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa. E' necessario, quindi, che i fatti addebitati siano indicati in modo tale che l'interessato ne abbia immediata e compiuta conoscenza, a nulla rilevando che risultino richiamati esclusivamente gli articoli di legge relativi all'oggetto della contestazione. L'art. 292 cod. proc. pen. detta una specifica e rigorosa disciplina dell'ordinanza impositiva di misura cautelare, in quanto viene adottata "inaudita altera parte"e 4costituisce, dunque, un atto a sorpresa per l'indagato, salvo le ipotesi in cui è previsto l'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. Se questa è la ratio della disposizione sopra citata, risulta evidente il motivo per il quale l'art. 310 c.p.p. non richiami l'art. 292 cod. proc. pen., quando il Tribunale del riesame, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, disponga una misura cautelare. Infatti, in tal caso l'indagato ha perfetta conoscenza della contestazione contenuta nella richiesta di misura cautelare, rigettata dal GIP, e ha avuto ampia possibilità di difendersi nell'udienza camerale dinanzi al Tribunale del riesame. Non sussiste, pertanto, alcuna nullità dell'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame che non riporti la contestazione, ma si limiti a fare rinvio alla richiesta del P.M. o a riportare solo le norme di legge violate. Le disposizioni di cui all'art. 292 cod. proc. pen. non possono essere estese, in assenza di un espresso richiamo, all'ipotesi di misura cautelare disposta dal Tribunale del riesame ex art. 310 cod. proc. pen., in seguito all'impugnazione del Pubblico Ministero, stante la diversità di ratio sottesa alle due disposizioni in esame. Detta interpretazione è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite "Salvati", che in relazione alla necessità o meno dell' interrogatorio di garanzia nel caso di misura cautelare disposta in seguito ad appello del Pubblico Ministero, hanno deciso nei seguenti termini: «In caso di applicazione di una misura cautelare personale da parte del tribunale del riesame, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del giudice per le indagini preliminari, non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia a pena di inefficacia della misura suddetta, atteso che la possibilità di esercizio del diritto di difesa è già assicurata dall'instaurazione del contraddittorio in sede di impugnazione cautelare. (Sez. U, n. 17274 del 26/03/2020, Salvati, Rv. 279281 -01)». In motivazione, le S.U. hanno precisato che « L'interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., infatti, quale momento ineliminabile di difesa nei casi previsti dalla norma ... non è esportabile, al medesimo fine, in una vicenda quale quella della misura adottata all'esito dell'appello cautelare, dove le finalità difensive vengono comunque soddisfatte dal contraddittorio nel procedimento camerale instauratosi in seguito all'impugnazione: contraddittorio che il sistema consente, a nulla rilevando la facoltatività delle dichiarazioni, giacché ciò che conta è la circostanza che l'interessato è posto nelle condizioni di esercitare appieno le proprie difese, essendo rimesso alle determinazioni discrezionali proprie le modalità concrete dell'esercizio del relativo diritto. Infatti, a differenza dell'ordinaria sequenza procedimentale (richiesta del pubblico ministero ed ordinanza del giudice per le indagini preliminari) che avviene inaudita altera parte e concettualmente "a sorpresa", nella ipotesi in esame è prevista - rispetto all'istanza cautelare sottoposta al giudice dell'appello - la 5presenza del difensore e la sua assistenza tecnica prima della decisione del giudice, finalizzata a consentire un approfondimento anticipato di tutti i temi dell'azione cautelare». (S.U., Salvati cit). Anche di recente, si è affermato che in tema di misure cautelari personali, l'applicazione da parte del tribunale del riesame di una misura coercitiva, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, non dev'essere preceduta, nei casi previsti di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., dall'interrogatorio preventivo dell'indagato, in quanto il diritto al contraddittorio anticipato e quello di difesa sono assicurati dalla possibilità per lo stesso di comparire all'udienza per la trattazione del gravame e di chiedere di essere interrogato. (Sez. 5, n. 28187 del 26/06/2025, R., Rv. 288395 - 01) E ancora in relazione alla necessità dell'autonoma motivazione, la Suprema Corte ha chiarito che «l'ordinanza cautelare adottata dal Tribunale del riesame (come anche l'ordinanza emessa dal GUP nell'udienza preliminare o dal giudice nel dibattimento) non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari per le misure personali e del fumus commissi delicti e del periculum in mora per quelle reali, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 1, n. 8518 del 10/9/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, Rv. 278122; nello stesso senso, Sez. 4, n. 11044 del 23/02/2022, D'Incecco, non mass.)» (Sez. 3, n. 2926 del 14/1/2026). In conclusione, nell'ipotesi in cui il Tribunale del riesame disponga una misura cautelare, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, non si applicano i requisiti, previsti a pena di nullità, indicati dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., in quanto le finalità difensive sono soddisfatte dal contraddittorio nel procedimento cautelare instauratosi in seguito all'impugnazione. 2. Manifestamente infondati sono il secondo e il quarto motivo di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo e terzo di [OSCURATO:PERSONA] relativi alla gravità indiziaria e all'elemento soggettivo del reato contestato, che possono essere trattati unitariamente in quanto investono le medesime questioni. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari e il Tribunale del riesame convergono nel ritenere la sussistenza, sotto il profilo oggettivo, della gravità indiziaria in relazione all'indebita compensazione con riferimento a ciascuna delle operazioni di cessione dei crediti avvenute a favore delle società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rilevando che i crediti ceduti alle società erano generati da società cartiere prive di reale operatività ed amministrate da prestanome, pertanto inesistenti. 6Il Tribunale del riesame, confrontandosi con la motivazione del GIP e confutandola, ritiene che sussista anche l'elemento soggettivo in capo agli indagati in ordine ai reati contestati, valorizzando, con motivazione priva di profili di illogicità, la relazione dell'Agenzia delle Entrate del 12.2.2026 e le sommarie informazioni testimoniali del funzionario Rizzi, che smentiscono le dichiarazioni rese dagli indagati in sede di interrogatorio. Infatti, dall'attività investigativa era emerso che la compensazione tributaria avviene con una procedura telematica, in cui il contribuente predispone il modello F24, vi inserisce il codice tributo relativo al credito che intende compensare e lo trasmette; all'atto della ricezione del modello, l'Agenzia delle Entrate non svolge controlli sostanziali sui crediti, ma solo controlli formali. Si sottolinea, nel provvedimento impugnato, che il funzionario Rizzi ha smentito le dichiarazioni degli indagati, escludendo di aver fornito a [OSCURATO:PERSONA] informazioni sull'esistenza dei crediti tramite la visione dei modelli F24, poiché guardando detti modelli poteva dare indicazioni solo di carattere formale, come ad esempio se il credito era stato utilizzato in compensazione fuori termine o era stato scartato dal sistema. Quindi, il Tribunale del riesame ha valorizzato le dichiarazioni del funzionario Rizzi e l'esito delle indagini compiute per escludere che gli odierni indagati fossero stati rassicurati dall'Ufficio finanziario sulla genuinità dei crediti del [OSCURATO:PERSONA]. Nel provvedimento impugnato si precisa che dalle prime compensazioni di "prova" gli indagati non potevano trarre il convincimento della regolarità sostanziale dei crediti, anche in considerazione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] svolge la professione di dottore commercialista e ha specifiche competenze nel settore. 3. In relazione ai limiti del sindacato di legittimità, giova immediatamente rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del Riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, nonché all'esistenza e al grado dei pericula libertatis, consente la sola verifica delle censure inerenti all'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice della cautela rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). In altri termini, la ricostruzione del fatto e le questioni relative all'intensità delle esigenze cautelari sono rilevabili in cassazione soltanto se si traducono nella violazione di specifiche norme di legge o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (ex multis Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 72, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). Più in generale, con riguardo all'illogicità della motivazione, si deve ricordare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocuii, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794-01; in senso analogo, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074-01, Sez. n. 33809 del 9 luglio 2025). Nel caso in esame, il Tribunale del riesame, con motivazione priva di profili di illogicità e, dunque, non censurabile in questa sede, dopo aver esaminato il contenuto delle chat e la prospettazione difensiva, ha desunto l'elemento soggettivo del delitto contestato dalla circostanza che, al momento dell'offerta di vendita dei crediti alle società bresciane, gli odierni indagati, per maturare le cospicue provvigioni di loro spettanza, sceglievano di tacere alle società cessionarie informazioni essenziali, avendo acquisito la consapevolezza della falsità dei crediti. 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA]. Preliminarmente occorre rilevare che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, in caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell'appello de libertate, della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso "standard cognitivo" che governa il procedimento incidentale cautelare rispetto al giudizio di merito principale, ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale (ex plurimis Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 - 04; Sez. 2, n. 25777 del 9/6/2026). Nel caso in esame, il Tribunale ha fornito una motivazione analitica degli elementi di fatto sottoposti al proprio esame, ponendosi in diretto e adeguato 8raffronto critico, tanto con le argomentazioni alla base dell'ordinanza impugnata quanto con le deduzioni difensive. Il Tribunale ha provveduto a una analitica e specifica confutazione delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento di rigetto in ordine alla sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza che delle esigenze cautelari. Va poi ribadito che in tema di impugnazioni cautelari, l'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego di emissione dell'ordinanza cautelare per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza devolve al giudice la verifica di tutte le condizioni richieste per l'adozione della misura e lo legittima a sviluppare l'iter argomentativo incentrandolo su aspetti diversi e ulteriori rispetto a quelli valorizzati nella domanda, purché essi siano desumibili dagli atti posti a fondamento della richiesta. (Sez. 3, n. 34631 del 07/06/2022, Rv. 283646 - 01). Pertanto, l'impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego di emissione dell'ordinanza cautelare per insussistenza, come nella specie, dei gravi indizi di colpevolezza devolve al giudice la verifica di tutte le risultanze processuali e lo legittima a riconsiderare anche i punti della motivazione dell'ordinanza, che non abbiano formato oggetto di specifica critica nell'atto di appello. Sulla base di ciò, il principio di corrispondenza tra domanda e ordinanza cautelare non è invocato correttamente nel caso di specie. 5. Manifestamente infondati sono il quinto motivo per [OSCURATO:PERSONA] e il quarto per [OSCURATO:PERSONA] in relazione delle esigenze cautelari. Preliminarmente va richiamato l'orientamento costante nella giurisprudenza di legittimità in virtù del quale il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza, (tra le tante: Sez. 2, n. 11267 del 25/3/2026; Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 — 01; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242-01). A tali criteri valutativi si è attenuto il Tribunale nell'ordinanza impugnata, in quanto l'attualità delle esigenze cautelari è statesdesunta dalle concrete modalità di commissione dei fatti contestati e, in particolare, dalla elevata scaltrezza dimostrata dagli odierni ricorrenti che si sono premurati di adottare tutte le cautelare necessarie per salvaguardare le proprie posizioni da eventuali 9contestazioni (come si evince dal comune proposito di registrare gli incontri con i gestori di fatto del gruppo [OSCURATO:PERSONA]), attenzionando gli aspetti formali delle operazioni per essere certi di poter incassare i compensi pattuiti, pur essendo consapevoli della fittizietà dei crediti. Nel provvedimento impugnato si sottolinea che, in assenza di un presidio cautelare, è intenso il rischio che gli odierni indagati tornino a reperire sul mercato società simili al gruppo [OSCURATO:PERSONA], sfruttando la platea di clienti di cui dispongono per effettuare nuove cessioni. A fronte di tale stringente motivazione, priva di profili di illogicità, nessuna rilevanza può assumere la circostanza, evidenziata dai difensori, in sede di discussione, che in pendenza del presente procedimento, gli odierni indagati si sono astenuti dal commettere ulteriori reati. In relazione al profilo dell'adeguatezza, il Tribunale, con motivazione non suscettibile di censure in questa sede, ha evidenziato come solo le misure interdittive sono idonee a neutralizzare il rischio di recidiva, in quanto le condotte illecite si sono esplicate in via esclusiva nell'ambito dell'attività professionale o imprenditoriale degli indagati. Quanto alla durata, è sufficiente rilevare come, in tema di misure interdittive, la flessibilità della disciplina relativa al termine di durata prevista dall'art. 308, comma 2, cod. proc. pen. - come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 - impone al giudice della cautela un onere di motivazione in merito al termine indicato nell'ordinanza, a maggior ragione nel caso in cui esso coincida con quello massimo legale (Sez. 5, n. 36843 del 07/07/2023, M., Rv. 285769). Onere che, in concreto, risulta adempiuto, avendo il Tribunale precisato, quanto a [OSCURATO:PERSONA], che la durata nella misura massima si giustifica per la spiccata intensità del dolo e l'entità particolarmente elevata del danno cagionato alle casse dello Stato; quanto a [OSCURATO:PERSONA], per il ruolo centrale svolto nei rapporti con Scalercio e il [OSCURATO:PERSONA] e per la elevata capacità delinquenziale dimostrata, mettendo a disposizione la propria società per la migliore riuscita dello schema delittuoso. In relazione all'omessa motivazione in ordine alla concedibilità del beneficio della pena sospesa, deve essere ricordato che la valutazione prognostica negativa riguardo la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena resta assorbita nella sussistenza del pericolo di reiterazione del reato. Secondo l'insegnamento di questa Corte nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010 - dep. 2011, Giordano, Rv. 248866), costantemente ribadito (Sez. 5, n. 27976 del 01/07/2020, Marino, Rv. 280664; Sez. 6, n. 50132 del 21/11/2013, Pilli, Rv. 258501), la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato esime il giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena, in quanto la concessione della sospensione medesima è 10indefettibilmente correlata ad una previsione favorevole in ordine alla condotta futura del condannato (Sez. 5, n. 17691 del 08/01/2010, Cerretti, Rv. 247219), essenzialmente esclusa dalla contraria valutazione in termini di concreto ed attuale pericolo di reiterazione. 6. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che hanno proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. 7. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissi P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 31810/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris