CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 11638/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo,con la quale il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la suaistanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., inrelazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione;considerato che, con un unico motivo di ricorso, deduce che il giudice a quo avrebbedisatteso le indicazioni della giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificatividell’unicità di disegno criminoso tra gli illeciti, sicuramente ravvisabile nella specie, perl’analogia del modus operandi la prossimità temporale dei fatti, sottovalutando unprecedente provvedimento dello stesso Tribunale che aveva ritenuto il vincolo di cui all'art.81 cod. pen. tra altri illeciti omogenei;ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano soloalcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01). Da quest’ultima non si può infatti prescindere,giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nellainiziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalitàdell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nell’elaborazione di un programma dimassima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifichevolizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01);rilevato che, nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo deglianzidetti principi e ha dato sintetico, ma argomentato, conto della loro applicazione al casoconcreto, evidenziando, in maniera esente da illogicità e incongruenze, che le due condotteoggetto della richiesta erano distanti tra loro e non tutte omogenee (reati fiscali e societari)eche tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenza della Cortesecondo cui «caso di reati commessi adistanzatemporalel'uno dell'altro, si deve presumere,salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità enomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione delfatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza dellacontinuazione» (Cass. Sez. 4, n.34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA].242537); ;ritenuto che la motivazione resa dal Giudice dell'esecuzione si appalesa perfettamentein linea con la giurisprudenza della Corte secondo cui «caso di reati commessi adistanzatemporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che lacommissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essereprogettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindinegarsi la sussistenza della continuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012,Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 242537);ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a dettadeclaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per iprofili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila;[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11638/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3287/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 37230/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo,con la quale il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la suaistanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., inrelazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione;considerato che, con un unico motivo di ricorso, deduce che il giudice a quo avrebbedisatteso le indicazioni della giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificatividell’unicità di disegno criminoso tra gli illeciti, sicuramente ravvisabile nella specie, perl’analogia del modus operandi la prossimità temporale dei fatti, sottovalutando unprecedente provvedimento dello stesso Tribunale che aveva ritenuto il vincolo di cui all'art.81 cod. pen. tra altri illeciti omogenei;ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano soloalcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01). Da quest’ultima non si può infatti prescindere,giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nellainiziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalitàdell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nell’elaborazione di un programma dimassima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifichevolizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01);rilevato che, nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo deglianzidetti principi e ha dato sintetico, ma argomentato, conto della loro applicazione al casoconcreto, evidenziando, in maniera esente da illogicità e incongruenze, che le due condotteoggetto della richiesta erano distanti tra loro e non tutte omogenee (reati fiscali e societari)eche tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenza della Cortesecondo cui «caso di reati commessi adistanzatemporalel'uno dell'altro, si deve presumere,salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità enomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione delfatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza dellacontinuazione» (Cass. Sez. 4, n.34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA].242537); ;ritenuto che la motivazione resa dal Giudice dell'esecuzione si appalesa perfettamentein linea con la giurisprudenza della Corte secondo cui «caso di reati commessi adistanzatemporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che lacommissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essereprogettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindinegarsi la sussistenza della continuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012,Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 242537);ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a dettadeclaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per iprofili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]