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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 37866/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso fa sentenza dei 26/04/2022 della CORTE di APPELLO di Cagliari, sezione distaccata di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione.

Si contestava allo stesso di avere coltivato della canapa indiana sul terreno di [OSCURATO:PERSONA], a sua insaputa; questi, accortosi della piantagione, la eliminava.

In seguito a tale azione di ripristino dello stato dei luoghi [OSCURATO:PERSONA] minacciava di morte Risso, intimandogli di consegnargli mille euro come risarcimento per il danno patito.

Risso avvertiva le forze dell'ordine che organizzavano una consegna controllata di banconote fotocopiate.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione: (a) in via preliminare si deduceva che le richieste di pagamento rivolte da [OSCURATO:PERSONA] avevano la loro matrice nella sussistenza di debiti di Risso connessi a sue pregresse prestazioni lavorative; (b) si deduceva inoltre che la motivazione sarebbe carente in ordine alla sussistenza di una condotta con efficacia costrittiva, come sarebbe stato dimostrato dal fatto che l'incontro durante il quale erano state consegnate le somme estorte era stato voluto dalla presunta vittima; (c) la motivazione sarebbe carente in ordine alla sussistenza del reato ed alla sua configurazione come reato impossibile, dato che Risso avrebbe agito come agente provocatore; (d) si deduceva infine che, al più, la condotta contestata avrebbe dovuto essere inquadrata come tentativo, tenuto conto che la consegna del denaro era stata effettuata solo al fine di consentire il fermo di [OSCURATO:PERSONA] e che la vittima era sicura della sua restituzione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

1.1. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello rilevava con motivazione priva di vizi logici che le richieste di pagamento rivolte dal ricorrente non avevano la loro matrice nella sussistenza di pregressi debiti del Risso.

La tesi difensiva, già avanzata con la prima innpugnazione, secondo la Corte d'appello era rimasta priva di conferme ed era stata addirittura smentita da una serie di circostanze.

Rilevanti sul punto erano i contenuti delle conversazioni del 21 e del 29 settembre 2014 nel corso delle quali [OSCURATO:PERSONA] aveva detto chiaramente che la "fattura era una scusa".

Pertanto, secondo l'ineccepibile valutazione dei giudici di merito l'inesistenza delle pretese economiche emergeva, in nnodo inconfutabile, dal tenore complessivo dei messaggi minatori inviati da [OSCURATO:PERSONA] a Risso (pag. 31 della sentenza impugnata).

Si tratta di una motivazione che non si presta alcuna censura in questa sede.1.2.Con riferimento alla dedotta mancanza di efficacia costrittiva della condotta contestata il collegio, preliminarmente, riafferma che, ai fini della valutazione dell'idoneità di una minaccia estorsiva, è priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata dalla vittima dopo la formulazione della minaccia (Sez. 2, n. 24166 del 20/03/2019, Maggiorelli, Rv. 276537 - 01; Sez. 2, n. 12568 del 05/02/2013, Aiello, Rv. 255538).

Nel rispetto di tali coordinate ermeneutiche, la Corte di Appello rilevava che le emergenze raccolte davano conto della idoneità della condotta di [OSCURATO:PERSONA] a coartare la volontà dell'offeso: invero il ricorrente, sia nel corso degli incontri personali, sia a mezzo del telefono - con il quale inviava frequenti ed ossessivi messaggi - minacciava non solo Risso, ma anche i suoi familiari di un male ingiusto (pag. 28 della sentenza impugnata).

Nella ineccepibile valutazione della Corte territoriale si trattava di comportamenti pienamente idonei a coartare la volontà dell'offeso.

1.3. Quanto alle doglianze rivolte nei confronti della sussistenza del reato in relazione all'accertamento delle sollecitazioni dello stesso Risso ad incontrare [OSCURATO:PERSONA] per la consegna del denaro (che veniva previamente fotocopiato) il collegio riafferma che ricorre il delitto di estorsione consumata e non tentata nel caso di consegna da parte della vittima all'estorsore di una somma di denaro sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, che immediatamente dopo provveda all'arresto del responsabile, in quanto l'adoperarsi della vittima affinché si giunga all'arresto dell'autore della condotta illecita integra una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui versa, senza eliminarlo (Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018, dep. 2019, Sirbu, Rv. 275417 - 01; Sez.

U, n. 19 del 27/10/1999, Campanella, Rv. 214642 - 01).

Più in generale si riafferma che non è configurabile il reato impossibile qualora l'azione criminosa, voluta e realizzata dal reo secondo impulsi e modalità concrete allo stesso autonomamente riconducibili, non derivi in via assoluta ed esclusiva dall'istigazione dell'agente provocatore, la cui attività costituisca un fattore estrinseco che ha dato spunto all'azione stessa (Sez. 5, n. 11915 del 26/01/2010, Dell'Aversano, Rv. 246554 - 01).

La Corte di appello, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, riteneva che l'adesione alla sollecitazione della polizia giudiziaria non aveva eliminato il nesso di causalità tra la condotta violenta e minacciosa posta in essere dal ricorrente e la costrizione patita dalla vittima, sicché doveva ritenersi integrato il reato nella dimensione consumata e non in quella tentata, nulla rilevando l'intervento della polizia in sede giudiziaria.

Veniva altresì rilevato che non si vedeva in un caso di reato impossibile in quanto la vittima aveva consegnato il denaro a causa di un effettivo e concreto costringimento derivante dalle violenze e minacce perpetrate da [OSCURATO:PERSONA] e che proprio tale costringimento aveva generato il contatto con la polizia giudiziaria (pagg. 34 e 35 della sentenza impugnata).

La motivazione non si presta, dunque, ad alcuna censura in questa sede.2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso fa sentenza dei 26/04/2022 della CORTE di APPELLO di Cagliari, sezione distaccata di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione. Si contestava allo stesso di avere coltivato della canapa indiana sul terreno di [OSCURATO:PERSONA], a sua insaputa; questi, accortosi della piantagione, la eliminava. In seguito a tale azione di ripristino dello stato dei luoghi [OSCURATO:PERSONA] minacciava di morte Risso, intimandogli di consegnargli mille euro come risarcimento per il danno patito. Risso avvertiva le forze dell'ordine che organizzavano una consegna controllata di banconote fotocopiate. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione: (a) in via preliminare si deduceva che le richieste di pagamento rivolte da [OSCURATO:PERSONA] avevano la loro matrice nella sussistenza di debiti di Risso connessi a sue pregresse prestazioni lavorative; (b) si deduceva inoltre che la motivazione sarebbe carente in ordine alla sussistenza di una condotta con efficacia costrittiva, come sarebbe stato dimostrato dal fatto che l'incontro durante il quale erano state consegnate le somme estorte era stato voluto dalla presunta vittima; (c) la motivazione sarebbe carente in ordine alla sussistenza del reato ed alla sua configurazione come reato impossibile, dato che Risso avrebbe agito come agente provocatore; (d) si deduceva infine che, al più, la condotta contestata avrebbe dovuto essere inquadrata come tentativo, tenuto conto che la consegna del denaro era stata effettuata solo al fine di consentire il fermo di [OSCURATO:PERSONA] e che la vittima era sicura della sua restituzione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello rilevava con motivazione priva di vizi logici che le richieste di pagamento rivolte dal ricorrente non avevano la loro matrice nella sussistenza di pregressi debiti del Risso. La tesi difensiva, già avanzata con la prima innpugnazione, secondo la Corte d'appello era rimasta priva di conferme ed era stata addirittura smentita da una serie di circostanze. Rilevanti sul punto erano i contenuti delle conversazioni del 21 e del 29 settembre 2014 nel corso delle quali [OSCURATO:PERSONA] aveva detto chiaramente che la "fattura era una scusa". Pertanto, secondo l'ineccepibile valutazione dei giudici di merito l'inesistenza delle pretese economiche emergeva, in nnodo inconfutabile, dal tenore complessivo dei messaggi minatori inviati da [OSCURATO:PERSONA] a Risso (pag. 31 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione che non si presta alcuna censura in questa sede.1.2.Con riferimento alla dedotta mancanza di efficacia costrittiva della condotta contestata il collegio, preliminarmente, riafferma che, ai fini della valutazione dell'idoneità di una minaccia estorsiva, è priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata dalla vittima dopo la formulazione della minaccia (Sez. 2, n. 24166 del 20/03/2019, Maggiorelli, Rv. 276537 - 01; Sez. 2, n. 12568 del 05/02/2013, Aiello, Rv. 255538). Nel rispetto di tali coordinate ermeneutiche, la Corte di Appello rilevava che le emergenze raccolte davano conto della idoneità della condotta di [OSCURATO:PERSONA] a coartare la volontà dell'offeso: invero il ricorrente, sia nel corso degli incontri personali, sia a mezzo del telefono - con il quale inviava frequenti ed ossessivi messaggi - minacciava non solo Risso, ma anche i suoi familiari di un male ingiusto (pag. 28 della sentenza impugnata). Nella ineccepibile valutazione della Corte territoriale si trattava di comportamenti pienamente idonei a coartare la volontà dell'offeso. 1.3. Quanto alle doglianze rivolte nei confronti della sussistenza del reato in relazione all'accertamento delle sollecitazioni dello stesso Risso ad incontrare [OSCURATO:PERSONA] per la consegna del denaro (che veniva previamente fotocopiato) il collegio riafferma che ricorre il delitto di estorsione consumata e non tentata nel caso di consegna da parte della vittima all'estorsore di una somma di denaro sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, che immediatamente dopo provveda all'arresto del responsabile, in quanto l'adoperarsi della vittima affinché si giunga all'arresto dell'autore della condotta illecita integra una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui versa, senza eliminarlo (Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018, dep. 2019, Sirbu, Rv. 275417 - 01; Sez. U, n. 19 del 27/10/1999, Campanella, Rv. 214642 - 01). Più in generale si riafferma che non è configurabile il reato impossibile qualora l'azione criminosa, voluta e realizzata dal reo secondo impulsi e modalità concrete allo stesso autonomamente riconducibili, non derivi in via assoluta ed esclusiva dall'istigazione dell'agente provocatore, la cui attività costituisca un fattore estrinseco che ha dato spunto all'azione stessa (Sez. 5, n. 11915 del 26/01/2010, Dell'Aversano, Rv. 246554 - 01). La Corte di appello, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, riteneva che l'adesione alla sollecitazione della polizia giudiziaria non aveva eliminato il nesso di causalità tra la condotta violenta e minacciosa posta in essere dal ricorrente e la costrizione patita dalla vittima, sicché doveva ritenersi integrato il reato nella dimensione consumata e non in quella tentata, nulla rilevando l'intervento della polizia in sede giudiziaria. Veniva altresì rilevato che non si vedeva in un caso di reato impossibile in quanto la vittima aveva consegnato il denaro a causa di un effettivo e concreto costringimento derivante dalle violenze e minacce perpetrate da [OSCURATO:PERSONA] e che proprio tale costringimento aveva generato il contatto con la polizia giudiziaria (pagg. 34 e 35 della sentenza impugnata). La motivazione non si presta, dunque, ad alcuna censura in questa sede.2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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