CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15386/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 8 marzo 2022 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Livorno del 18 marzo 2021, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui ascritto al capo Y perché il fatto non sussiste, per l'effetto rideterminando la pena inflitta nei suoi confronti in mesi nove e giorni dieci di reclusione, invece confermando la pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed auro 400,00 di multa già applicata a [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Avverso tale sentenza ha, in primo luogo, proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo con due motivi: errata applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in punto di sussistenza di elementi di prova a suo carico in ordine all'integrazione dei reati ascrittigli; errata applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., nonché delle norme degli artt. 62-bis e 62 n. 4 cod. pen., ritenendo complessivamente eccessiva la pena concretamente inflittagli. 1.2. La sentenza della Corte di appello di Firenze è stata, altresì, impugnata da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in punto di misura della pena e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 2.1. Tale è, in primo luogo, quello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Ed infatti, con riferimento alla prima censura, deve essere osservato come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01). La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte dei presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come il ricorrente in realtà invochi un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova e di qualificazione dei fatti delittuosi, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale. E', poi, manifestamente infondata la seconda doglianza dedotta dallo Jandoubi, risultando la decisione impugnata sorretta da conferente apparato argonnentativo, di pieno rispetto della previsione normativa, quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01.; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). 2.2. Parimenti inammissibile è il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], osservato che il lamentato vizio inerente alla misura della pena applicatagli e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche costituisce un motivo nuovo, non dedotto con il precedente appello, perciò non sottoponibile al vaglio del presente giudizio di legittimità, dovendo trovare applicazione, in termini troncanti, il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01). 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma