CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 marzo 2022
Cassazione n. 08264/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16735/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, anche disgiuntamente, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – ricorrente – 1Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 16735/2021 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 16735/2021 Numero sezionale 806/2022 Numero di raccolta generale 8264/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore -intimata – Avverso la ordinanza della Corte di Cassazione, n. 7956/2021, depositata il 22 marzo 2021. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Orazio, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, della legge n. 176 del 2020. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo e per l’effetto la revoca dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 7956 del 2021 limitatamente alla decisione dei motivi di ricorso n. 10, 11 e 12; dichiarare inammissibile il secondo motivo di ricorso per revocazione; cassare la sentenza della CTR n. 1938 del 29.5.2017 in relazione ai motivi accolti, attinenti alla omessa pronuncia sulla duplice tassazione degli interessi attivi, con rinvio alla CTR in diversa composizione. Rilevato che il ricorso per revocazione è stato erroneamente notificato dall’Associazione all’Agenzia delle entrate, all’indirizzo agenziaentrateec.agenziaentrate.it, mentre doveva essere notificato all’Avvocatura generale dello Stato, presso cui era domiciliata l’Agenzia delle entrate nel giudizio di cassazione: che, invero, per questa Corte l'art. 330 c.p.c. - secondo cui l'impugnazione deve essere notificata, in mancanza di diversa indicazione contenuta nell'atto di notificazione della sentenza, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio - si applica anche alla revocazione per errore di fatto contro le sentenze della Corte di cassazione, rientrando questa 2Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 16735/2021 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 16735/2021 Numero sezionale 806/2022 Numero di raccolta generale 8264/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 tra i mezzi di impugnazione (Cass., sez. 3, 20 settembre 2021, n. 25349; Cass., sez. 1, 20 aprile 2006, n. 9174); che trattasi, infatti, di nullità solo relativa e non di inesistenza della notificazione; che per questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura; tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass., sez. un., 29 ottobre 2007, n. 22641; Cass., sez.un., 14 gennaio 2006, n. 3116), senza che rilevi il limite temporale di cui alla pronuncia di questa Corte a sezioni unite, 15 luglio 2016, n. 14594, che riguarda solo la notificazione di atti processuali non andata a buon fine. P.Q.M. Dispone che la parte ricorrente provveda alla rinnovazione della notificazione del ricorso per revocazione nei confronti dell’Avvocatura Generale dello Stato, entro 60 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con rinvio a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’8 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] 3Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 16735/2021 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .