CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 giugno 2024
Cassazione n. 28897/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3750-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 1 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] EQUIZI, rappresentatae difesa dall’ A vvocato Stefano MIGLIETTA; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco “ pro tempore ” , elettivamente domiciliato in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II° 18, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] BALDASSARRE , rappresentatoe difeso dall’ A vvocato Anna GIORGI ; -controricorrente - Avverso la sentenza n. 472 /20 2 0 d ella Corte d’appello di Lecce , depositata in data 19/08/2020; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica -Morte dell’assegnatario - Subingresso di appartenente al medesimo nucleo familiare - Condizioni - Inammissibilità del ricorso R.G.N.3750/2021 Cron. Rep. Ud.27/06/2024 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 472/20, del 19 agosto 2020, della Corte d’appello di Lecce, che –respingendone il gravame avverso la sentenza n. 560/19, del 14 febbraio 2019, del Tribunale della stessa città –ha confermato il rigetto della domanda, dalla stessa proposta, di annullamento del provvedimento del 7 settembre 2017 con il quale il Comune di Lecce le ha intimato il rilascio dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, da essa occupato al civico 15, interno 1, di via [OSCURATO:PERSONA]. 2.Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver adito l’autorità giudiziaria per conseguire l’annullamento – previa sospensione “inaudita altera parte”, peraltro accordatale – del suddetto provvedimento amministrativo. Esso, infatti, era stato emesso dall’ente municipale sul presupposto – contestato dalla ricorrente – che ella fosse un’ occupante abusiva del l’ alloggio di edilizia residenziale pubblica sopra meglio identificato. Dello stessoera stata in precedenza assegnataria, fino al suo decesso, la zia della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], presso la quale la nipote Samuela assume va di essersi trasferita (con un figlio piccolo) dal 7 aprile 2014, in ragione di un procedimento penale che aveva interessato il proprio compagno. Costituitosi in giudizio il Comune di Lecce, il giudice di prime cure respingeva la domanda, sul presupposto che l’attrice non avesse dimostrato la stabile occupazione dell’alloggio, condizione necessaria per l’accoglimento dell’istanza di “voltura”del rapporto di assegnazione, dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] presentata ai sensi dell’art. 13 della legge regionale della Regione Puglia del 7 aprile 2014, n. 10. Esperito gravame dall’attrice soccombente, il giudice d’appello confermava il rigettodella domanda di annullamento , ribadendo come il presupposto necessario per “volturare” il rapporto non fosse costituito dalla mera coabitazione di [OSCURATO:PERSONA] con l’assegnataria dell’alloggio , bensì dalla sua inclusione “nel nucleo familiare di appartenenza” della defunta zia , in virtù di “tempestiva richiesta di inserimento” da parte dell’interessata e “tramite provvedimento di ricognizione positiva da parte dell’ente concedente e gestore”, requisiti, nella specie,entrambi mancant i . 3. Avverso la sentenza della Corte salentina ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , sulla base – come detto –di tre motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ai sensi, rispettivamente, dei nn. 4) e 3) del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ. –nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per essersi la Corte territoriale pronunciata “d’ufficio ed in via analogica su una domanda e/o questione mai proposta in giudizio dal Comune di Lecce” ( e cioè , “ la presunta omessa comunicazione all’ente gestore dell’inizio della coabitazione con l’assegnataria originaria”), nonché, subordinatamente, violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della legge ragionale della Puglia n. 10 del 2014, per avere la sentenza impugnata “negato che la ricorrente fosse inserita nel nucleo familiare dell’assegnataria in forza di un requisito non previsto dalla legge regionale pugliese” testé richiamata, vale a dire la necessità “della preventiva comunicazione alla P.A. dell’inizio della coabitazione”.3.2. Il secondo motivo denuncia – ai sensi, rispettivamente, dei nn. 3) e 4 ) del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ. – violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 13 della legge ragionale della Puglia n. 10 del 2014, “per avernegato la Corte il diritto di subentro della ricorrente nell’assegnazione dell’alloggio ERP sull’errato presupposto che la ricorrente medesima non fosse stabilmente inserita nel nucleo familiare dell a assegnataria originaria”, nonché, in subordine, nullità della sentenza “per avere la stessa Corte territoriale omesso di rilevare che l’Ente gestore degli alloggi popolari era consapevole della coabitazione tra la ricorrente e l’assegnataria originaria”. 3.3. Il terzomotivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –nullità della sentenza per violazione degli artt. 11 e 18 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, per avere la Corte salentina omesso di rilevare “l’illegittimità del procedimento amministrativo di rilascio”, giacché, “nel disapplicare i termini di legge per la produzione di memorie e osservazioni da parte dell’occupante dell’alloggio ERP, ha violato il diritto di difesa della ricorrente”. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, il Comune di Lecce, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. Non constala presentazione di requisitoria scritta da parte del Procuratore Generale presso questa Corte.[OSCURATO:PERSONA] 7.Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ciascuno dei motivi in cui si articola. 7.1. Inammissibile è, innanzitutto, il primo motivo di ricorso. 7.1.1. Quanto, infatti, alla denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., basata sul rilievo che la Corte leccese avrebbe delibato “oltre i limiti della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato”, pronunciandosi su questione “addirittura sollevata d’ufficio”, rileva questo collegio che tale censura non si correla con la motivazione della sentenza impugnata. Essa, infatti, ha osservato (a pag. 2)come già il primo giudice, nell’applicare l’art. 13 della legge regionale della Puglia n. 10 del 2014, avesse sottolineato che, “per l’ampliamento del nucleo familiare ”, ritenuto rilevante ai fini del subingresso di un suo nuovo componente nella fruizione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, “sia i profili letterali” della norma, “sia la ratio che la ispira”, deponganoper la necessità che la situazione dell’aspirante sia soggetta “a preventiva verifica e formale riconoscimento da parte dell’ente locatore”. Ne consegue, pertanto, che nessun rilievo “ex officio” vi è stato,da parte del giudice d’appello, di una questione mai posta da alcuno, fermo restando, peraltro, che esso ben avrebbe potuto, comunque, procedere in tal senso, dovendo verificare la sussistenza di un elemento costitutivo della fattispecie del diritto al subentro nell’alloggio, quale è stat a ritenuta l’inclusione dell’aspirante “nel nucleo familiare di appartenenza del defunto” tramite “provvedimento di ricognizione positiva da parte dell’ente concedente e gestore”. L’inammissibilità, del pari, connota pure la censura di violazione di legge, formulata sempre con il primo motivo di ricorso, risultando viziata – a norma dell’art. 3 6 6, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –da un evidente difetto di specificità, dato che la ricorrente neppure individua quale sia la normativa di edilizia residenziale pubblica, “di altre amministrazioni locali”, della quale il Comune di Lecce avrebbe fatto “illegittima applicazione analogica”. 7.2. Il secondo motivo è, del pari, inammissibile. 7.2.1. La ricorrente, nel proporlo, non ha rispettato il disposto dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., non avendo chiarito se, e dove , fosse stata introdotta in giudizio la circostanza del pagamento –da parte di essa [OSCURATO:PERSONA] – dei canoni di locazione, sicché tanto è dirimente, a prescindere dal se la ricezione del pagamento, da parte del Comune, possa avere il significato di positiva verifica ed autorizzazione al subingresso, come ritenuto necessario dalla sentenza impugnata. 7.3. Infine, va rilevata l’inammissibilità anche del terzo motivo di ricorso. 7.3.1. Esso, difatti, pone una questione di cui non vi è traccia alcuna nella sentenza impugnata, donde la necessità di dare seguito al principio secondo cui, “ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare «ex actis» la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. Sez. 2, ord. 24 gennaio 2019, n. 2038, Rv. 652251-02). Nel caso di specie, non può ritenersi idoneo allo scopo quanto risulta a pag. VII del presente ricorso, ove si legge che l’odierna ricorrente ebbe a dolersi, con il proprio atto di gravame , della “violazione ed errata applicazione degli artt. 11 e 18 del d.P.R. 1035/1072, nella parte in cui l’Ente, in spregio del diritto di difesa, non aveva concesso i dovuti termini di legge per censurare l’intimazione di rilascio”. Invero, per soddisfare, pure in questo caso, il requisito di ammissibilità di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., la ricorrente avrebbe dovuto riprodurre– nella misura necessaria a dimostrare, appunto, la non novità della questioneoggi sottoposta all’esame di questa Corte – il contenuto “in parte qua” del proprio atto d’appello, così da soddisfare quell’onere di “puntuale indicazione” del documento o atto su cui si fonda il ricorso (cfr. Cass. Sez. Un, ord. 18 marzo 2022, n. 8950, Rv. 664409-01), che è richiesto dalla suddetta norma del codice di rito civile, pur nell’interpretazione “non formalistica” della stessa che s’impone – in base al testé citato arr esto delle Sezioni Unite – alla luce della sentenza della Corte EDU Succi e altri c. Italia, del 28 ottobre 2021. In ogni caso, il motivo – ove fosse esaminabile – sarebbe, comunque, infondato, avendo questa Corte affermato, in tema di edilizia residenziale pubblica, che “l’ordine di rilascio degli alloggi occupati senza titolo emesso dall’ente pubblico a norma dell'art. 18 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, si configura come atto di autotutela della proprietà pubblica o, più in generale, come atto di gestione di patrimonio immobiliare dell’ente emesso nei confronti dell’occupante senza titolo che attenta alla proprietà dell’ente stesso”, sicché il relativo procedimento, “che non va definito come procedura amministrativa vera e propria”, si risolve “nel compimento di una attività dell’ente pubblico volta ad una più sollecita liberazione dell’alloggio, non obbligatoria ma facoltativa, di modo che il rispetto delle regole poste per il compimento di tale attività dal secondo comma dell'art. 18 (diffida di rilascio entro quindici giorni, con fissazione dello stesso termine per l’eventuale presentazione di deduzioni scritte e documenti) non può ritenersi condizione di legittimità del provvedimento di rilascio dell’alloggio occupato senza titolo” (cfr. Cass.Sez. 3, ord. 23 maggio 2022, n. 16608, Rv. 664907-01). 8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo. 9. A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, al Comune di Lecce, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previs