Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27652/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ui 05wep8n) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/03/1995avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. del Riesame ' di TorinoUdita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] con cuiha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., ilTribunale di Torino, in accoglimento della richiesta di riesame propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l’ordinanza con la quale il Giudiceper le indagini preliminari presso il Tribunale di Asti aveva applicato nei suoiconfronti la misura cautelare della custodia in carcere in ordine a plurimi delittidi cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (commessi in Savigliano edintorni da novembre 2024 e perduranti).Il Tribunale ha annullato il provvedimento impugnato per carenza dei graviindizi di colpevolezza, accogliendo l’eccezione difensiva sulla nullità delleintercettazioni relative al RIT 320/24 (disposte in ambientale all’interno di unavettura) a partire dal 31 dicembre 2024, in ragione di un provvedimento diproroga del 30 dicembre 2024 da ritenersi nullo per mancanza di motivazione,con conseguente inutilizzabilità dei decreti successivi in quanto sfasatitemporalmente rispetto al periodo da prorogarsi.Venute meno le risultanze tratte dalle intercettazioni, il Tribunale havalutato che il restante compendio indiziario non fosse connotato da sufficientegravità.2.

Contro l’ordinanza, ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica dipresso il Tribunale di Asti, formulando un unico motivo con cui ha dedotto laviolazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla declaratoria diinutilizzabilità.Il Procuratore ricorrente ricorda che, secondo la sentenza delle SezioneUnite 21 giugno 2000 n. 17, in tema di motivazione dei provvedimenti diintercettazione, siano essi decreti autorizzativi, di proroga o di convalida didecreti emessi in via d'urgenza dal PM, ciò che rileva è che dalla motivazione sipossa dedurre l'iter cognitivo valutativo seguito dal giudice e che se ne possanoriconoscere i risultati, sicché a chi ha titolo di impugnare o contestare ladecisione sia salvaguardato il diritto di critica e all'organo della valutazione odell'impugnazione consentita l'attività di verifica che gli compete.

Una volta chetale essenzialità risulti, quale che sia il numero di parole adoperate e quale chesia il tipo di espressione sintattica adottato, l'obbligo della motivazione deldecreto deve ritenersi soddisfatto.In definitiva con tale pronuncia si è affermato che i provvedimenti in tema diintercettazioni sono legittimi quando: facciano riferimento, recettizio o disemplice rinvio, ad un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione siacongrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento didestinazione; forniscano dimostrazione che il giudice ha preso cognizione delcontenuto e delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia ritenutecoerenti con la propria decisione; l'atto di riferimento, se non trascritto eallegato, sia conosciuto dall'interessato o comunque ostensibile quantomenonel momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, dicritica ed eventualmente di gravame.In linea con tale pronuncia si è posta la giurisprudenza successiva e anche lapiù recente giurisprudenza eurounitaria secondo cui l'obbligo della motivazionedel giudicante non è violato se l'autorizzazione all'attività di captazione si fondasu una richiesta dettagliata e circostanziata dell'autorità penale competente - ilPM- e i motivi della stessa possono essere dedotti agevolmente senza ambiguitàda una lettura incrociata della richiesta e dell'autorizzazione.Nel caso di specie il provvedimento di proroga del 31/12/2024, nel fareintegrale rinvio all'esito delle indagini e agli elementi rilevanti raccolti, avevarichiamato uno specifico atto del procedimento, ossia la richiesta di proroga delPM del 30/12/2024, conosciuto dalla difesa a seguito della stessa proposizionedel gravame, e connotato da motivazione congrua circa gli esiti delle captazionie di altra natura medio tempore acquisiti, sulla scorta di quanto rappresentatodalla polizia giudiziaria operante.Il Procuratore ricorrente ricorda, inoltre, che in caso di inutilizzabilità nonopera il principio previsto per le nullità della trasmissibilità del vizio agli atticonsecutivi a quello dichiarato nullo: in tema di intercettazioni di conversazioni ocomunicazioni ciascun decreto autorizzativo è dotato di autonomia e può ricevereimpulso da qualsiasi notizia di reato ancorché desunta da precedentiintercettazioni probatoriamente inutilizzabili.

Ne consegue che il vizio da cui siaaffetto l'originario decreto intercettivo non si comunica automaticamente a quellisuccessivi correttamente adottati.

Laddove si ritenesse il decreto di proroga del31/12/2024 viziato in punto motivazione, ad essere inficiati da inutilizzabilitàdovrebbero essere unicamente i risultati captativi ottenuti nei seguenti 15 giornie non già quelli emersi in forza dei successivi decreti di proroga.Il procuratore ricorrente si sofferma, inoltre, sulla attualità delle esigenzecautelari di cui all’art. 274 lett. b) e c) cod. proc. pen., rilevando che durantetutta l'attività investigativa [OSCURATO:PERSONA] ha intrattenuto rapporti benconsolidati nel settore degli stupefacenti insieme al fratello Agostin e che giàuna volta in passato era sfuggito all’applicazione della misura cautelare.3.

Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], hapresentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento dell’ordinanzacon rinvio per nuovo esame al Tribunale di Torino.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Il tema che viene in rilievo è quello dell’onere di motivazione dei decretidi proroga delle intercettazioni.2.1.Le Sezioni Unite, con la nota sentenza n.17 del 21/06/2000, Rv.216665,hanno affermato che la mancanza di motivazione dei decreti che autorizzano oprorogano le operazioni di intercettazioni telefoniche o tra presenti, di quelli checonvalidano i decreti emessi in caso d'urgenza dal pubblico ministero, nonché diquesti ultimi, comporta l'inutilizzabilità dei risultati delle operazioni captative,chiarendo che si ha mancanza della motivazione non solo quando l'apparatogiustificativo manchi in senso fisico-testuale, ma anche quando la motivazionesia apparente, semplicemente ripetitiva della formula normativa, del tuttoincongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare; mentre si hadifetto della motivazione - emendabile dal giudice cui la doglianza vengaprospettata, sia esso il giudice del merito che deve utilizzare i risultati delleintercettazioni, sia esso quello dell'impugnazione nella fase di merito o in quelladi legittimità - allorché quest'ultima sia incompleta, insufficiente, nonperfettamente adeguata, affetta da vizi che non negano, né compromettono lagiustificazione, ma la rendono soltanto non puntuale.Con la stessa sentenza le Sezioni Unite hanno, peraltro, chiarito che in lineagenerale, la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è daconsiderare legittima quando: a) faccia riferimento, recettizio o di semplicerinvio, ad un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congruarispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;b) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenutosostanziale delle ragioni del provvedimenti di riferimento e le abbia meditate eritenute coerenti con la sua decisione; c) l'atto di riferimento, quando non vengaallegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciutodall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si rendagravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione odell'impugnazione (Sez.

U., n. 17 del 21/06/2000, Rv. 216664).Sulla scorta di tale pronuncia, si è, dunque, affermato che la mancanza dimotivazione dei decreti che autorizzano o prorogano le operazionidi intercettazioni telefoniche o tra presenti e di quelli che convalidanoi decreti emessi in caso d'urgenza dal pubblico ministero, così come lamotivazione meramente apparente, comporta l'inutilizzabilità dei risultati delleoperazioni captative. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto apparente lamotivazione dei decreti di convalida e di proroga contenuta in moduliprestampati – compilati a penna solo quanto al numero del procedimento edei decreti, al nome del giudice, alla data del decreto da convalidare e dellarichiesta di proroga, al numero dell'utenza interessata e al nome del suoutilizzatore – e consistente in una formula di stile, utilizzabile per qualsiasi attoda convalidare o da prorogare, sostanzialmente ripetitiva della formulanormativa, in quanto non espressiva dell'"iter" cognitivo e valutativo seguito dalgiudice per la delibazione della richiesta) (Sez. 4 - n. 48543 del 10/07/2018,Rv. 274359 – 01).Si è, invece, affermato essere legittima la motivazione per relationem deidecreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste delpubblico ministero ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendocosì in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'"iter"cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo diricerca della prova (Sez. 5 n. 36913 del 05/06/2017, Rv. 270758 – 01; nellostesso senso da ultimo Sez. 5 n. 34238 del 28/05/2024, Rv. 286939 – 01secondo cui “pur essendo legittima la motivazione per relationem dei decretiautorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del pubblicoministero e alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, non può peròprocedersi, sulla base di queste ultime, all'individuazione di un titolo di reatoneanche formalizzato nella richiesta di autorizzazione formulata dal pubblicoministero”).Con riferimento specifico ai decreti di proroga, si è affermato che il dovere dimotivazione può ispirarsi anche a criteri di minore specificità rispetto allemotivazioni del decreto di autorizzazione, potendosi anche risolvere in unamotivazione per relationem nel dare atto della constatata plausibilità delleragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero (Sez. 6 -n. 22524 del 01/07/2020 Rv. 279564 – 01; Sez. 4, n. 16430 del 19/03/2015,Rv. 263401).Si tratta di principi affermati, come rilevato dal Procuratore ricorrente,anche a livello eurounitario.

La Corte di Giustizia, infatti, con la sentenza del 16febbraio 2023 n. 349, nel rispondere alla domanda di pronuncia pregiudizialepresentata dal Tribunale penale specializzato della Bulgaria in merito allaconformità della prassi, consistente nell'autorizzare il ricorso a misure disorveglianza per intercettare, registrare e memorizzare intercettazionitelefoniche mediante un testo standard generico, con l'art. 15, paragrafo 1,della direttiva 2002/58 (relativa al trattamento dei dati personali e alla tuteladella vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche), ha affermato chel'obbligo di motivazione dell’autorizzazione alle intercettazioni non è violato se ladecisione si fonda su una richiesta dettagliata e circostanziata dell'autoritàcompetente e i motivi possono essere dedotti agevolmente e senza ambiguità dauna lettura incrociata della richiesta e dell'autorizzazione.3.Nel caso in esame, il Tribunale del riesame, in aperto contrasto con iprincipi su indicati, ha affermato che il decreto di proroga del 31/12/2024richiamava “la richiesta di proroga del giorno prima” e “gli esiti delle indagini”da cui risultava che erano emersi “elementi rilevanti per le indagini”, nonché lanecessità di “continuare a intercettare”, per poi ritenere che la motivazionedel decreto fosse generica e apparente.

I giudici, invero, hanno richiamato iprincipi giurisprudenziali su indicati, senza, tuttavia, farne applicazione nel casosottoposto al vaglio.

L’affermazione per cui il richiamo alla richiesta del PubblicoMinistero e agli esiti delle attività captative ivi compendiate non valeva a farritenere assolto l’onere della motivazione del decreto di proroga è contraddittoriarispetto al principio, pure invocato, per cui il provvedimento del giudice dovevaessere letto congiuntamente alla richiesta del pubblico ministero cui aveva fattoespresso richiamo.4.

La censura del Procuratore ricorrente coglie nel segno anche nella partein cui lamenta che il Tribunale abbia fatto conseguire dalla mancanza dimotivazione del decreto di proroga del 31/12/2024 (seconda proroga) lainutilizzabilità dei risultati delle operazioni di intercettazione coperte da dettodecreto e a catena il vizio dei decreti di proroga successivi.In linea generale la mancanza di motivazione del decreto determina lainutilizzabilità delle operazioni compiute nel periodo coperto dalla proroga.Invero l’art. 267, commi 1 e 3, cod. proc. pen., prevede che l’autorizzazionealle operazioni di intercettazione e le successive proroghe siano date condecreto motivato; l’art. 271 cod. proc. pen. statuisce espressamente lainutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni effettuate senza che sianoosservate le disposizioni dell’art. 267 ( e 268 commi 1 e 3).

L'art. 271, comma 1,cod. proc. pen. costituisce disposizione speciale rispetto all'art. 125, comma 3,cod. proc. pen. a norma del quale i decreti sono motivati a pena di nullità neicasi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge, prevalendorispetto ad essa.Questa Corte ha già chiarito che nell’ipotesi dell'inutilizzabilità non opera ilprincipio sancito dall'art. 185 cod. proc. pen. per le nullità, secondo cui il vizio sitrasmette agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo (cfr. proprio conriferimento al tema specifico delle intercettazioni, ex multis,Sez. 2 n. 24492 del 19/04/2023, Rv. 284826 – 01; più in generale conriferimento alle prove Sez. 6 n. 9009 del 04/02/2020, Rv. 278563 – 01).Ne consegue che la eventuale inutilizzabilità degli esiti delle intercettazionicoperte da un decreto di proroga privo di motivazione non determina a cascatala inutilizzabilità delle intercettazioni coperte dai decreti di proroga successivi.5.

L’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio alTribunale del riesame di Torino, che nel nuovo giudizio dovrà attenersi ai principisu indicati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diTorino competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Così deciso il 11 giugno 2026La Consigliere est.

Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ui 05wep8n) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/03/1995avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. del Riesame ' di TorinoUdita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] con cuiha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., ilTribunale di Torino, in accoglimento della richiesta di riesame propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l’ordinanza con la quale il Giudiceper le indagini preliminari presso il Tribunale di Asti aveva applicato nei suoiconfronti la misura cautelare della custodia in carcere in ordine a plurimi delittidi cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (commessi in Savigliano edintorni da novembre 2024 e perduranti).Il Tribunale ha annullato il provvedimento impugnato per carenza dei graviindizi di colpevolezza, accogliendo l’eccezione difensiva sulla nullità delleintercettazioni relative al RIT 320/24 (disposte in ambientale all’interno di unavettura) a partire dal 31 dicembre 2024, in ragione di un provvedimento diproroga del 30 dicembre 2024 da ritenersi nullo per mancanza di motivazione,con conseguente inutilizzabilità dei decreti successivi in quanto sfasatitemporalmente rispetto al periodo da prorogarsi.Venute meno le risultanze tratte dalle intercettazioni, il Tribunale havalutato che il restante compendio indiziario non fosse connotato da sufficientegravità.2. Contro l’ordinanza, ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica dipresso il Tribunale di Asti, formulando un unico motivo con cui ha dedotto laviolazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla declaratoria diinutilizzabilità.Il Procuratore ricorrente ricorda che, secondo la sentenza delle SezioneUnite 21 giugno 2000 n. 17, in tema di motivazione dei provvedimenti diintercettazione, siano essi decreti autorizzativi, di proroga o di convalida didecreti emessi in via d'urgenza dal PM, ciò che rileva è che dalla motivazione sipossa dedurre l'iter cognitivo valutativo seguito dal giudice e che se ne possanoriconoscere i risultati, sicché a chi ha titolo di impugnare o contestare ladecisione sia salvaguardato il diritto di critica e all'organo della valutazione odell'impugnazione consentita l'attività di verifica che gli compete. Una volta chetale essenzialità risulti, quale che sia il numero di parole adoperate e quale chesia il tipo di espressione sintattica adottato, l'obbligo della motivazione deldecreto deve ritenersi soddisfatto.In definitiva con tale pronuncia si è affermato che i provvedimenti in tema diintercettazioni sono legittimi quando: facciano riferimento, recettizio o disemplice rinvio, ad un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione siacongrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento didestinazione; forniscano dimostrazione che il giudice ha preso cognizione delcontenuto e delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia ritenutecoerenti con la propria decisione; l'atto di riferimento, se non trascritto eallegato, sia conosciuto dall'interessato o comunque ostensibile quantomenonel momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, dicritica ed eventualmente di gravame.In linea con tale pronuncia si è posta la giurisprudenza successiva e anche lapiù recente giurisprudenza eurounitaria secondo cui l'obbligo della motivazionedel giudicante non è violato se l'autorizzazione all'attività di captazione si fondasu una richiesta dettagliata e circostanziata dell'autorità penale competente - ilPM- e i motivi della stessa possono essere dedotti agevolmente senza ambiguitàda una lettura incrociata della richiesta e dell'autorizzazione.Nel caso di specie il provvedimento di proroga del 31/12/2024, nel fareintegrale rinvio all'esito delle indagini e agli elementi rilevanti raccolti, avevarichiamato uno specifico atto del procedimento, ossia la richiesta di proroga delPM del 30/12/2024, conosciuto dalla difesa a seguito della stessa proposizionedel gravame, e connotato da motivazione congrua circa gli esiti delle captazionie di altra natura medio tempore acquisiti, sulla scorta di quanto rappresentatodalla polizia giudiziaria operante.Il Procuratore ricorrente ricorda, inoltre, che in caso di inutilizzabilità nonopera il principio previsto per le nullità della trasmissibilità del vizio agli atticonsecutivi a quello dichiarato nullo: in tema di intercettazioni di conversazioni ocomunicazioni ciascun decreto autorizzativo è dotato di autonomia e può ricevereimpulso da qualsiasi notizia di reato ancorché desunta da precedentiintercettazioni probatoriamente inutilizzabili. Ne consegue che il vizio da cui siaaffetto l'originario decreto intercettivo non si comunica automaticamente a quellisuccessivi correttamente adottati. Laddove si ritenesse il decreto di proroga del31/12/2024 viziato in punto motivazione, ad essere inficiati da inutilizzabilitàdovrebbero essere unicamente i risultati captativi ottenuti nei seguenti 15 giornie non già quelli emersi in forza dei successivi decreti di proroga.Il procuratore ricorrente si sofferma, inoltre, sulla attualità delle esigenzecautelari di cui all’art. 274 lett. b) e c) cod. proc. pen., rilevando che durantetutta l'attività investigativa [OSCURATO:PERSONA] ha intrattenuto rapporti benconsolidati nel settore degli stupefacenti insieme al fratello Agostin e che giàuna volta in passato era sfuggito all’applicazione della misura cautelare.3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], hapresentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento dell’ordinanzacon rinvio per nuovo esame al Tribunale di Torino.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Il tema che viene in rilievo è quello dell’onere di motivazione dei decretidi proroga delle intercettazioni.2.1.Le Sezioni Unite, con la nota sentenza n.17 del 21/06/2000, Rv.216665,hanno affermato che la mancanza di motivazione dei decreti che autorizzano oprorogano le operazioni di intercettazioni telefoniche o tra presenti, di quelli checonvalidano i decreti emessi in caso d'urgenza dal pubblico ministero, nonché diquesti ultimi, comporta l'inutilizzabilità dei risultati delle operazioni captative,chiarendo che si ha mancanza della motivazione non solo quando l'apparatogiustificativo manchi in senso fisico-testuale, ma anche quando la motivazionesia apparente, semplicemente ripetitiva della formula normativa, del tuttoincongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare; mentre si hadifetto della motivazione - emendabile dal giudice cui la doglianza vengaprospettata, sia esso il giudice del merito che deve utilizzare i risultati delleintercettazioni, sia esso quello dell'impugnazione nella fase di merito o in quelladi legittimità - allorché quest'ultima sia incompleta, insufficiente, nonperfettamente adeguata, affetta da vizi che non negano, né compromettono lagiustificazione, ma la rendono soltanto non puntuale.Con la stessa sentenza le Sezioni Unite hanno, peraltro, chiarito che in lineagenerale, la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è daconsiderare legittima quando: a) faccia riferimento, recettizio o di semplicerinvio, ad un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congruarispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;b) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenutosostanziale delle ragioni del provvedimenti di riferimento e le abbia meditate eritenute coerenti con la sua decisione; c) l'atto di riferimento, quando non vengaallegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciutodall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si rendagravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione odell'impugnazione (Sez. U., n. 17 del 21/06/2000, Rv. 216664).Sulla scorta di tale pronuncia, si è, dunque, affermato che la mancanza dimotivazione dei decreti che autorizzano o prorogano le operazionidi intercettazioni telefoniche o tra presenti e di quelli che convalidanoi decreti emessi in caso d'urgenza dal pubblico ministero, così come lamotivazione meramente apparente, comporta l'inutilizzabilità dei risultati delleoperazioni captative. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto apparente lamotivazione dei decreti di convalida e di proroga contenuta in moduliprestampati – compilati a penna solo quanto al numero del procedimento edei decreti, al nome del giudice, alla data del decreto da convalidare e dellarichiesta di proroga, al numero dell'utenza interessata e al nome del suoutilizzatore – e consistente in una formula di stile, utilizzabile per qualsiasi attoda convalidare o da prorogare, sostanzialmente ripetitiva della formulanormativa, in quanto non espressiva dell'"iter" cognitivo e valutativo seguito dalgiudice per la delibazione della richiesta) (Sez. 4 - n. 48543 del 10/07/2018,Rv. 274359 – 01).Si è, invece, affermato essere legittima la motivazione per relationem deidecreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste delpubblico ministero ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendocosì in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'"iter"cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo diricerca della prova (Sez. 5 n. 36913 del 05/06/2017, Rv. 270758 – 01; nellostesso senso da ultimo Sez. 5 n. 34238 del 28/05/2024, Rv. 286939 – 01secondo cui “pur essendo legittima la motivazione per relationem dei decretiautorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del pubblicoministero e alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, non può peròprocedersi, sulla base di queste ultime, all'individuazione di un titolo di reatoneanche formalizzato nella richiesta di autorizzazione formulata dal pubblicoministero”).Con riferimento specifico ai decreti di proroga, si è affermato che il dovere dimotivazione può ispirarsi anche a criteri di minore specificità rispetto allemotivazioni del decreto di autorizzazione, potendosi anche risolvere in unamotivazione per relationem nel dare atto della constatata plausibilità delleragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero (Sez. 6 -n. 22524 del 01/07/2020 Rv. 279564 – 01; Sez. 4, n. 16430 del 19/03/2015,Rv. 263401).Si tratta di principi affermati, come rilevato dal Procuratore ricorrente,anche a livello eurounitario. La Corte di Giustizia, infatti, con la sentenza del 16febbraio 2023 n. 349, nel rispondere alla domanda di pronuncia pregiudizialepresentata dal Tribunale penale specializzato della Bulgaria in merito allaconformità della prassi, consistente nell'autorizzare il ricorso a misure disorveglianza per intercettare, registrare e memorizzare intercettazionitelefoniche mediante un testo standard generico, con l'art. 15, paragrafo 1,della direttiva 2002/58 (relativa al trattamento dei dati personali e alla tuteladella vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche), ha affermato chel'obbligo di motivazione dell’autorizzazione alle intercettazioni non è violato se ladecisione si fonda su una richiesta dettagliata e circostanziata dell'autoritàcompetente e i motivi possono essere dedotti agevolmente e senza ambiguità dauna lettura incrociata della richiesta e dell'autorizzazione.3.Nel caso in esame, il Tribunale del riesame, in aperto contrasto con iprincipi su indicati, ha affermato che il decreto di proroga del 31/12/2024richiamava “la richiesta di proroga del giorno prima” e “gli esiti delle indagini”da cui risultava che erano emersi “elementi rilevanti per le indagini”, nonché lanecessità di “continuare a intercettare”, per poi ritenere che la motivazionedel decreto fosse generica e apparente. I giudici, invero, hanno richiamato iprincipi giurisprudenziali su indicati, senza, tuttavia, farne applicazione nel casosottoposto al vaglio. L’affermazione per cui il richiamo alla richiesta del PubblicoMinistero e agli esiti delle attività captative ivi compendiate non valeva a farritenere assolto l’onere della motivazione del decreto di proroga è contraddittoriarispetto al principio, pure invocato, per cui il provvedimento del giudice dovevaessere letto congiuntamente alla richiesta del pubblico ministero cui aveva fattoespresso richiamo.4. La censura del Procuratore ricorrente coglie nel segno anche nella partein cui lamenta che il Tribunale abbia fatto conseguire dalla mancanza dimotivazione del decreto di proroga del 31/12/2024 (seconda proroga) lainutilizzabilità dei risultati delle operazioni di intercettazione coperte da dettodecreto e a catena il vizio dei decreti di proroga successivi.In linea generale la mancanza di motivazione del decreto determina lainutilizzabilità delle operazioni compiute nel periodo coperto dalla proroga.Invero l’art. 267, commi 1 e 3, cod. proc. pen., prevede che l’autorizzazionealle operazioni di intercettazione e le successive proroghe siano date condecreto motivato; l’art. 271 cod. proc. pen. statuisce espressamente lainutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni effettuate senza che sianoosservate le disposizioni dell’art. 267 ( e 268 commi 1 e 3). L'art. 271, comma 1,cod. proc. pen. costituisce disposizione speciale rispetto all'art. 125, comma 3,cod. proc. pen. a norma del quale i decreti sono motivati a pena di nullità neicasi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge, prevalendorispetto ad essa.Questa Corte ha già chiarito che nell’ipotesi dell'inutilizzabilità non opera ilprincipio sancito dall'art. 185 cod. proc. pen. per le nullità, secondo cui il vizio sitrasmette agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo (cfr. proprio conriferimento al tema specifico delle intercettazioni, ex multis,Sez. 2 n. 24492 del 19/04/2023, Rv. 284826 – 01; più in generale conriferimento alle prove Sez. 6 n. 9009 del 04/02/2020, Rv. 278563 – 01).Ne consegue che la eventuale inutilizzabilità degli esiti delle intercettazionicoperte da un decreto di proroga privo di motivazione non determina a cascatala inutilizzabilità delle intercettazioni coperte dai decreti di proroga successivi.5. L’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio alTribunale del riesame di Torino, che nel nuovo giudizio dovrà attenersi ai principisu indicati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diTorino competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Così deciso il 11 giugno 2026La Consigliere est. Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27652/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris