CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09482/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG d.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di ammissione alla liberazione condizionale avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni 30 di reclusione con scadenza della pena al 28/11/2028, attualmente in detenzione domiciliare, collaboratore di giustizia dal 2008 e fuoriuscito dal programma di protezione nel 2013, avendo esaurito gli impegni processuali. Il Tribunale di Sorveglianza osservava che, anche per i collaboratori di giustizia, per la concessione della liberazione condizionale è necessaria la certezza o, comunque, la elevata e qualificata probabilità, del ravvedimento, che presuppone un completato percorso di rieducazione e recupero che sia in grado di sostenere la previsione certa di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato. Il Tribunale riteneva che il tema dell'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non deve essere valutato alla stregua delle regole proprie del diritto civile bensì in funzione del valore dimostrativo dell'emenda successiva alla condanna; cosicché il percorso riparatorio fino a questo momento intrapreso non era idoneo a mostrare la definitiva presa di distanza dalle passate scelte criminali. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il Tribunale aveva disapplicato la norma dell'art. 16 nonies legge n. 82 del 1991, affermando l'insussistenza della certezza del ravvedimento sulla base della mancata riparazione del danno conseguente ai reati commessi, pur dando atto del puntuale rispetto da parte del condannato di tutti gli obblighi previsti dall'art. 16 nonies cit., del reinserimento sociale conseguito e dei progressi trattamentali. La motivazione era illegittima e illogica: non teneva conto dei progressi trattamentali né del reinserimento sociale del condannato. E si era concentrato sul percorso riparatorio e non su quello di rieducazione e ravvedimento. La previsione di un ulteriore e generico periodo di osservazione era sostanzialmente immotivata. Il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto del comportamento del condannato durante l'esecuzione della pena; inoltre, la gravità dei reati commessi non è ostativa alla concessione del beneficio. Il ricorrente sottolinea che, dall'inizio della proficua collaborazione, sono trascorsi ben 14 anni ed elenca tutti gli elementi positivi che dovevano essere valutati ai fini della concessione del beneficio. L'ordinanza era carente nell'effettuare una valutazione unitaria della personalità del condannato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. L'art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 stabilisce che, nei confronti dei collaboratori di giustizia, il Tribunale di sorveglianza, "avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata", adotta il provvedimento di concessione della liberazione condizionale "anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'art. 176 del codice penale". Tale previsione normativa comporta che - sussistendo i presupposti di espiazione della pena - la liberazione condizionale possa essere concessa al collaboratore di giustizia esclusivamente sulla base della certezza del suo ravvedimento; non si applica, quindi, l'ultimo comma dell'art. 176 cod. pen. che subordina la concessione della liberazione condizionale all'adempimento delle obbligazioni civili, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle (Sez. 1, n. 42357 del 11/09/2019, Celona, Rv. 277141). 2. La motivazione dell'ordinanza impugnata dimostra con evidenza che il Tribunale di sorveglianza di Roma è incorso nella violazione di legge denunciata. In effetti, l'affermazione secondo cui la condizione prevista dall'ultimo comma dell'art. 176 cit. deve essere inquadrata "nell'ambito del sicuro ravvedimento" non corrisponde affatto al testo della norma, che pone una preclusione puntuale ("La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato ..."), seppure resa meno rigida dalla possibilità per il co.ndannato di provare l'impossibilità di adempiere. Tale - evidente - violazione di legge è ulteriormente dimostrata dalla constatazione che il Tribunale concentra esclusivamente la sua attenzione sulla mancata riparazione del danno, disinteressandosi della condotta di collaborazione e del percorso penitenziario e riabilitativo del condannato: in sostanza, l'ordinanza presuppone l'applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 176 cod. pen. anche nei confronti dei collaboratori di giustizia. 9 / Questa Corte ha ripetutamente affermato che, ai fini della concessione della liberazione condizionale chiesta da un collaboratore di giustizia, ai sensi dell'art. art. 16-nonies, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 il giudice, nel valutare il sicuro ravvedimento dell'istante, deve tener conto di indici sintomatici del "sicuro ravvedimento", quali l'ampiezza dell'arco temporale nel quale si è manifestato il rapporto collaborativo, i rapporti con i familiari e il personale giudiziario, lo svolgimento di attività lavorativa, di studio o sociali, successive alla collaborazione, non potendo assumere rilievo determinante la sola assenza di iniziative risarcitorie nei confronti delle vittime dei reati commessi (Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, Celona, Rv. 281360): non si afferma, quindi, che l'aspetto debba essere ignorato ma che non possa essere utilizzato per disapplicare surrettiziamente il dettato del legislatore. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma che valuterà la domanda del condannato alla luce dei requisiti stabiliti dall'art. 16-nonies cit. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma.