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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 10162/2024

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30753-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentate e difes e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]e domiciliat e presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, ed [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che le rappresenta e difende ex lege -controricorrenti - avverso la sentenza n. 3938/2019 del la CORTE DI APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/09/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 19.1.2009 [OSCURATO:PERSONA] e PistollatoElsa evocavano in giudizio il Ministero dell’Economia e Finanze e l’Agenzia del Demanio innanzi il Tribunale di Venezia, contestando l’avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia del Demanio aveva intimato loro il pagamento di una indennità di occupazione di un terreno demaniale ed invocando l’accertamento della loro proprietà del bene oggetto della pretesa, per averlo acquistato con atti regolarmente trascritti e posseduto per oltre vent’anni.

Si costituivano le convenute, resistendo alla domanda e chiedendo in via riconvenzionale accertarsi l’appartenenza del bene al demanio e condannarsi le attrici al suo rilascio, nonché a pagare la relativa indennità di occupazione.

Con sentenza n. 1609 / 201 7 il Tribunale rigettava la domanda principale, accogliendo quella riconvenzionale e condannando le attrici al rilascio del bene oggetto di causa.

Con la sentenza impugnata, n. 3938/2019, la Corte di Appello di Venezia rigettava il gravame proposto dalle originarie attrici avverso la decisione di primo grado, confermandola.

Propongonoricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi adue motiv i .

Resistonocon controricorso l’Agenzia del Demanio ed il Ministero dell’Economia e Finanze.Con istanza del 5.6.2023 la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale unica erede dell’altra ricorrente [OSCURATO:PERSONA], medio tempore deceduta, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.

In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., laparte ricorrente ha depositato memoria [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.

Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 822, 823, 832, 948c.c., 28 cod. nav., 132 c.p.c., 42e 111 Cost., nonché l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., perchéla Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato la domanda di accertamento della proprietà privata dell’area controversa, ravvisando la natura demaniale della stessa.

Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 832, 948 c.c., 28 cod. nav. e 42 Cost., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato anche la domanda subordinata, con la quale era stato invocato l’accertamento della proprietà privata almeno delle porzioni emerse dell’area controversa che ma erano state incluse nel demanio marittimo.

La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. è del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’ e/o [OSCURATO:PERSONA] del ricorso avverso statuizione di rigetto di domanda principale di rivendicazione ed accoglimento di domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà demaniale di un’area destinata a valle da pesca (doppia conforme).

Primo e secondo motivo : inammissibili, o comunque manifestamente infondati, in quanto attingono la valutazione di fatto condotta dalla Corte di Appello, sotto il profilo dell’appartenenza dell’area al demanio marittimo (primo motivo) e sull’omessa esclusione, da detto regime, delle porzioni comunque non partecipanti alla funzione e mai mappate come “stagno” o “stagno da pesca” (secondo motivo).

Le censure invocano una revisione dell’apprezzamento di fatto condotto dal giudice di merito, il quale ha ritenuto che il bene di cui è causa, per la sua intera estensione, fosse “storicamente utilizzato come valle da pesca” (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata).

La circostanza che i relativi indicassero solo per una parte dell’area la predetta destinazione è pertanto irrilevante, a fronte della ravvisata destinazione di fatto di cui anzidetto.

Il ricorrente contrappone, alla ricostruzione del fatto e delle prove prescelta dal giudice di merito, una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice 5 di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790).

Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ).

Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830)“. [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c.

Lamemoria depositat a dall a part e ricorrente non offr e argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna del la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come perlegge.

Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30753-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentate e difes e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]e domiciliat e presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, ed [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che le rappresenta e difende ex lege -controricorrenti - avverso la sentenza n. 3938/2019 del la CORTE DI APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/09/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 19.1.2009 [OSCURATO:PERSONA] e PistollatoElsa evocavano in giudizio il Ministero dell’Economia e Finanze e l’Agenzia del Demanio innanzi il Tribunale di Venezia, contestando l’avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia del Demanio aveva intimato loro il pagamento di una indennità di occupazione di un terreno demaniale ed invocando l’accertamento della loro proprietà del bene oggetto della pretesa, per averlo acquistato con atti regolarmente trascritti e posseduto per oltre vent’anni. Si costituivano le convenute, resistendo alla domanda e chiedendo in via riconvenzionale accertarsi l’appartenenza del bene al demanio e condannarsi le attrici al suo rilascio, nonché a pagare la relativa indennità di occupazione. Con sentenza n. 1609 / 201 7 il Tribunale rigettava la domanda principale, accogliendo quella riconvenzionale e condannando le attrici al rilascio del bene oggetto di causa. Con la sentenza impugnata, n. 3938/2019, la Corte di Appello di Venezia rigettava il gravame proposto dalle originarie attrici avverso la decisione di primo grado, confermandola. Propongonoricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi adue motiv i . Resistonocon controricorso l’Agenzia del Demanio ed il Ministero dell’Economia e Finanze.Con istanza del 5.6.2023 la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale unica erede dell’altra ricorrente [OSCURATO:PERSONA], medio tempore deceduta, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., laparte ricorrente ha depositato memoria [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa. Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 822, 823, 832, 948c.c., 28 cod. nav., 132 c.p.c., 42e 111 Cost., nonché l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., perchéla Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato la domanda di accertamento della proprietà privata dell’area controversa, ravvisando la natura demaniale della stessa. Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 832, 948 c.c., 28 cod. nav. e 42 Cost., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato anche la domanda subordinata, con la quale era stato invocato l’accertamento della proprietà privata almeno delle porzioni emerse dell’area controversa che ma erano state incluse nel demanio marittimo. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. è del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’ e/o [OSCURATO:PERSONA] del ricorso avverso statuizione di rigetto di domanda principale di rivendicazione ed accoglimento di domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà demaniale di un’area destinata a valle da pesca (doppia conforme). Primo e secondo motivo : inammissibili, o comunque manifestamente infondati, in quanto attingono la valutazione di fatto condotta dalla Corte di Appello, sotto il profilo dell’appartenenza dell’area al demanio marittimo (primo motivo) e sull’omessa esclusione, da detto regime, delle porzioni comunque non partecipanti alla funzione e mai mappate come “stagno” o “stagno da pesca” (secondo motivo). Le censure invocano una revisione dell’apprezzamento di fatto condotto dal giudice di merito, il quale ha ritenuto che il bene di cui è causa, per la sua intera estensione, fosse “storicamente utilizzato come valle da pesca” (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata). La circostanza che i relativi indicassero solo per una parte dell’area la predetta destinazione è pertanto irrilevante, a fronte della ravvisata destinazione di fatto di cui anzidetto. Il ricorrente contrappone, alla ricostruzione del fatto e delle prove prescelta dal giudice di merito, una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice 5 di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830)“. [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c. Lamemoria depositat a dall a part e ricorrente non offr e argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna del la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come perlegge. Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,
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