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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 42949/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso risulta manifestamente infondato perché, a differenza di quel che vi si deduce, la Corte di appello ha adeguatamente giustificato l'esclusione della particolare tenuità del fatto rimarcato che il ricorrente, già gravato da precedenti penali, si è allontanato in bicicletta dalla abitazione nella quale era collocato agli arresti domiciliari portando con sé degli arnesi da scasso; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] b nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso risulta manifestamente infondato perché, a differenza di quel che vi si deduce, la Corte di appello ha adeguatamente giustificato l'esclusione della particolare tenuità del fatto rimarcato che il ricorrente, già gravato da precedenti penali, si è allontanato in bicicletta dalla abitazione nella quale era collocato agli arresti domiciliari portando con sé degli arnesi da scasso; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] b nte