CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 gennaio 2021
Cassazione n. 27390/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19620/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 100, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., elettivamente domiciliato in NAPOLI [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 1075/2021depositata il 21/01/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La soc.[OSCURATO:SOCIETA]., in proprio ed in qualità di procuratrice della Crediarc SPV, proponeva ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso il decreto del 2 maggio 2018, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato l'opposizione da essa proposta avverso lo stato passivo del fallimento della Farmacia Internazionale dr. [OSCURATO:PERSONA] sas, ed avente ad oggetto l'ammissione al passivo di un credito di Euro 283.226,87 a titolo di rimborso di anticipazioni effettuate sull'importo di distinte contabili riepilogative, di un credito di Euro 4.201,36 a titolo di rimborso di un finanziamento Arcobaleno 4-bis erogato da essa opponente, nonchè di Euro 1.950.328,72, a titolo di rimborso di un finanziamento Arcobaleno 4-bis erogato dalla Crediarc e ceduto ad essa opponente. 2. La Corte di Cassazione, con ordinanza nr. 1075/2021, dichiarava inammissibile il ricorso in quanto, per un verso, le censure della ricorrente miravano a sollecitare una non consentita nuova valutazione del materiale probatorio e, per altro verso, le stesse erano prive di specificità. 3. [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per revocazione ex art 395 1 comma nr 4 cpc, affidandosi ad un unico motivo successivamente illustrato con memoria; la Curatela del Fallimento ha svolto difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il mezzo di impugnazione il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 391 bis e 395 nr 4 cpc; si precisa che la Corte avrebbe travisato le finalità del motivo di ricorso per Cassazione; il creditore, secondo l’assunto del ricorrente, nell’articolare la censura aveva evidenziato che la valutazione del compendio probatorio riguardasse un aspetto non sindacabile in Cassazione ma aveva sottoposto allo scrutinio della Corte questioni di legittimità che investivano la corretta applicazione delle norme processuali e sostanziali in ordine alla valutazione delle prove sulle quali il g iudice di legittimità non si è pronunciato; si evidenzia, inoltre, che l’ordinanza, nella parte in cui ha statuito l’inammissibilità del motivo in quanto aspecifico essendo stato trascritto in modo parziale ed incompleto il contratto di finanziamento, è incorsa in un errore in quanto il principio di autosufficienza non poteva tradursi nell’onere del difensore di riprodurre nella loro interezza tutti gli atti del processo perché la loro integrale trascrizione avrebbe reso l’atto non lineare e di difficile comprensione. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Secondo la giurisprudenza di questa corte, l'errore di fatto previsto dall'art. 395, numero 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa; esso si configura quindi in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività…. E quindi inammissibile il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l'errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l'omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate ( cfr. tra le tante Cass. 14267/2007, 1555/2011, S.U 13181/2013 19926/2014 e 7778/2017 ). 2.2 Proprio con riferimento all’applicazione del principio di autosufficienza questa Corte ha, altresì , precisato che la configurabilità dell'errore revocatorio sia del tutto da escludersi quando si prospetti che la decisione della Corte di cassazione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, ovvero, in particolare di un errato giudizio espresso dalla sentenza di legittimità sulla violazione del cosiddetto "principio di autosufficienza" in ordine ai motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti su cui erano fondate le censure (Cass., 20635/ 2017, n. 20635; 14608/2007 e 12154/ 2006 ). 2.3 Nella fattispecie in esame l’ordinanza della corte ha, con un prima ratio decidendi, affermato l’inammissibilità della censura in quanto, pur prospettando violazione di norme processuali e sostanziali sulla prova, mirava a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, operazione non consentita alla Corte che non ha il compito di riesaminare il merito della controversia ma solo la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito. Al riguardo la censura di revocazionesi limita ad affermare che la Corte non ha ben valutato il motivo di ricorso per Cassazione e non ha considerato le argomentazioni contenute nell'atto di impugnazione, così deducendo non un errore revocatorio ma una errata valutazione ed interpretazione degli atti oggetto di ricorso. 2.4 Nella stessa ottica la ricorrente ha inammissibilmente rappresentato come errore revocatorio una questione di diritto quale è quello della asserita errata applicazione del principio di autosufficienza del motivo di ricorso per non aver il ricorrente riportato integralmente il contenuto dei documenti. 3.Ne consegue l’inammissibilità del ricorso. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in € 9.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva , Cap e rimborso forfettario al 15% Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello previsto