CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 19751/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 25 maggio 2022, la Corte di appello di Brescia ha riformato - riqualificando l'originaria imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, in bancarotta semplice - la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Bergamo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico della società "[OSCURATO:SOCIETA].", fallita 1'8 gennaio 2015. 2. Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di porre in continuazione il reato oggetto del presente procedimento con quello oggetto della sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata dal Tribunale di Como il 13 settembre 2017. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare adeguatamente tutti gli indici sintomatici della continuazione, che erano stati specificamente esposti dalla difesa. 3. Deve essere rilevato che il termine massimo di prescrizione del reato è decorso dopo la sentenza di appello. Invero, il termine, iniziato a decorrere 1'8 gennaio 2015, in assenza di sospensioni, risulta decorso l'8 luglio 2022, dopo la sentenza di appello, che è stata pronunciata il 25 maggio 2022. Appare, pertanto, determinante verificare la valida istaurazione del rapporto processuale, atteso che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266). Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la proposizione di un ricorso inammissibile non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del giudicato sostanziale, con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903). Ebbene, l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'inadeguata valutazione degli elementi che avrebbero potuto indurre a ritenere sussistente il vincolo della continuazione, non appare manifestamente infondato.Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così