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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 30311/2026

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le di sorveglianza di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il qualeha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 23 gennaio 2026, il Tribunale di sorveglianzadi Roma rigettava il reclamo proposto dall’odierno ricorrente avverso ildecreto ministeriale di proroga del regime differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen. per anni due, decorrente dal 9.7.2024.

Premesso che:- il ricorrente sta espiando la pena dell’ergastolo in forza delprovvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura dellaRepubblica di Como del 13 settembre 2021;- che non ha carichi pendenti, ma annovera precedenti penaliper il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., art. 650 cod. pen. e unprovvedimento di sorveglianza speciale per anni quattro dal 1996;- che sono stati acquisiti i pareri della DDA di [OSCURATO:PERSONA],della DNAA, del Ministero dell’Interno, della DIA e del ComandoGenerale dell’Arma dei Carabinieri, dai quali è emerso che l’odiernoricorrente è figura di vertice della omonima cosca, tuttora operante,come evincibile: dall’esito del procedimento penale scaturito dallaoperazione c.d. [OSCURATO:PERSONA] narcos [OSCURATO:PERSONA], nella quale è stata riconosciutal’operatività della cosca [OSCURATO:PERSONA], al cui vertice si pone [OSCURATO:PERSONA] (nipotedell’odierno ricorrente, in quanto figlio del fratello Girolamo, anch’eglidetenuto in regime differenziato); dalle misure cautelari applicate nelmarzo 2023 nell’ambito della operazione c.d.

Hybris nel corso dellaquale è stato attinto da misura cautelare anche [OSCURATO:PERSONA], figlio diMolè Domenico, in quanto ritenuto gestore degli affari della cosca,essendo il padre e lo zio detenuti; che la cosca può giovarsi dinumerosi fiancheggiatori;- che nel 2014, il ricorrente ha subito il sequestro preventivodi aziende agricole e polizze assicurative;- che non risultano dissociazioni;- che nella relazione comportamentale si riferisce che egli hasubito numerosi rapporti disciplinari sfociati in altrettante sanzioni sinoal luglio 2023.

Successivamente, tali condotte sono cessate, ma ilricorrente ha sempre rifiutato i contatti con gli operatori di riferimento,non ha svolto attività lavorativa intramuraria, ha ricevuto visite dafamiliari;il Tribunale ha ritenuto infondata la questione di legittimitàcostituzionale sollevata dalla difesa del ricorrente e ha ritenuto che glielementi raccolti dalle enunciate fonti informative inducano a ritenereche, ove sottratto al regime differenziato, il detenuto potrebberiallacciare i contatti con l’esterno e dare indicazioni al clan, con ilquale non è stato mai in contrasto.

Ha, quindi, r itenutoadeguatamente motivato il decreto ministeriale impugnato, il quale hadato conto dell’attuale pericolosità del ricorrente e dell’assenza dielementi atti a dimostrare l’interruzione di collegamenti con la partedi organizzazione esterna al carcere ed ha concluso ritenendo che lerestrizioni trattamentali siano giustificate e funzionali alle esigenze disalvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, sussistendo ilpericolo attuale di una ripresa di contatti e interazioni da partedell’interessato con esponenti dell’organizzazione di appartenenza edella possibilità che [OSCURATO:PERSONA], “attraverso le maglie di comunicazione dicomunicazione intramuraria ed esterne tipicamente consentite dalregime ordinario di detenzione, possa impartire direttive criminali perispirare o guidare tipi da criminosi o in ogni modo determinare lacommissione di reati”.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando sette motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessarialla motivazione.2.1.

Con il primo motivo, si censura la decisione per avereerroneamente interpretato il criterio della attualità della capacità dicollegamento con le associazioni mafiose, che viene desunto daelementi non idonei a dimostrare i presupposti per la permanenzadel regime differenziato in quanto meramente presuntivi e privi diriferimento ad elementi attuali ed individualizzati dai qualidesumere la persistenza del pericolo;2.2.

Con il secondo motivo, censura la decisione comemeramente apparente laddove fa riferimento al fatto che “nonsono pervenuti elementi di dissociazione”, mentre il regimedifferenziato deve fondarsi su dati oggettivi e non su pretese diresipiscenza dichiarata o formale;2.3.

Con il terzo motivo, censura la decisione per avereritenuto non necessari elementi nuovi, idonei a dimostrarel’attualità dei collegamenti, così fondandosi su un giudizio statico enon dinamico, ponendosi in contrasto con il principio ditemporaneità più volte ribadito dalla Corte costituzionale;2.4.

Con il quarto motivo, lamenta illogicità dellamotivazione, laddove fa riferimento al coinvolgimento del figlio delricorrente nell’operazione del 2023 e alla persistenza latitanza dialcuni sodali, senza spiegare come ciò incida sulle effettivecapacità criminali del ricorrente;2 .5 .

Con i l qu i n to mo t i vo , ev i denz i a chel’Amministrazione, sulla quale grava il relativo onere probatorio inordine alla persistente pericolosità per la sicurezza pubblica delricorrente, non abbia adempiuto al proprio onere e che tale profilonon sia stato colto dall’ordinanza, la quale si è limitata arichiamare le fonti, senza individuare gli elementi che, in relazioneal ricorrente, rendono persistente la valutazione di pericolosità;2.6.

Con il sesto motivo, censura la decisione per avereritenuto infondata la questione di legittimità costituzionalesollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 27, comma 3 dellaCostituzione: violazione dell’art. 3 per essere fondata l’ordinanzasu una interpretazione dell’art. 41-bis ord. pen. che si fonda suuna presunzione assoluta di pericolosità, non superabilenonostante la condotta carceraria regolare, l’assenza di contatti, iltempo trascorso, l’assenza di elementi attuali individuali;violazione dell’art. 24 in quanto se non è necessario fornireelementi nuovi e non è richiesta la attualità della capacitàcriminale si priva il detenuto della possibilità di dimostrare il venirmeno del pericolo, riducendo il diritto di difesa ad un requisitomeramente formale; vio lazione del l ’art. 27 perché i ld isconosc imento del la r i levanza del la stabi l izzaz ionecomportamentale, àncora la valutazione al passato e priva ladecisione di quei necessari adeguamenti all’attualità che rendono ilregime compatibile con i principi costituzionali.2.7.

Con il settimo motivo, lamenta che l’applicazionereiterata del regime differenziato, in assenza di elementi nuovi,pone un problema di compatibilità con l’art. 3 della ConvenzioneCEDU in quanto la misura assume una natura potenzialmenteindeterminata, con il rischio di violazione del divieto di trattamentiinumani e degradanti, in quanto automaticamente reiterata.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.

Il comma 2-bis dell’art. 41-bis Ord. pen. prevede che laproroga del provvedimento di sottoposizione a regime differenziatopossa essere disposta qualora risulti che non è venuta meno lacapacità del condannato di mantenere collegamenti con l’associazionecriminale, valutazione che deve tenere conto anche «del profilocriminale e della posizione rivestita dal soggetto in senoall’associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale,della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentementevalutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vitadei familiari del sottoposto».

La norma specifica che il mero decorsodel tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente perescludere la capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione odimostrare il venir meno dell’operatività della stessa.Questa Corte è ripetutamente intervenuta sull’interpretazionedell’art. 41-bis citato, sottolineando che «anche per i decreti diproroga si richiede un'autonoma e congrua motivazione in ordineall'attuale persistenza del pericolo per l'ordine e per la sicurezza che lemisure medesime mirano a prevenire, non potendosi consentire, peruna sorta d'inammissibile automatismo, che la novellata normaautorizzi semplici e immotivate proroghe del regime differenziato,ovvero motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare intermini di concretezza e attualità le misure disposte" (Cass., Sez. 1,26 gennaio 2004, Zara)».

Ciò in quanto è necessario realizzarel'equilibrato bilanciamento tra le esigenze di tutela dell'ordine e dellasicurezza pubblica e il rispetto dei diritti insopprimibili del detenuto,sul quale poggia la funzione rieducativa della pena, alla quale l'art. 27,comma 3, Cost. accompagna il divieto di trattamenti contrari al sensodi umanità, che resta assolutamente inderogabile anche nei casi diregime carcerario differenziato (Corte Cost., sent. n. 349 del 1993, n.410 del 1993, n. 351 del 1996, n. 376 del 1997).3.

Come evidenziato, la base giustificativa del regime diproroga è fornita dalla stessa norma, la quale la individua nellacapacità di mantenere collegamenti con le associazioni criminali,valutata sulla base di taluni indici specificamente enunciati, chedevono possedere i caratteri della concretezza ed attualità (Cass.,Sez. 1, n. 8056 del 26 gennaio 2004, Madonia, Rv. 227117; Sez. 1, n.19894 del 4 marzo 2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 227975).

Spetta all’Autoritàgiudiziaria verificare che gli elementi indicati nel decreto ministerialeforniscano dati realmente significativi di detta persistente capacitàovvero se dette informazioni, magari risalenti nel tempo, si limitino ariprodurre la biografia delinquenziale e giudiziaria del detenuto, senzaalcun riferimento ad altre apprezzabili e concrete circostanze idonee aprovare l'attuale pericolosità del detenuto e la cessazione deicollegamenti con l'associazione criminale, quali l'importanza o non delruolo ricoperto, l'eventuale dissolvimento del sodalizio cui il detenutoapparteneva, la durata della sottoposizione al regime differenziato e irisultati del trattamento carcerario, che rimane un parametroineludibile in relazione alla funzione rieducativa della pena (cfr. Cass.,Sez. 1^, n. 4480 del 10 dicembre 2004, Galatolo, Rv. 230828).Con più recenti pronunce (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Rv.279221-01) si è anche chiarito che «la sussistenza di collegamenti conun'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dallanorma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendonecessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmenteritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti».4.

Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha fattocorretta applicazione dei principi enunciati, avendo riferito sia datistorici dai quali desumere la continuità negli anni della adesione alsodalizio, sia elementi dai quali desumere l’attualità dei collegamenti.In particolare, con riferimento ai primi, ha evidenziato che ilricorrente, attualmente in espiazione della pena dell’ergastolo perplurimi reati, tra i quali quello di cui all’art. 416-bis cod. pen.,annovera una precedente condanna per analogo reato commesso nel1981 ed è stato sottoposto al regime di sorveglianza speciale perquattro anni nel 1996.Con riferimento agli elementi indicativi di persistente attualità, haevidenziato i dati desumibili dalle fonti conoscitive costituiti da: ruolodi vertice rivestito, insieme al fratello Girolamo, nell’ambitodell’omonima cosca; l’attuale vitalità della cosca, i cui appartenenti,stretti congiunti del ricorrente (nipote) sono stati coinvolti nelprocedimento definito in primo grado nel 2023 nell’ambitodell’operazione [OSCURATO:PERSONA]; il coinvolgimento del figlio delricorrente in altro procedimento in relazione al quale è stato attinto damisura cautelare nell’operazione Hybris nel 2023; la persistentelatitanza di sodali del ricorrente.

Infondati risultano, quindi, i motivi diricorso nn. 1, 3, 4).

In proposito, è opportuno osservare che ilcoinvolgimento di stretti congiunti in procedimenti giudiziari per reatidi associazione mafiosa costituiscono indici di facilità di collegamentocon gli ambienti criminali sicché, pur se non riferiti a condotte delricorrente, rendono manifesta la possibilità di agevole riattivazione dicollegamenti e contatti con ambiente criminali e sono, quindi,sintomatici di persistente pericolosità.Il Tribunale ha, inoltre, segnalato che il ricorrente non ha maipresentato indici di resipiscenza o, comunque, di revisione critica deipropri trascorsi.

Sul punto, si osserva che questa Corte ha ritenutoineccepibile l’assunto relativo alla persistenza del vincolo mafioso sinquando non risultino, con certezza, atteggiamenti dissociativi o diconvinto ripudio (cfr. Cass. sez. 1, 15.11.2005, n. 43450, Rv.233194).

In proposito, è opportuno precisare che, pur non potendosiconfigurare un onere probatorio a carico del ricorrente, si palesa,tuttavia, necessario quantomeno un onere di allegazione di fatti ecomportamenti e situazioni che possano, ragionevolmente, deporrenel senso dell'opzione dissociativa da logiche di appartenenza mafiosa,onere che, nel caso specifico, non è stato assolto.

Per tali motivi,infondato si palesa il motivo formulato sub 2).A tali elementi, il Tribunale ha aggiunto, conformemente allaprevisione normativa, ulteriori argomenti desumibili dalla condottacarceraria.

Si è evidenziato e valorizzato in proposito, che sino alluglio 2023 (ovvero all’anno precedente la proroga), il ricorrente haassunto una condotta carceraria non corretta, essendo statoripetutamente sottoposto a sanzioni disciplinari.

Ha evidenziato,inoltre, che egli continua a rifiutare contatti con gli operatori e a nonsvolgere attività lavorativa inframuraria, indici questi di assenza di unpercorso di revisione critica, sia pure a livello iniziale.

Tale condottarende, evidentemente, più concreta ed attuale la prognosi di unagevole ripristino del ruolo direttivo nell’ambito della cosca, una voltache vengano meno le restrizioni tipiche del regime differenziato.Alla luce di tali argomenti, ritiene il Collegio che l’ordinanza nonmeriti le censure sollevate nel motivo di ricorso n. 5), avendol’amministrazione assolto al proprio onere probatorio.5.

Quanto alle questioni di legittimità costituzionale e violazionedell’art. 3 della CEDU, ritiene il Collegio che il Tribunale abbia fornitoadeguata risposta sul punto, avendo fatto applicazione di principiconsolidati di questa Corte di legittimità, rispetto ai quali non siravvisa alcuna violazione dell’art. 3, 24 e 27 Cost.Quanto all’art. 3, gli elementi posti a fondamento della prorogasono caratterizzati dall’attualità e dalla concretezza (facendoriferimento alla persistente operatività della cosca di appartenenza, alcoinvolgimento diretto di stretti congiunti, alla persistente latitanza disodali della cosca, alla totale assenza di revisione critica dei propriagiti desunta dalla condotta detentiva e dalla relazione trattamentale)e sono tali da rendere ragionevole la prognosi di riattivazione deicollegamenti con gli ambienti criminali (ai quali il ricorrente è stato alungo legato in posizione apicale) in assenza di regime differenziato.Quanto all’art. 24, non si comprende ove sia la violazione deldiritto di difesa, posto che il ricorrente non ha neanche allegatoelementi che consentano di ravvisare il sacrificio di tale diritto, se nonin termini del tutto astratti.Quanto alla violazione dell’art. 27, è il condannato che, con ilproprio comportamento, si sottrae agli strumenti previstidall’ordinamento, finalizzati alla rieducazione e risocializzazione delcondannato.Peraltro, la Corte costituzionale è intervenuta in più occasioni alfine di valutare la compatibilità costituzionale dell’art. 41-bis ord. pen.con le norme costituzionali invocate, ritenendo infondate le censure.Quanto, infine, alla violazione dell’art. 3 CEDU, si tratta dicensura del tutto generica, fondata su una reiterazione degliargomenti proposti in precedenza e già affrontati.6.

Alla luce degli argomenti esposti, il ricorso deve essererigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di sorveglianza di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il qualeha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 23 gennaio 2026, il Tribunale di sorveglianzadi Roma rigettava il reclamo proposto dall’odierno ricorrente avverso ildecreto ministeriale di proroga del regime differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen. per anni due, decorrente dal 9.7.2024. Premesso che:- il ricorrente sta espiando la pena dell’ergastolo in forza delprovvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura dellaRepubblica di Como del 13 settembre 2021;- che non ha carichi pendenti, ma annovera precedenti penaliper il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., art. 650 cod. pen. e unprovvedimento di sorveglianza speciale per anni quattro dal 1996;- che sono stati acquisiti i pareri della DDA di [OSCURATO:PERSONA],della DNAA, del Ministero dell’Interno, della DIA e del ComandoGenerale dell’Arma dei Carabinieri, dai quali è emerso che l’odiernoricorrente è figura di vertice della omonima cosca, tuttora operante,come evincibile: dall’esito del procedimento penale scaturito dallaoperazione c.d. [OSCURATO:PERSONA] narcos [OSCURATO:PERSONA], nella quale è stata riconosciutal’operatività della cosca [OSCURATO:PERSONA], al cui vertice si pone [OSCURATO:PERSONA] (nipotedell’odierno ricorrente, in quanto figlio del fratello Girolamo, anch’eglidetenuto in regime differenziato); dalle misure cautelari applicate nelmarzo 2023 nell’ambito della operazione c.d. Hybris nel corso dellaquale è stato attinto da misura cautelare anche [OSCURATO:PERSONA], figlio diMolè Domenico, in quanto ritenuto gestore degli affari della cosca,essendo il padre e lo zio detenuti; che la cosca può giovarsi dinumerosi fiancheggiatori;- che nel 2014, il ricorrente ha subito il sequestro preventivodi aziende agricole e polizze assicurative;- che non risultano dissociazioni;- che nella relazione comportamentale si riferisce che egli hasubito numerosi rapporti disciplinari sfociati in altrettante sanzioni sinoal luglio 2023. Successivamente, tali condotte sono cessate, ma ilricorrente ha sempre rifiutato i contatti con gli operatori di riferimento,non ha svolto attività lavorativa intramuraria, ha ricevuto visite dafamiliari;il Tribunale ha ritenuto infondata la questione di legittimitàcostituzionale sollevata dalla difesa del ricorrente e ha ritenuto che glielementi raccolti dalle enunciate fonti informative inducano a ritenereche, ove sottratto al regime differenziato, il detenuto potrebberiallacciare i contatti con l’esterno e dare indicazioni al clan, con ilquale non è stato mai in contrasto. Ha, quindi, r itenutoadeguatamente motivato il decreto ministeriale impugnato, il quale hadato conto dell’attuale pericolosità del ricorrente e dell’assenza dielementi atti a dimostrare l’interruzione di collegamenti con la partedi organizzazione esterna al carcere ed ha concluso ritenendo che lerestrizioni trattamentali siano giustificate e funzionali alle esigenze disalvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, sussistendo ilpericolo attuale di una ripresa di contatti e interazioni da partedell’interessato con esponenti dell’organizzazione di appartenenza edella possibilità che [OSCURATO:PERSONA], “attraverso le maglie di comunicazione dicomunicazione intramuraria ed esterne tipicamente consentite dalregime ordinario di detenzione, possa impartire direttive criminali perispirare o guidare tipi da criminosi o in ogni modo determinare lacommissione di reati”.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando sette motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessarialla motivazione.2.1. Con il primo motivo, si censura la decisione per avereerroneamente interpretato il criterio della attualità della capacità dicollegamento con le associazioni mafiose, che viene desunto daelementi non idonei a dimostrare i presupposti per la permanenzadel regime differenziato in quanto meramente presuntivi e privi diriferimento ad elementi attuali ed individualizzati dai qualidesumere la persistenza del pericolo;2.2. Con il secondo motivo, censura la decisione comemeramente apparente laddove fa riferimento al fatto che “nonsono pervenuti elementi di dissociazione”, mentre il regimedifferenziato deve fondarsi su dati oggettivi e non su pretese diresipiscenza dichiarata o formale;2.3. Con il terzo motivo, censura la decisione per avereritenuto non necessari elementi nuovi, idonei a dimostrarel’attualità dei collegamenti, così fondandosi su un giudizio statico enon dinamico, ponendosi in contrasto con il principio ditemporaneità più volte ribadito dalla Corte costituzionale;2.4. Con il quarto motivo, lamenta illogicità dellamotivazione, laddove fa riferimento al coinvolgimento del figlio delricorrente nell’operazione del 2023 e alla persistenza latitanza dialcuni sodali, senza spiegare come ciò incida sulle effettivecapacità criminali del ricorrente;2 .5 . Con i l qu i n to mo t i vo , ev i denz i a chel’Amministrazione, sulla quale grava il relativo onere probatorio inordine alla persistente pericolosità per la sicurezza pubblica delricorrente, non abbia adempiuto al proprio onere e che tale profilonon sia stato colto dall’ordinanza, la quale si è limitata arichiamare le fonti, senza individuare gli elementi che, in relazioneal ricorrente, rendono persistente la valutazione di pericolosità;2.6. Con il sesto motivo, censura la decisione per avereritenuto infondata la questione di legittimità costituzionalesollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 27, comma 3 dellaCostituzione: violazione dell’art. 3 per essere fondata l’ordinanzasu una interpretazione dell’art. 41-bis ord. pen. che si fonda suuna presunzione assoluta di pericolosità, non superabilenonostante la condotta carceraria regolare, l’assenza di contatti, iltempo trascorso, l’assenza di elementi attuali individuali;violazione dell’art. 24 in quanto se non è necessario fornireelementi nuovi e non è richiesta la attualità della capacitàcriminale si priva il detenuto della possibilità di dimostrare il venirmeno del pericolo, riducendo il diritto di difesa ad un requisitomeramente formale; vio lazione del l ’art. 27 perché i ld isconosc imento del la r i levanza del la stabi l izzaz ionecomportamentale, àncora la valutazione al passato e priva ladecisione di quei necessari adeguamenti all’attualità che rendono ilregime compatibile con i principi costituzionali.2.7. Con il settimo motivo, lamenta che l’applicazionereiterata del regime differenziato, in assenza di elementi nuovi,pone un problema di compatibilità con l’art. 3 della ConvenzioneCEDU in quanto la misura assume una natura potenzialmenteindeterminata, con il rischio di violazione del divieto di trattamentiinumani e degradanti, in quanto automaticamente reiterata.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Il comma 2-bis dell’art. 41-bis Ord. pen. prevede che laproroga del provvedimento di sottoposizione a regime differenziatopossa essere disposta qualora risulti che non è venuta meno lacapacità del condannato di mantenere collegamenti con l’associazionecriminale, valutazione che deve tenere conto anche «del profilocriminale e della posizione rivestita dal soggetto in senoall’associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale,della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentementevalutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vitadei familiari del sottoposto». La norma specifica che il mero decorsodel tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente perescludere la capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione odimostrare il venir meno dell’operatività della stessa.Questa Corte è ripetutamente intervenuta sull’interpretazionedell’art. 41-bis citato, sottolineando che «anche per i decreti diproroga si richiede un'autonoma e congrua motivazione in ordineall'attuale persistenza del pericolo per l'ordine e per la sicurezza che lemisure medesime mirano a prevenire, non potendosi consentire, peruna sorta d'inammissibile automatismo, che la novellata normaautorizzi semplici e immotivate proroghe del regime differenziato,ovvero motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare intermini di concretezza e attualità le misure disposte" (Cass., Sez. 1,26 gennaio 2004, Zara)». Ciò in quanto è necessario realizzarel'equilibrato bilanciamento tra le esigenze di tutela dell'ordine e dellasicurezza pubblica e il rispetto dei diritti insopprimibili del detenuto,sul quale poggia la funzione rieducativa della pena, alla quale l'art. 27,comma 3, Cost. accompagna il divieto di trattamenti contrari al sensodi umanità, che resta assolutamente inderogabile anche nei casi diregime carcerario differenziato (Corte Cost., sent. n. 349 del 1993, n.410 del 1993, n. 351 del 1996, n. 376 del 1997).3. Come evidenziato, la base giustificativa del regime diproroga è fornita dalla stessa norma, la quale la individua nellacapacità di mantenere collegamenti con le associazioni criminali,valutata sulla base di taluni indici specificamente enunciati, chedevono possedere i caratteri della concretezza ed attualità (Cass.,Sez. 1, n. 8056 del 26 gennaio 2004, Madonia, Rv. 227117; Sez. 1, n.19894 del 4 marzo 2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 227975). Spetta all’Autoritàgiudiziaria verificare che gli elementi indicati nel decreto ministerialeforniscano dati realmente significativi di detta persistente capacitàovvero se dette informazioni, magari risalenti nel tempo, si limitino ariprodurre la biografia delinquenziale e giudiziaria del detenuto, senzaalcun riferimento ad altre apprezzabili e concrete circostanze idonee aprovare l'attuale pericolosità del detenuto e la cessazione deicollegamenti con l'associazione criminale, quali l'importanza o non delruolo ricoperto, l'eventuale dissolvimento del sodalizio cui il detenutoapparteneva, la durata della sottoposizione al regime differenziato e irisultati del trattamento carcerario, che rimane un parametroineludibile in relazione alla funzione rieducativa della pena (cfr. Cass.,Sez. 1^, n. 4480 del 10 dicembre 2004, Galatolo, Rv. 230828).Con più recenti pronunce (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Rv.279221-01) si è anche chiarito che «la sussistenza di collegamenti conun'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dallanorma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendonecessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmenteritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti».4. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha fattocorretta applicazione dei principi enunciati, avendo riferito sia datistorici dai quali desumere la continuità negli anni della adesione alsodalizio, sia elementi dai quali desumere l’attualità dei collegamenti.In particolare, con riferimento ai primi, ha evidenziato che ilricorrente, attualmente in espiazione della pena dell’ergastolo perplurimi reati, tra i quali quello di cui all’art. 416-bis cod. pen.,annovera una precedente condanna per analogo reato commesso nel1981 ed è stato sottoposto al regime di sorveglianza speciale perquattro anni nel 1996.Con riferimento agli elementi indicativi di persistente attualità, haevidenziato i dati desumibili dalle fonti conoscitive costituiti da: ruolodi vertice rivestito, insieme al fratello Girolamo, nell’ambitodell’omonima cosca; l’attuale vitalità della cosca, i cui appartenenti,stretti congiunti del ricorrente (nipote) sono stati coinvolti nelprocedimento definito in primo grado nel 2023 nell’ambitodell’operazione [OSCURATO:PERSONA]; il coinvolgimento del figlio delricorrente in altro procedimento in relazione al quale è stato attinto damisura cautelare nell’operazione Hybris nel 2023; la persistentelatitanza di sodali del ricorrente. Infondati risultano, quindi, i motivi diricorso nn. 1, 3, 4). In proposito, è opportuno osservare che ilcoinvolgimento di stretti congiunti in procedimenti giudiziari per reatidi associazione mafiosa costituiscono indici di facilità di collegamentocon gli ambienti criminali sicché, pur se non riferiti a condotte delricorrente, rendono manifesta la possibilità di agevole riattivazione dicollegamenti e contatti con ambiente criminali e sono, quindi,sintomatici di persistente pericolosità.Il Tribunale ha, inoltre, segnalato che il ricorrente non ha maipresentato indici di resipiscenza o, comunque, di revisione critica deipropri trascorsi. Sul punto, si osserva che questa Corte ha ritenutoineccepibile l’assunto relativo alla persistenza del vincolo mafioso sinquando non risultino, con certezza, atteggiamenti dissociativi o diconvinto ripudio (cfr. Cass. sez. 1, 15.11.2005, n. 43450, Rv.233194). In proposito, è opportuno precisare che, pur non potendosiconfigurare un onere probatorio a carico del ricorrente, si palesa,tuttavia, necessario quantomeno un onere di allegazione di fatti ecomportamenti e situazioni che possano, ragionevolmente, deporrenel senso dell'opzione dissociativa da logiche di appartenenza mafiosa,onere che, nel caso specifico, non è stato assolto. Per tali motivi,infondato si palesa il motivo formulato sub 2).A tali elementi, il Tribunale ha aggiunto, conformemente allaprevisione normativa, ulteriori argomenti desumibili dalla condottacarceraria. Si è evidenziato e valorizzato in proposito, che sino alluglio 2023 (ovvero all’anno precedente la proroga), il ricorrente haassunto una condotta carceraria non corretta, essendo statoripetutamente sottoposto a sanzioni disciplinari. Ha evidenziato,inoltre, che egli continua a rifiutare contatti con gli operatori e a nonsvolgere attività lavorativa inframuraria, indici questi di assenza di unpercorso di revisione critica, sia pure a livello iniziale. Tale condottarende, evidentemente, più concreta ed attuale la prognosi di unagevole ripristino del ruolo direttivo nell’ambito della cosca, una voltache vengano meno le restrizioni tipiche del regime differenziato.Alla luce di tali argomenti, ritiene il Collegio che l’ordinanza nonmeriti le censure sollevate nel motivo di ricorso n. 5), avendol’amministrazione assolto al proprio onere probatorio.5. Quanto alle questioni di legittimità costituzionale e violazionedell’art. 3 della CEDU, ritiene il Collegio che il Tribunale abbia fornitoadeguata risposta sul punto, avendo fatto applicazione di principiconsolidati di questa Corte di legittimità, rispetto ai quali non siravvisa alcuna violazione dell’art. 3, 24 e 27 Cost.Quanto all’art. 3, gli elementi posti a fondamento della prorogasono caratterizzati dall’attualità e dalla concretezza (facendoriferimento alla persistente operatività della cosca di appartenenza, alcoinvolgimento diretto di stretti congiunti, alla persistente latitanza disodali della cosca, alla totale assenza di revisione critica dei propriagiti desunta dalla condotta detentiva e dalla relazione trattamentale)e sono tali da rendere ragionevole la prognosi di riattivazione deicollegamenti con gli ambienti criminali (ai quali il ricorrente è stato alungo legato in posizione apicale) in assenza di regime differenziato.Quanto all’art. 24, non si comprende ove sia la violazione deldiritto di difesa, posto che il ricorrente non ha neanche allegatoelementi che consentano di ravvisare il sacrificio di tale diritto, se nonin termini del tutto astratti.Quanto alla violazione dell’art. 27, è il condannato che, con ilproprio comportamento, si sottrae agli strumenti previstidall’ordinamento, finalizzati alla rieducazione e risocializzazione delcondannato.Peraltro, la Corte costituzionale è intervenuta in più occasioni alfine di valutare la compatibilità costituzionale dell’art. 41-bis ord. pen.con le norme costituzionali invocate, ritenendo infondate le censure.Quanto, infine, alla violazione dell’art. 3 CEDU, si tratta dicensura del tutto generica, fondata su una reiterazione degliargomenti proposti in precedenza e già affrontati.6. Alla luce degli argomenti esposti, il ricorso deve essererigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30311/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris