CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31708/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA vista la richiesta di rinnessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 15/03/2024 del TRIBUNALE di RIETIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Propone richiesta di rimessione,a mezzo del difensore e procuratore specialeprazio [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale pende dinanzi al Tribunale di Rieti processo per il reato di diffamazione pluriaggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], già sindaco della stessa città, commesso mediante l'affissione di manifesti contenenti frasi offensive per la reputazione di quest'ultimo. Lamenta il ricorrente l'ostilità che, a suo dire, dimostrerebbe nei suoi confronti la Procura della Repubblica di Rieti in quanto oggetto della pubblica denunzia di aver omesso di procedere nei confronti della persona offesa per appropriazione indebita, anch'essa formulata nel contesto dei menzionati manifesti. Conseguentemente il procedimento nei confronti dell'istante era stato trasmesso ex art. 11 c.p.p. al Tribunale di Perugia, che si era però dichiarato incompetente ritenendo inconfigurabile il reato di diffamazione a carico di magistrati, non specificamente individuabili o individuati in ragione della genericità dei rilievi mossi nello scritto incriminato. Il procedimento per la diffamazione del Petrangeli veniva dunque ritrasmesso a Rieti, dove per l'appunto la locale Procura, nonostante la pronunzia dell'autorità giudiziaria perugina, richiedeva l'emissione di decreto penale di condanna - poi opposto dal [OSCURATO:PERSONA] - formulando un capo d'imputazione nel quale si continua ad individuare il medesimo ufficio del pubblico ministero quale destinatario delle accuse diffamatorie dell'imputato e nel quale viene contestata l'aggravante di aver recato offesa ad un corpo giudiziario. Sarebbe dunque evidente la mancanza di imparzialità del giudice e dell'ufficio del pubblico ministero, atteso che l'insussistenza del reato in danno di magistrati individuati o individuabili nella loro identità fisica non elide il contenuto diffamatorio nei confronti dello stesso ufficio, condizionando il comportamento processuale del medesimo e del giudice investito dell'azione penale nei confronti dell'istante. [OSCURATO:PERSONA] 1. La richiesta è inammissibile. 2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii. Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez. U, n. 13687 del 28/1/2003, Berlusconi, Rv. 223638 e da ultima Sez. 6, n. 29413 del 06/06/2018, Boccalatte, Rv. 273560). Ancora si è precisato che la grave situazione locale idonea a configurare cause di rimessione del processo ad altra sede deve essere, oltre che concreta, effettiva e non opinabile, anche di incontrovertibile attualità e tale da non essere superabile se non con il trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. 1, n. 52976 del 7/10/2014, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 262298) e come, conseguentemente, non ricorrano gli estremi per la rimessione nel caso di semplice prospettazione di un probabile rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice, sul fondamento di timori, illazioni e sospetti non espressi da fatti oggettivi, né dotati di intrinseca capacità dimostrativa (Sez. 6, n. 11499 del 21/10/2013, dep. 2014, Guerra, Rv. 260888). Infine va ricordato che i motivi di legittimo sospetto che consentono la rimessione del processo devono investire l'ufficio giudiziario nel suo complesso e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché, in quest'ultima eventualità, l'osservanza delle regole del giusto processo può essere assicurata mediante l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2019, Baldassare, Rv. 275366). 3. Nel caso di specie il richiedente eccepisce l'ostilità che, a suo dire, l'ufficio di Procura - impersonalmente additato - avrebbe dimostrato nei suoi confronti nel perseverare nel procedere nei suoi confronti, nonostante la stessa fosse destinataria, insieme alla parte civile, delle accuse contenute nei manifesti oggetto di contestazione. Ed in particolare, sintomo di tale ostilità sarebbe costituito soprattutto dalla reiterata contestazione dell'aggravante di cui all'art. 595 comma 4 c.p. a dispetto delle ragioni dell'incompetenza dichiarata dal Tribunale di Perugia cui gli atti erano stati originariamente trasmessi ai sensi dell'art. 11 c.p.p. In proposito deve osservarsi come meramente assertiva è la prospettazione del condizionamento che avrebbero subito i magistrati della Procura della Repubblica di Rieti e del tutto apodittica quella dell'analogo condizionamento cui sarebbe stato sottoposto il giudice che ha emesso il decreto penale di condanna e sarebbe attualmente assoggettato quello che procede. In realtà ciò che viene dedotto è un potenziale rischio per l'imparzialità della decisione che lo riguarda fondata su illazioni e meri paralogismi, atteso che il capo d'imputazione formulato dal titolare dell'azione penale riflette, per come prospettato dallo stesso richiedente, l'esatto contenuto dei manifesti incriminati, mentre la configurabilità dell'aggravante dell'offesa arrecata ad un corpo giudiziario può essere legittimamente confutata dall'imputato nel processo. 3. Alla declaratoria di inammissibilità della richiesta non consegue la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali, ritenendo il Collegio di aderire al più recente e oramai prevalente orientamento di questa Corte secondo il quale non deve procedersi a tale condanna, non prevedendo nulla al riguardo l'art. 48, comma 6, c.p.p. e non trovando applicazione l'art. 616 c.p.p., posto che la richiesta di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione (ex multis Sez. 5, n. 16553 del 18/01/2023, Tornotti, Rv. 284451 -