CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 marzo 2023
Cassazione n. 19203/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. 6759/2023 R.G. promosso d’ufficio per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. cron. 7217/23 depositata il 28.3.2023, resa nel giudizio n. 4217/2017 r.g. pro- mosso da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in RO- [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- FREDO (-) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 228/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- NELLA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 7217/2023depositata il 13/03/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. visto l’istanza per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. Cron. 7217/23 ( resa nel giudizio n. 4217/2017 Reg. Ge n.) deposi- tato il 28 marzo 2023e la successiva proposizione d’ufficio del pro- cedimento correttivo; rilevato che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato alla correzione con atto del 18 giugno 2024; ritenutoche la correzione va comunque disposta d’ufficio, ai sensi dell’art. 391-biscpc; rilevato, dunque, che questa Corte nell’emettere l’ordinanza n° 7217/2023è effettivamente incorsa in errore materiale; che infatti, nel menzionato provvedimento, (a) nella motivazione, laddove è scritto “ le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo ” si deve invece leggere “ le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, da distrarre in favore del difensore del controri- corrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA] ”; (b) nel dispositivo, laddove è scritto “ Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 10.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate for- fettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge ” si deve invece leggere “ Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liqui- da in euro 10.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, avvocato [OSCURATO:PERSONA] ”; p.q.m. visti gli articoli 287, 288, 289 e 391 - bis del codice di procedura ci- vile, così provvede: I. d’ufficio, nell’ordinanza camerale n° 7217/2023, (a) nella moti- vazione, laddove è scritto “ le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo ” si legga invece “ le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, da distrarre in favore del difensore del con- troricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA] ”; (b) nel dispositivo, laddove è scritto “ Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che li- quida in euro 10.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liqui- date forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge ” si legga in- vece “ Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 10.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfet- tariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, avvocato [OSCURATO:PERSONA] T