Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:632
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 15 ottobre 2009 – Commissione / Germania
(causa C‑275/08)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 93/36/CEE – Appalti pubblici di forniture – Fornitura di un software per la gestione dell’immatricolazione di autoveicoli – Procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara»
1.
Ricorso per inadempimento – Diritto di azione della Commissione – Esercizio indipendente dall’esistenza di un interesse specifico
ad agire (Art. 226 CE) (v. punti 26-27)
2.
Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture
e di lavori – Direttiva 89/665 (Art. 226 CE; direttiva del Consiglio 89/665) (v. punti 30-42)
3.
Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture – Direttiva 93/36 – Deroghe
alle norme comuni (Direttiva del Consiglio 93/36, art. 6, nn. 2 e 3) (v. punti 54-56)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’art. 6, in combinato disposto con l’art. 9 della direttiva del Consiglio 14 giugno
1993, 93/36/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1) – Contratto
di fornitura di un software applicativo per la gestione dell’immatricolazione di veicoli concluso senza procedura di aggiudicazione
tra due enti di diritto pubblico responsabili di servizi di elaborazione dati per i comuni.
Dispositivo
1)
Avendo la [OSCURATO:PERSONA]Württemberg attribuito un appalto di fornitura di un software per la gestione dell’immatricolazione
di autoveicoli mediante una procedure negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, la Repubblica federale di Germania
è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE che coordina
le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.
2)
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.