CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38369/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui sarebbe stato escluso l'uso personale dello stupefacente pur dovendosi leggere in tal senso le risultanze processuali, per il ricorrente, trattandosi di sole due separate confezioni di crack, per circa 176,9 mg, con principio attivo dell'81%, pari a 0,9 dosi medie singole, possedute da soggetto assuntore di stupefacenti ancorché in possesso di 170,00 euro. 2.2. Con i motivi secondo e terzo si deducono violazioni di legge e vizio di motivazione, rispettivamente, nelle parti in cui sono state escluse la sussumibilità del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. e l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., pur essendovi circostanze che, a detta del ricorrente, avrebbero fatto argomentare nel senso della particolare tenuità del fatto e della sussistenza della detta attenuante, tra cui: il numero di confezioni; il quantitativo di sostanza; il principio attivo e l'esigua somma di denaro sequestrata. 2.3. Con il quarto motivo di deducono violazioni di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena che, invece, a dire del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto concedere in considerazione di un solo precedente per furto tentato e di uno per la contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. 3. La Procura generale della Repubblica ha depositato conclusioni nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Circa il primo motivo di ricorso, va premesso e ribadito il consolidato principio per cui, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo l conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (ex plurimis, Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463). Per effetto della sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, è stato ripristinato il testo dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 4-bis del citato d.l. n. n. 272 del 2005 dichiarata incostituzionale. Successivamente, il legislatore ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 reintroducendo, per il collegamento dell'art. 73 all'art. 75, la rilevanza amministrativa della sola destinazione ad uso esclusivamente personale. Il comma 1-bis dell'art. 75, in vigore dal 21 maggio 2014, ha individuato i parametri, le circostanze di fatto - che rispecchiano gli indici elaborati dalla giurisprudenza nell'originario tessuto normativo e quelli già previsti nell'art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato incostituzionale - per l'accertamento della destinazione a uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente. Tali parametri, al contrario, devono essere adoperati per escludere l'uso esclusivamente personale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta. Il primo parametro, sub a), è quello quantitativo: la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa detenuta non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute. Le altre circostanze di fatto indicate dalla norma sono relative alla modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato. Il giudice può prendere in esame poi le altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale. Ciò posto sui principi operanti in materia, nella sentenza impugnata, con motivazione esente dai prospettati vizi e in ipotesi di c.d. «doppia conforme», la destinazione a terzi della sostanza stupefacente è stata desunta: dalla pluralità di confezioni di crack (delle quali l'imputato ha tentato di disfarsi alla vista delle forze dell'ordine) oltre che dall'occultamento delle stesse, all'interno della cavità orale, da parte di soggetto colto (peraltro anche in possesso di 170,00 euro in contanti) in zona di spaccio ove il giorno precedente era stato visto e ripreso mentre era dedito alla vendita di stupefacente. Tali elementi sono stati ritenuti decisivi per escludere che l'imputato si fosse esclusivamente procurato una scorta di sostanza per uso personale e i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vizi della motivazione si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito. 3. L'apparato motivazionale di cui innanzi, che fa perno sulla presenza attiva, quale venditore, e reiterata in nota zona di spaccio dell'imputato, peraltro ripreso, ancorché il giorno precedente i fatti sub iudice, nell'atto della vendita dello stupefacente, oltre che colto con l'indicato denaro in contanti, evidenzia l'inammissibilità delle altre censure, al netto del tentativo del ricorrente di sostituire proprie valutazioni, anche di natura probatoria, a quelle del giudice di merito, non solo perché reiterative delle doglianze d'appello (circa l'inammissibilità per aspecificità dei motivi meramente reiterativi, ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710) ma anche in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata, questo anche circa il presupposto della speciale tenuità dell'evento pericoloso richiesto di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso. 3.1. Peraltro, i giudici di merito, laddove escludono la particolare tenuità del fatto nonostante la ritenuta ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, non rendono motivazione contraddittoria e mostrano corretta applicazione del principio per cui la fattispecie di «lieve entità», di cui al citato comma 5, e la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. proc. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicannente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile e l'entità del danno o del pericolo e altresì il carattere non abituale della condotta (ex plurimis: Sez. 4, n. 48758 del 15/07/2016, Giustolisi, Rv. 268258, nonché la successiva conforme Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Diop, Rv. 281572). 3.2. Medesime considerazioni operano infine con riferimento dalla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente, difatti, non si confronta con le ragioni sottese alla decisione e ravvisate, con motivazione esente da critiche in quanto coerente e non manifestamente illogica, nell'insussistenza di una valutazione prognostica favorevole dedotta non solo dall'accertata condotta sub iudice ma anche dalla sua valutazione in uno con la condotta di vita anteatta dell'imputato, in quanto recidivo e condannato per reato contro il patrimonio oltre che per la contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorren