CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11241/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado del Lazio n.4937/2024 depositata il 26/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La vicenda trae origine dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia diNumero registro generale 2961/2025Numero sezionale 792/2026Numero di raccolta generale 11241/2026Data pubblicazione 27/04/2026compreso fra il 12 aprile e il 25 agosto 2017, aveva immesso in consumoingenti quantitativi di gasolio per autotrazione mediante l’utilizzo didocumenti di accompagnamento semplificati risultati falsi. In forza di taliaccertamenti l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli emetteva un avviso dipagamento, volto al recupero dell’accisa ritenuta non versata, nonché unTesto [OSCURATO:PERSONA]. La società impugnava entrambi gli atti innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Roma, che rigettava il ricorsoritenendo riconoscibile, da parte di un operatore del settore, la falsità deidocumenti utilizzati a corredo delle forniture. Avverso tale decisione lacontribuente proponeva appello, insistendo sulla propria totale estraneitàai fatti di frode, sulla regolarità dei pagamenti, sulla congruità dei prezzipraticati e sulla circostanza che la falsificazione dei documenti non fosseminimamente percepibile senza gli approfondimenti tecnici e incrociatisvolti dai verificatori. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delLazio accoglieva l’appello, valorizzando proprio la non immediatariconoscibilità della difformità dei documenti, l’assenza di vantaggieconomici per la contribuente, la tracciabilità dei pagamenti e la modestaincidenza delle forniture provenienti dal soggetto coinvolto nella frode,ritenendo quindi provata la buona fede di [OSCURATO:SOCIETA]L’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione, affidato a ununico motivo di violazione di legge, lamentando un’erronea applicazionedelle disposizioni in tema di riparto dell’onere della prova e di diligenzaqualificata richiesta all’operatore petrolifero. La società resisteva concontroricorso, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.All’esito dell’esame preliminare del ricorso, il Consigliere delegatoformulava proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., ritenendo il ricorso manifestamente infondato, in quanto lasentenza impugnata si era correttamente uniformata ai principi elaboratidalla giurisprudenza di legittimità in materia di buona fede delNumero registro generale 2961/2025Numero sezionale 792/2026Numero di raccolta generale 11241/2026Data pubblicazione 27/04/2026contribuente, rilevando che la falsità dei documenti di accompagnamentoera stata accertata solo dopo complesse attività ispettive e che i rapporticommerciali presentavano caratteristiche coerenti con una condottadiligente dell’acquirente.Successivamente alla comunicazione della proposta alle parti, l’[OSCURATO:PERSONA] presentava rituale opposizione, chiedendo che la causa fosserimessa alla decisione collegiale e articolando nuovamente una serie dirilievi volti a evidenziare l’asserita riconoscibilità immediata della falsitàdei documenti, la rilevanza della quota di forniture interessate, la presuntacontraddittorietà rispetto ad altra pronuncia della Corte di cassazioneintervenuta nei confronti della medesima contribuente e la necessità di unpiù rigoroso apprezzamento della diligenza professionale esigibiledall’operatore del settore. A seguito dell’opposizione, è stata fissatal’adunanza in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2697 e 1176 c.c., nonché delledisposizioni del d.lgs. n. 504 del 1995 in tema di accisa sul gasolio eresponsabilità dell’operatore commerciale, deducendo che il giudiced’appello avrebbe erroneamente riconosciuto la buona fede dellacontribuente sulla base di elementi ritenuti irrilevanti dalla giurisprudenzadi legittimità.Il motivo è fondato e va accolto.La controricorrente eccepisce l’inammissibilità del motivo, assumendo che,dietro l’apparente denuncia di violazione di legge, l’Agenzia delle Doganeavrebbe introdotto un vizio motivazionale non consentito in sede dilegittimità e che la censura finirebbe per devolvere al giudice di legittimitàquestioni di fatto, tendendo ad ottenerne una rivalutazione. L’eccezione vadisattesa, giacché il ricorso prospetta non già una critica motivazionale oNumero registro generale 2961/2025Numero sezionale 792/2026Numero di raccolta generale 11241/2026Data pubblicazione 27/04/2026suppletiva del sindacato già svolto dal giudice d’appello, ma adduce unaviolazione di legge derivante dall’erronea sussunzione della fattispecieconcreta nel corretto canone di riparto dell’onere della prova in tema diaccise e dall’erronea qualificazione della diligenza professionale esigibiledall’operatore del settore ai sensi degli artt. 2697 e 1176 c.c., sicché i datifattuali richiamati assolvono alla funzione di indici rivelatori della falsaapplicazione del canone probatorio secondo l’interpretazione consolidata(cfr., tra le molte, Cass. n. 15369 del 2020; Cass. n. 27555 del 2018;Cass. n. 9851 del 2018; nonché, quanto al criterio della “vicinanza allaprova”, Cass. Sez. Un. n. 13533 del 2001).La vicenda accertata nei gradi di merito evidenzia che la societàcontribuente ha ricevuto forniture di prodotti energetici scortate dadocumentazione irregolare: la Corte territoriale afferma testualmente che«l’appellante aveva ricevuto forniture di prodotti energetici da soggetti cheli aveva movimentati con documenti di accompagnamento rivelatisi falsi»;aggiunge poi che «la falsificazione dei DAS non era di facilericonoscimento, visto che solo dopo accessi incrociati, ispezioni e verifichedi più società la Guardia di Finanza ne aveva accertato la falsità»; precisa,ancora, che «con la società fornitrice [OSCURATO:SOCIETA]. eranointercorse poche forniture (circa il 23%)» e valorizza, a conforto dellaritenuta normale diligenza dell’acquirente, «la congruità dei prezzicorrisposti per le forniture (circostanza non contestata dall’Ufficio), lericevute di pagamento delle forniture prodotte all’esito del procedimentodi primo grado, nonché l’assenza di evidenti vantaggi economici in favoredell’appellante», oltre alla «rapidità dei rapporti commerciali e [alla]quantità delle operazioni similari a quelle in oggetto».Orbene, in diritto, gli artt. 40, 47 e 49 del d.lgs. n. 504 del 1995, rationetemporis applicabili, governano il regime delle accise sugli oli minerali e lapresunzione di illecita provenienza in presenza di movimentazioni senza laprescritta documentazione ovvero con documenti falsi o alterati;Numero registro generale 2961/2025Numero sezionale 792/2026Numero di raccolta generale 11241/2026Data pubblicazione 27/04/2026nell’ambito del riparto dell’onere della prova, per un principio di “vicinanzadella prova” (Cass. Sez. Un. n. 13533 del 2001), è rimessoall’Amministrazione dimostrare, anche presuntivamente, l’elementooggettivo (impiego di DAS falsi o irregolari nella catena diapprovvigionamento) e l’elemento soggettivo, cioè che l’acquirente fosse aconoscenza o potesse esserlo usando la diligenza qualificata dell’operatorepetrolifero. Una volta assolto tale onere, grava sull’acquirente la provacontraria di aver adottato cautele ragionevoli e proporzionate per evitare ilcoinvolgimento in operazioni elusive (cfr., tra le molte, Cass. n. 15369 del2020; Cass. n. 27555 del 2018; Cass. n. 9851 del 2018; Cass. n. 25686del 2022; Cass. n. 13571 del 2021; Cass. n. 14999 del 2020); in coerenzasistematica con i principi dell’Unione Europea (ex plurimis, Corte digiustizia, sentenze 21/2/08, causa C-271/06, e 27/09/07, causaC-409/04), secondo i quali non possono imputarsi al contribuente leconseguenze della frode altrui quando egli dimostri, con condotte diligenti,la propria estraneità; e conformemente ai precedenti di questa Corte(Cass. n. 2609 del 2016; Cass. n. 21105 del 2017).Nel caso concreto, la sentenza impugnata riconosce l’esistenza della frodedocumentale ma omette di verificare in modo conforme al canone legalese l’Amministrazione abbia assolto l’onere in ordine alla “conoscibilitàqualificata” della frode da parte dell’acquirente secondo la diligenzaesigibile nel settore degli idrocarburi; viceversa, essa reputa decisivielementi che la giurisprudenza qualifica come non dirimenti — vale a direla regolarità apparente dei pagamenti e la loro tracciabilità, la congruitàdei prezzi e l’assenza di un vantaggio economico evidente, nonché larapidità e numerosità delle transazioni — circostanze che, come insegnal’orientamento consolidato, sono formalmente neutre ovvero eccentricherispetto al parametro della diligenza qualificata.A ciò si aggiunga che la Corte territoriale, nel valorizzare tali elementineutri, non ha adeguatamente considerato come il canone della diligenzaNumero registro generale 2961/2025Numero sezionale 792/2026Numero di raccolta generale 11241/2026Data pubblicazione 27/04/2026qualificata imponga un controllo sostanziale della filiera e delladocumentazione, non potendo l’acquirente limitarsi a confidare nella meraregolarità formale delle operazioni. Tale omissione determinaun’applicazione non conforme del parametro legale, giacché, nelle frodisulle accise, il vantaggio tipico è rappresentato dal mancato assolvimentodell’imposta e non necessariamente si manifesta in margini economicianomali percepibili dall’acquirente.Di talché, gli elementi valorizzati dal giudice territoriale — «la congruitàdei prezzi corrisposti per le forniture», «le ricevute di pagamento delleforniture», «l’assenza di evidenti vantaggi economici» e la «rapidità deirapporti commerciali» — non potevano reputarsi sufficienti a integrare laprova contraria della buona fede qualificata dell’acquirente né a superaregli indici di anomalia desumibili dalla catena di approvvigionamento edall’uso di documentazione irregolare.In ultima analisi, la sentenza d’appello è divaricata dai principi espressi e,segnatamente, da quello che di seguito si riporta: «In tema di accisa nonpagate sugli oli minerali importati da altri Stati senza assolvimentodell’imposta, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti l’esistenza diuna frode, grava sulla stessa, ai fini dell’articolo 2697 del cod. civ., l’oneredi provare, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi especifici, oltre all’elemento oggettivo (nella specie, importazione di partitedi oli minerali con presentazione di documenti falsi in dogana), anchequello soggettivo, ovvero che l’acquirente era a conoscenza della frode oavrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione dellaqualità professionale di operatore petrolifero; ove l’Amministrazioneassolva a detto onere istruttorio, grava sull’acquirente la prova contraria diavere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta adevadere l’accisa, la diligenza qualificata esigibile da un operatore accorto,secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in rapporto allecircostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né laNumero registro generale 2961/2025Numero sezionale 792/2026Numero di raccolta generale 11241/2026Data pubblicazione 27/04/2026regolarità della contabilità e dei pagamenti, facilmente retrovertibili, né lamancanza di benefici dalla rivendita degli oli minerali, data l’entità delcarico fiscale» (Cass. n. 23118 del 2024).Ne consegue che il giudice d’appello ha mal identificato e falsamenteapplicato il canone di riparto dell’onere probatorio, sicché il motivo èfondato e la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione,che si atterrà ai principi di diritto esposti e provvederà anche allaregolazione delle spese del presente giudizio. P.Q.MAccoglie il ricorso. Cassa la sentenza d’appello. Rinvia per un nuovo esamee per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di GiustiziaTributaria di II Grado del Lazio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026.Il Presidente