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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 dicembre 2018

Cassazione n. 07286/2025

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10430/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i anche disgiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONAn.2866/2018 depositata il 5.12.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.2.2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 276/2011, il Tribunale di Macerata, sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], accoglieva parzialmente le domande di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannando questi ultimi ad arretrare la propria costruzione di [OSCURATO:PERSONA], via Montebello, fino a tre metri dalla linea esteriore del balcone di proprietà della Paci, per tutta la proiezione verticale di tale distanza e fino alla quota dell’altezza originaria della loro costruzione anteriore agli interventi di demolizione e ricostruzione compiuti sul magazzino ad un piano in muratura preesistente, a risarcire i danni arrecati alla veduta dal balcone della Paci e per la violazione della distanza legale di tre metri, a pagare ad [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] le spese che avevano dovuto sostenere per riparare un muro adiacente ad un pilastro del loro edificio danneggiato durante i lavori di demolizione e ricostruzione dei convenuti, a rifondere le spese processuali della Paci e metà di quelle degli Alpini ed a farsi carico delle spese di CTU, mentre rigettava le altre domande degli attori e quelle proposte in via riconvenzionale da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la predetta sentenza proponevano appello principale i Borroni-Ciavarella, chiedendo l’integrale riforma della sentenza di primo grado, con rigetto delle avverse domande accolte, sottolineando in particolare che il balcone della Paci ed il di lei fabbricato erano stati realizzati a distanza non legale dopo l'edificazione del magazzino da loro demolito e ricostruito.

Gli originari attori, contestavano l’impugnazione avversaria e proponevano appello incidentale, riproponendo le originarie domande, e deducendo che l'art.1 comma 2 della L.R.

Marche n.31/1979 era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 6/2013 della Corte Costituzionale, per cui non poteva trovare applicazione a rapporti che non fossero esauriti, e dovevano piuttosto applicarsi, alla nuova costruzione realizzata dalla controparte, la distanza minima di cinque metri dal confine, prevista dal regolamento edilizio comunale di [OSCURATO:PERSONA], e la distanza di dieci metri tra pareti finestrate dell'art. 9 del D.M. n.1444/1968.

3. Con sentenza n. 2866/2018 del 12.9/5.12.2018, la Corte di Appello di Ancona respingeva l’appello principale, ed in accoglimento dell’appello incidentale, riformava parzialmente la sentenza impugnata, condannando i Borroni-Ciavarella a demolire le porzioni di fabbricato realizzate a distanza inferiore rispetto a quella di 5 metri dal confine con l’immobile delle controparti, ed a distanza inferiore, sul lato est, rispetto a quella di 10 metri dalla parete finestrata del fabbricato degli appellanti incidentali, nonché al risarcimento dei danni.

4. Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto tempestivo ricorso a questa Corte, affidandosi a due motivi, ed hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

5. Nell'imminenza dell'adunanza camerale dell'11.9.2024 entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c., ma i ricorrenti tardivamente.

6. Con ordinanza interlocutoria dell'11/30.9.2024, a seguito di riconvocazione della camera di consiglio per il 30.9.2024, questa Corte ha ritenuto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, per la fissazione di udienza pubblica, allo scopo di discutere le questioni, di rilievo nomofilattico, della variazione della nozione di ristrutturazione edilizia, introdotta sotto forma di modifica dell'art. 3 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380, dal D.L. 16.7.2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11.9.2020 n. 120, e del coordinamento di tale nozione con quella di manutenzione straordinaria dell'art. 2 bis comma 1 ter del D.P.R. n. 380/2001, incidenti sulla nozione di interventi di nuova costruzione, ora indicati in quegli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, che non rientrano nelle categorie definite alle lettere precedenti dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001.

7. La Procura generale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo.

8. I controricorrenti hanno depositato ulteriore memoria ex art.378 c.p.c. il 3.2.2025, e l'11.2.2025, a seguito della morte di [OSCURATO:PERSONA], titolare del diritto di abitazione sull'appartamento del primo piano dell'edificio di via Castelfidardo n. 8 e sul garage pertinenziale, ora di proprietà del solo [OSCURATO:PERSONA], é stata depositata rinuncia al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con compensazione delle spese processuali e con contestuale accettazione dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

9. La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 13.2.2025, nella quale la Procura Generale ha concluso per l'estinzione del procedimento.

10. Ritiene la Corte che, a seguito della rinuncia al ricorso con compensazione delle spese processuali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contestualmente accettata dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ormai unico proprietario degli immobili sui quali il defunto [OSCURATO:PERSONA] vantava il diritto di abitazione, rinuncia depositata l'11.2.2025, il procedimento debba essere dichiarato estinto ex art. 390 nuova formulazione c.p.c. e 391 c.p.c.

L’adesione esonera la Corte dalla pronuncia di condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10430/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i anche disgiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONAn.2866/2018 depositata il 5.12.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.2.2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 276/2011, il Tribunale di Macerata, sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], accoglieva parzialmente le domande di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannando questi ultimi ad arretrare la propria costruzione di [OSCURATO:PERSONA], via Montebello, fino a tre metri dalla linea esteriore del balcone di proprietà della Paci, per tutta la proiezione verticale di tale distanza e fino alla quota dell’altezza originaria della loro costruzione anteriore agli interventi di demolizione e ricostruzione compiuti sul magazzino ad un piano in muratura preesistente, a risarcire i danni arrecati alla veduta dal balcone della Paci e per la violazione della distanza legale di tre metri, a pagare ad [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] le spese che avevano dovuto sostenere per riparare un muro adiacente ad un pilastro del loro edificio danneggiato durante i lavori di demolizione e ricostruzione dei convenuti, a rifondere le spese processuali della Paci e metà di quelle degli Alpini ed a farsi carico delle spese di CTU, mentre rigettava le altre domande degli attori e quelle proposte in via riconvenzionale da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta sentenza proponevano appello principale i Borroni-Ciavarella, chiedendo l’integrale riforma della sentenza di primo grado, con rigetto delle avverse domande accolte, sottolineando in particolare che il balcone della Paci ed il di lei fabbricato erano stati realizzati a distanza non legale dopo l'edificazione del magazzino da loro demolito e ricostruito. Gli originari attori, contestavano l’impugnazione avversaria e proponevano appello incidentale, riproponendo le originarie domande, e deducendo che l'art.1 comma 2 della L.R. Marche n.31/1979 era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 6/2013 della Corte Costituzionale, per cui non poteva trovare applicazione a rapporti che non fossero esauriti, e dovevano piuttosto applicarsi, alla nuova costruzione realizzata dalla controparte, la distanza minima di cinque metri dal confine, prevista dal regolamento edilizio comunale di [OSCURATO:PERSONA], e la distanza di dieci metri tra pareti finestrate dell'art. 9 del D.M. n.1444/1968. 3. Con sentenza n. 2866/2018 del 12.9/5.12.2018, la Corte di Appello di Ancona respingeva l’appello principale, ed in accoglimento dell’appello incidentale, riformava parzialmente la sentenza impugnata, condannando i Borroni-Ciavarella a demolire le porzioni di fabbricato realizzate a distanza inferiore rispetto a quella di 5 metri dal confine con l’immobile delle controparti, ed a distanza inferiore, sul lato est, rispetto a quella di 10 metri dalla parete finestrata del fabbricato degli appellanti incidentali, nonché al risarcimento dei danni. 4. Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto tempestivo ricorso a questa Corte, affidandosi a due motivi, ed hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. 5. Nell'imminenza dell'adunanza camerale dell'11.9.2024 entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c., ma i ricorrenti tardivamente. 6. Con ordinanza interlocutoria dell'11/30.9.2024, a seguito di riconvocazione della camera di consiglio per il 30.9.2024, questa Corte ha ritenuto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, per la fissazione di udienza pubblica, allo scopo di discutere le questioni, di rilievo nomofilattico, della variazione della nozione di ristrutturazione edilizia, introdotta sotto forma di modifica dell'art. 3 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380, dal D.L. 16.7.2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11.9.2020 n. 120, e del coordinamento di tale nozione con quella di manutenzione straordinaria dell'art. 2 bis comma 1 ter del D.P.R. n. 380/2001, incidenti sulla nozione di interventi di nuova costruzione, ora indicati in quegli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, che non rientrano nelle categorie definite alle lettere precedenti dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001. 7. La Procura generale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo. 8. I controricorrenti hanno depositato ulteriore memoria ex art.378 c.p.c. il 3.2.2025, e l'11.2.2025, a seguito della morte di [OSCURATO:PERSONA], titolare del diritto di abitazione sull'appartamento del primo piano dell'edificio di via Castelfidardo n. 8 e sul garage pertinenziale, ora di proprietà del solo [OSCURATO:PERSONA], é stata depositata rinuncia al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con compensazione delle spese processuali e con contestuale accettazione dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. 9. La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 13.2.2025, nella quale la Procura Generale ha concluso per l'estinzione del procedimento. 10. Ritiene la Corte che, a seguito della rinuncia al ricorso con compensazione delle spese processuali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contestualmente accettata dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ormai unico proprietario degli immobili sui quali il defunto [OSCURATO:PERSONA] vantava il diritto di abitazione, rinuncia depositata l'11.2.2025, il procedimento debba essere dichiarato estinto ex art. 390 nuova formulazione c.p.c. e 391 c.p.c. L’adesione esonera la Corte dalla pronuncia di condanna
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