CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20539/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -2573 contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoGIOVANNI RUSSO;- controricorrente –nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata -avverso la sentenza n. 905/2021 della CORTE D'APPELNLuOme rod rie gistro generale 28313/2021Numero sezionale 2573/2026BARI, depositata il 04/05/2021 R.G.N. 361/2017; Numero di raccolta generale 20539/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 18/06/202625/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’appello di Bari ha accoltol’appello proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della pronuncia diprimo grado, ha confermato la cartella esattoriale n.04320090010843150 – con la quale gli era stato intimato ilpagamento di euro 717,60 a titolo di contributi previdenzialidovuti alla Gestione commercianti per l’anno 2008 -limitatamente ai mesi di luglio, agosto e settembre 2008, con lacondanna dell’I.N.P.S. alla rifusione delle spese processuali dientrambi i gradi di merito.2. In particolare, il giudice di secondo grado ha confermato lasussistenza dell’obbligo contributivo per l’anno 2008, ma lo harideterminato in misura proporzionale ai periodi di effettivosvolgimento dell’attività commerciale, confermando, quindi, lacartella ma per i soli addebiti relativi al trimestre indicato.3. Ha proposto ricorso per cassazione l’I.N.P.S. articolando ununico motivo; resiste il signor [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. ADER èrimasta intimata.4. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo articolato, l’Istituto lamenta la violazione efalsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 233 del 1990, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.2. In particolare, l’I.N.P.S. si duole che il giudice d’appelloavrebbe erroneamente ritenuto che il carattere stagionaledell’attività commerciale giustificasse una riduzione della mNuismuerroa re gistro generale 28313/2021Numero sezionale 2573/2026della contribuzione cd. fissa, da versare alla GNeusmteiroo ndi era ccolta generale 20539/2026Commercianti, in funzione del periodo di effettivo svolgimentDoat a pubblicazione 18/06/2026dell’attività commerciale.3. Il motivo è fondato.4. Innanzitutto, considerato il contenuto dei rilievi preliminariavanzati dal controricorrente, va chiarito che la res controversa,nel caso di specie, consisteva e consiste inequivocabilmentenella questione della debenza del contributo fisso annuo, di cuiall’art. 1 della legge n. 233/1990, nei casi di espletamento didell’attività lavorativa.5. Come anticipato, la Corte barese ha ritenuto non dovuto talecontributo per i periodi in cui non risultava lo svolgimento dialcuna attività, ritenendo che «in mancanza di unaregolamentazione normativa ad hoc, non può essere derogatala regola generale in forza della quale l’obbligazionecontributiva, avendo carattere accessorio, presupponel’espletamento dell’attività lavorativa e la percezione dellacorrispondente retribuzione».6. Ora, questa Corte ha da tempo affermato (n. 1684/2021;23375/2021) che il carattere stagionale dell'attivitàcommerciale risulta irrilevante ai fini dell'obbligo contributivo, inragione del chiaro ed inequivoco tenore letterale della legge n.233 del 1990, art. 1, comma 3, che fissa il livello minimoimponibile ai fini del versamento dei contributi previdenzialidovuti alle gestioni, di cui al comma 1, da ciascun assicurato,nella misura del minimale annuo di retribuzione, che nonconsente all'interessato di provare un reddito effettivo inferiorea quello corrispondente alla presunzione di legge (cfr., in questiNumero registro generale 28313/2021termini, anche Cass. 23 dicembre 1999 n. 14498; Cass. 10N umero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20539/2026settembre 2009 n. 19502). Data pubblicazione 18/06/20267. Questo regime contributivo imposto dalla legge non ècorrelato alla durata della prestazione nel corso dell'anno, ma alreddito prodotto e ciò priva di sostanziale rilevanza giuridica laquestione sollevata relativa alla interruzione nel periodoinvernale di inattività per il carattere stagionale dell'impresaesercitata.8. Non essendosi la Corte d’appello attenuta a questi principi, lasentenza deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte,in diversa composizione, anche per le spese del presentegiudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche perle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 25maggio 2026.La Presidente