CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20971/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione. Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono inammissibili in quanto generici ed aspecifici. Osservato che l'ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile l'istanza formulata dal ricorrente ex art., 671 cod. proc. pen, sul presupposto che si trattasse di una mera reiterazione di istanza già rigettata con ordinanza in data 19/06/2023, mai impugnata, e riproposto in assenza di elementi di novità; Considerato che il ricorrente, in modo del tutto de-assiale ed aspecifico, aggredisce la motivazione dell'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], ritrascritta nell'impugnato provvedimento, omettendo tuttavia di confrontarsi con la ragione dell'inammissibilità dell'istanza, rappresentata, come detto, dall'essere mera riproposizione, in assenza di novum, di istanza già respinta con provvedimento non impugnato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i