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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 34312/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.

R.G. civ. n. 8214 del 2024 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con cui domicilia PEC: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- Contro - [OSCURATO:PERSONA] - MIUR , in persona del Ministro pro tempore- - intimato - avverso la SENTENZA n. 265/2023 pubblicata il 31 ottobre 2023, RG n. 203 del 2023, emessa dalla CORTE D’APPELLO BRESCIA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Nulla spese atteso che il Ministero è rimasto intimato.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Nulla spese.

Così deciso in Roma, il19 dicembre 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. n. 8214 del 2024 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con cui domicilia PEC: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- Contro - [OSCURATO:PERSONA] - MIUR , in persona del Ministro pro tempore- - intimato - avverso la SENTENZA n. 265/2023 pubblicata il 31 ottobre 2023, RG n. 203 del 2023, emessa dalla CORTE D’APPELLO BRESCIA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Nulla spese atteso che il Ministero è rimasto intimato. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Nulla spese. Così deciso in Roma, il19 dicembre 2024
Decreto Cassazione n. 34312/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris