CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 42673/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 5 dicembre 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato quello emesso il 17 settembre 2021 dal Tribunale, Sezione Misure di Prevenzione, della stessa città con il quale sono state applicate a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e quella patrimoniale della confisca dei beni indicati in dispositivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. La pericolosità sociale qualificata (ai sensi dell'art. 4, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) dei [OSCURATO:PERSONA] è stata desunta, essenzialmente, dagli elementi acquisiti nell'ambito dei procedimenti penali all'esito dei quali sono stati condannati, in via definitiva, per la partecipazione all'associazione mafiosa denominata «cosa nostra». In particolare, con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], sono stati segnalati i plurimi procedimenti penali ai quali è stato sottoposto sin dai primi anni 2000 per il reato associativo mafioso e i provvedimenti applicativi della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Sono state valorizzate le risultanze del più recente procedimento penale definito con sentenza della Corte di appello di Palermo n. 2321 del 2018 (definitiva il 5 aprile 2019) il cui esito è stato posto a fondamento del provvedimento di interesse (richiesta del 16 gennaio 2019). La condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso è stata ritenuta in concorso con altri soggetti, tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Essa si è sostanziata nella partecipazione, con posizione di vertice, al mandamento mafioso di Corleone in rappresentanza della, così detta, ala provenzaniana del sodalizio anche alla luce di risalenti e consolidati rapporti di famiglia con [OSCURATO:PERSONA] unitamente al quale il fratello del proposto, [OSCURATO:PERSONA], era stato tratto in arresto per averne favorito la latitanza. La figura di [OSCURATO:PERSONA] è stata ricostruita sulla scorta di un complesso compendio istruttorio costituito da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, alcuni dei quali ([OSCURATO:PERSONA]) hanno riferito di essere stati affiliati al sodalizio mafioso durante il comune periodo di detenzione con il proposto che aveva svolto il ruolo di «padrino». Le predette dichiarazioni sono state sono state ritenute riscontrate da un complesso compendio costituito da intercettazioni tra le quali hanno assunto spiccato rilievo quelle relative alle conversazioni di [OSCURATO:PERSONA], soggetto gravitante nel contesto fiduciario della famiglia Riina della quale il fratello Vincenzo era autista e uomo di fiducia. Altre captazioni sono state valorizzate in funzione della dimostrazione dei collegamenti esistenti tra i mandamenti di Corleone e [OSCURATO:PERSONA] anche allo scopo di lumeggiare il peculiare ruolo avuto proprio da [OSCURATO:PERSONA] nel consolidamento di tali rapporti, per come confermato anche dalla partecipazione del proposto ad apposite riunioni. Ulteriormente, è stata segnalata la presenza di plurirne intercettazioni attestanti proprio la funzione verticistica svolta da [OSCURATO:PERSONA], così come quella del figlio Leoluca che, in assenza del padre durante alcuni periodi di detenzione di quest'ultimo, ne aveva surrogato i compiti direttivi. La valorizzazione, da parte del Tribunale, degli elementi istruttori così come sintetizzati, anche alla luce della mancata specifica contestazione degli stessi da parte della difesa, è stata ritenuta funzionale alla dimostrazione della spiccata insensibilità dimostrata da [OSCURATO:PERSONA] ai periodi di detenzione e alla particolare pervicacia criminale attestata dai rapporti privilegiati e di cointeressenza illecita con personaggi di vertice di «cosa nostra». I dati complessivamente valutati sono stati giudicati tali da dimostrare, inoltre, l'attualità della pericolosità sociale anche alla luce delle indicazioni formulate con la sentenza Gattuso delle Sezioni Unite in punto di accertamento della pericolosità sociale al momento di applicazione della misura per gli indiziati di appartenere alle associazioni mafiose. In relazione a [OSCURATO:PERSONA], sono state valorizzate le risultanze del procedimento penale n. 3330/14 RGNR nell'ambito del quale il proposto ha riportato condanna per il delitto associativo mafioso contestato come commesso «fino alla data odierna» (sentenza definitiva per effetto di decisione di questa Corte del 26 febbraio 2021). Il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto quello di partecipe del sodalizio al cui vertice si era posto il padre [OSCURATO:PERSONA] e il materiale valorizzato (analogamente a quanto avvenuto per quest'ultimo) quello dal quale è emersa l'esistenza di un sodalizio più ampio nel quale il proposto si inseriva quale partecipe con un ruolo di stretta collaborazione con il congiunto. In tal senso, sono state valorizzate alcune intercettazioni nel corso delle quali altri associati (segnatamente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) si lamentavano della sfrontatezza e dell'arroganza di [OSCURATO:PERSONA] (aspetti dei quali alcuni conversanti avevano riferito al padre [OSCURATO:PERSONA]) e dalle quali è emerso come il proposto si occupasse stabilmente della gestione delle estorsioni. Emblematica è stata ritenuta anche l'ingerenza di [OSCURATO:PERSONA] nella utilizzazione di alcuni terreni intestati alla Curia di Monreale e utilizzati dal citato [OSCURATO:PERSONA] per espresso volere di [OSCURATO:PERSONA].Conducenti rispetto alla ricostruzione del ruolo associativo mafioso di [OSCURATO:PERSONA] sono state ritenute alcune risultanze relative ad un colloquio avvenuto con [OSCURATO:PERSONA] (nipote di [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice del mandamento di [OSCURATO:PERSONA]) e la partecipazione, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], alla tentata estorsione ai danni dell'imprenditore Bellia (pur non essendo ancora definitiva la relativa sentenza di condanna al momento della pronuncia del decreto del Tribunale di Palermo) avvenuta nel corso del periodo di detenzione del padre [OSCURATO:PERSONA]. Ancora, è stata valorizzata una conversazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] (fratello di Salvatore) aveva mostrato compiacimenl:o per l'avvenuta scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] perché da ciò era derivato che egli non avrebbe dovuto più intrattenere rapporti con Leoluca. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a dimostrare l'inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio mafioso (quanto meno, a partire da epoca anteriore al 2008) nel quale il proposto ha avuto una significativa «ascesa criminale» caratterizzata dal perseguimento di interessi familiari in stretta collaborazione con il padre e anche in contrapposizione con altri esponenti di vertice dei quali aveva l'aspirazione alla sostituzione. La ricostruzione è stata ritenuta tale da dimostrare l'attualità della pericolosità sociale; allo scopo è stata evidenziata la sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA], dal settembre 2016 fino all'emissione del decreto di primo grado, alla misura della custodia cautelare in carcere con la conseguenza che sono state ritenute sussistenti le esigenze cautelari, compresa quella del pericolo di reiterazione ritenuta idonea a dimostrare la pericolosità sociale del proposto. Con riferimento alla esatta delimitazione della pericolosità sociale in funzione della individuazione dei beni suscettibili di confisca, la condizione di [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta risalente agli anni '90, alla luce della precedente condanna per il delitto di associazione mafiosa e dei procedimenti applicativi della misura di prevenzione personale del 2002 e del 2009, mentre per [OSCURATO:PERSONA], almeno, al 2008. Alla luce di tale considerazione è stata disposta la confisca di beni analiticamente indicati intestati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA]. Una motivazione dettagliata è stata resa dalla Corte palermitana solo con riferimento alla posizione della Salemi che è stata l'unica a proporre appello. Sul punto, il Tribunale ha motivato ritenendo le acquisizioni patrimoniali avvenute nel periodo in cui si era manifestata la pericolosità sociale del proposto del tutto prive di giustificazione in ragione della mancanza di congruità tra gli elementi patrimoniali in entrata e quelli in uscita e, in ogni caso, prive della capacità dimostrativa della liceità delle acquisizioni patrimoniali le allegazioni difensive. 1.2. La Corte di appello, con riferimento alle misure personali applicate a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha segnalato lo spiccato rilievo probatorio assunto dalle decisioni definitive poste a fondamento dell'originario decreto applicativo evidenziando la portata probatoria piena della verifica giudiziale di merito idonea a superare qualsiasi dubbio derivante dalla liatura «indiziaria» degli elementi oggetto delle sentenze passate in giudicato. Tale significato probatorio non è stato giudicato smentito, in alcun modo, dalla riqualificazione del delitto di tentata estorsione contestato a [OSCURATO:PERSONA] in quello di cui agli artt. 648 cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991 commesso dal 2007 al 2009, giusta sentenza della Corte di appello di Palermo del 10 ottobre 2021, definitiva il 14 febbraio 2022. L'attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] è stata desunta dalla circostanza che la condotta partecipativa (con ruolo direttivo progressivamente raggiunto) all'associazione «cosa nostra» è stata ritenuta dimostrata dalla fine degli anni '90 alla sentenza di condanna di primo grado del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 3 marzo 2017. Tale condotta è stata reputata posta in essere in maniera tale da dimostrare, in termini probabilistici, la «persistente riproducibilità» della «collaborazione strutturale con il sodalizio mafioso». Ciò pur senza «presunzioni sine die, in ragione della intrinseca attitudine della condotta di partecipazione, derivante dalla stabilità del vincolo, a proiettarsi fisiologicamente verso il futuro». A tal fine è stato valorizzato il ruolo direttivo ricoperto e la totale «"messa a disposizione" per lo svolgimento di essenziali compiti operativi strategici e funzionali all'attuazione dell'originaria e sempre persistente strategia perseguita dall'associazione mafiosa "cosa nostra"t». Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], la condotta partecipativa all'associazione è stata ritenuta dimostrata, almeno, dagli anni 2007 - 2009 sino alla sentenza di condanna di primo grado del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 23 novembre 2017. La partecipazione al sodalizio si è estrinsecata grazie all'intraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla «famiglia mafiosa di Corleone», il collegamento con gli associati in libertà, l'assunzione di ruoli di collegamento con i vertici dei mandamenti mafiosi di [OSCURATO:PERSONA] e Corleone, in termini, anche in questo caso, espressivi della sua idoneità alla riproducibilità 43.22=210 di «probabile verificazione» nei medesimi termini illustrati per l'altro proposto. Sono stati, a tale proposito, ricordati alcuni degli elementi fattuali posti a fondamento del giudizio di responsabilità per il delitto associativo mafioso e l'assenza di circostanze tali da escludere il forte radicamento del proposto nel contesto mafioso di riferimento. Il lasso di tempo trascorso, in funzione della eventuale cessazione della pericolosità, è stato ritenuto di rilievo pressoché nullo anche in ragione del fatto che i [OSCURATO:PERSONA] sono stati sottoposti a misura cautelare detentiva (dal 25 novembre 2015 al 5 aprile 2019 per [OSCURATO:PERSONA] e dal 27 settembre 2016 al 14 febbraio 2022 per [OSCURATO:PERSONA]). 1.3. In ordine alla misura patrimoniale, la Corte di appello ha ritenuto infondata l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA]. Le deduzioni difensive, compresa quella funzionale alla richiesta di espletamento di una perizia contabile, sono state giudicate prive di fondamento. Oltre a richiamare la motivazione del decreto emesso dal Tribunale in ragione della riproposizione, in sede di appello, di rilievi già sollevati davanti al primo giudice, la Corte di appello ha analiticamente e puntualmente disatteso le allegazioni difensive relative ad ulteriori proventi patrimoniali asseritamente non computati ritenendoli non adeguatamente documentati (proventi derivanti dalla collaborazione con lo studio Bordonali s.r.I., canone di affitto di un terreno ad una società eolica) o, comunque, non adeguatamente considerati alla luce dell'intero squilibrio finanziario relativo a tutti gli anni di interesse. Infondati sono stati ritenuti anche i rilievi aventi ad oggetto la quantificazione delle spese di mantenimento sulla base degli indici ISTAT locali. 2. Avverso il predetto decreto hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, per mezzo del comune difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito, con unico c:omposito motivo, cumulativamente, i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. con conseguente nullità del provvedimento impugnato per mancanza assoluta di motivazione e illogicità in relazione all'attualità della pericolosità sociale, anche sotto il profilo dell'entità della misura applicata. Il provvedimento è stato censurato per l'asserito omesso confronto con il requisito della necessaria perimetrazione cronologica delle manifestazioni della pericolosità sociale del proposto in quanto gli elementi posti a supporto del decreto applicativo sarebbero risalenti nel tempo. In particolare, l'ultima contestazione associativa da cui è derivata la detenzione cautelare dal 25 novembre 2015 è stata sollevata in periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto a misura di prevenzione personale della quale non aveva violato alcuna prescrizione.La sottoposizione, sin dal 2010, a misura di prevenzione e, dal 2015, a custodia cautelare, avrebbe determinato l'assenza di collegamenti con i vertici del sodalizio criminale. Il provvedimento impugnato avrebbe omesso di confrontarsi con la problematica dell'attualità degli elementi sintomatici della pericolosità e con le affermazioni della sentenza delle Sezioni Unite Gattuso sul tema. Il presupposto dell'attualità della pericolosità deve, infatti, essere oggetto di specifico accertamento anche con riguardo all'indiziato di appartenere all'associazione mafiosa e non può prescindere dall'incidenza dell'elemento temporale tra la commissione dei fatti rilevanti e la formulazione del giudizio. Le lacune evidenziate sono state ritenute tali da determinare «l'erroneità dell'applicazione della legge penale e la conseguente illogicità e carenza della motivazione». 2.2. Identico il motivo di ricorso articolato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Anche in tal caso è stata lamentata l'omessa considerazione dell'attualità della pericolosità sociale in relazione alle argomentazioni esposte nell'arresto delle Sezioni Unite sopra citato e il mancato rilievo assegnato, oltre all'incidenza del tempo trascorso tra la commissione dei fatti indicativi della pericolosità e la formulazione del giudizio, alla condizione di incensuratezza del proposto nel periodo precedente all'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare del 27 settembre 2016. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi (identici, pur con le specificità delle rispettive posizioni) sono inammissibili. 2. Vertendosi in materia di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. Il vizio deducibile comprende, comunque, quello della motivazione assente o meramente apparente. Con riferimento alla disciplina previgente a quella applicabile alla presente fattispecie di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01 ha affermato che «nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente». Tale principio si applica anche nei procedimenti aventi ad oggetto l'applicazione di misure di prevenzione personali o reali nei quali sono operanti le disposizioni del predetto d.lgs. in quanto l'art. 10, comma 3, richiamato dall'art. 27, comma 2, jeel per le misure reali, prevede espressamente che il ricorso in cassazione avverso il decreto della corte di appello possa essere presentato solo per violazione di legge. E' escluso, quindi, che nel giudizio di legittimità possano essere dedotti meri vizi della motivazione che si sostanzino in forme di illogicità ovvero in una diversa interpretazione degli elementi dimostrativi valutati dai giudici di merito. Possono essere rilevanti solo quei vizi che concretizzino una ipotesi di motivazione del tutto assente ovvero apparente, intesa quest'ultima come motivazione «del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento». Si tratta di vizio che sostanzia una «inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali». Conformi, fra le altre, le più recenti Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284. 3. Nel caso di specie, i ricorsi sono articolati in termini sovrapponibili, pur se adattati alla specificità delle posizioni dei proposti in relazione al profilo dell'affermata pericolosità sociale degli stessi. In particolare, viene censurata, la mancanza di adeguata motivazione quale conseguenza della errata applicazione delle norme di legge in materia di misure di prevenzione. Il profilo oggetto di censura ha ad oggetto il requisito specifico dell'attualità della pericolosità sociale che sarebbe stato oggetto di sostanziale pretermissione da parte della Corte palermitana.A specificazione ulteriore di quanto esposto nella parte narrativa, si segnala come [OSCURATO:PERSONA] abbia eccepito il mancato confronto con la perimetrazione cronologica della manifestazione di pericolosità avendo trascurato la Corte di considerare la lontananza nel tempo degli elementi posti a sostegno della misura, il corretto comportamento durante i periodi di detenzione. [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato, sostanzialmente, la pretermissione del medesimo dato evidenziando, peraltro, come i procedimenti penali a carico del padre (l'ultimo dei quali ha portato all'ordinanza di custodia cautelare del 2015) non lo abbiano riguardato in alcun modo. I profili segnalati, alla luce della motivazione adottata dalla Corte di appello, si sostanziano in motivi di ricorso non consentiti, non essendo articolate le relative censure in violazioni di legge, bensì in vizi riguardanti la motivazione. Ponendosi in costante dialettica con le censure di merito articolate negli atti di gravame, la Corte di appello (cfr. pagg. 30 - 33 del decreto impugnato) ha evidenziato la definitività delle sentenze di condanna nei confronti dei ricorrenti per il delitto associativo mafioso segnalando, in termini logicamente ineccepibili e con argomentazione effettiva e non meramente apparente, come tali circostanze escludano la possibilità di mettere in discussione la pericolosità sociale dei proposti. Ciò proprio in ragione dell'intervenuto accertamento definitivo della penale responsabilità per il reato associativo rispetto al quale è stata accertata la condotta di partecipazione che, all'evidenza, comprende quella di semplice appartenenza (sufficiente per giustificare l'applicazione della misura di prevenzione). Le sentenze sono state rese in primo grado in data 3 marzo 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (con riferimento alla contestazione di reato associativo aperta) e il 23 novembre 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del quale è divenuta definitiva anche la condanna per il delitto di ricettazione aggravato a norma dell'art. 7 d. I. n. 152 del 1991 commesso dal 2007 al 2009. Risolvendo il tema relativo al requisito dell'attualità della pericolosità sociale (questione nient'affatto pretermessa dalla Corte di appello) i giudici di merito, richiamandone espressamente i passaggi principali, hanno fatto applicazione dei principi elaborati da Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511 secondo cui «ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto (In motivazione la Corte ha precisato che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità)». Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] è stata evidenziata la relazione intercorsa con l'associazione «cosa nostra» dall'affiliazione avvenuta nei termini sopra riassunti e fino alla data della sentenza di primo grado, valorizzando il ruolo direttivo e gli stretti contatti avuti dal proposto con personaggi di assoluto rilievo del panorama associativo mafioso (quali, a mero titolo di esempio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). Allo stesso modo sono stati valorizzati gli elementi emersi nei procedimenti penali a carico di [OSCURATO:PERSONA] del quale, pure, è stato sottolineato il forte radicamento nel contesto mafioso di appartenenza. In sostanza, la permanenza della pericolosità è stata desunta dalla condivisione di logiche criminali senz'altro riproducibili in ragione della loro spiccata pervasività espressa attraverso manifestazioni concrete che hanno determinato, peraltro, l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere dal 25 novembre 2015 al 5 aprile 2019 per [OSCURATO:PERSONA] e dal 27 settembre 2016 al 14 febbraio 2022 per [OSCURATO:PERSONA]. Quanto all'applicazione del principio elaborato dalle Sezioni Unite in punto di verifica dell'attualità della pericolosità sociale, la Corte ha messo in evidenza Ate."4,4447 come, alla data della pronuncia del Tribunale non fossero emersirdi alcun genere per vincere la presunzione derivante, nel caso specifico, non già dalla mera appartenenza a «cosa nostra», ma dalla partecipazione ad essa, con ruoli di vertice o comunque tali da consentire relazioni ai più alti livelli gerarchici del gruppo mafioso. A fronte di tale considerazione, la valorizzazione anche della mancanza di dati fattuali concreti dai quali desumere l'abbandono del contesto criminale di riferimento, appare del tutto coerente, comunque non integrante alcuna violazione di legge. In ordine all'asserita rilevanza che potrebbe assumere l'avvenuta espiazione della custodia cautelare, si segnala l'arresto secondo cui non è rilevante il periodo di sottoposizione alla misura cautelare ai fini dell'esclusione del requisito dell'attualità della pericolosità sociale. In tal senso, è stato affermato che «in materia di misure di prevenzione personali, la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, all'esecuzione di quest'ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale. (Fattispecie relativa a giudizio di pericolosità qualificata, desunto da sentenza di condanna non definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., fino alla cui irrevocabilità il ricorrente era stato sottoposto alla misura della custodia in carcere, protrattasi per circa sei anni, in cui la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca considerando sia l'irrilevanza del periodo trascorso in custodia cautelare ai fini del riesame della pericolosità che il periodo di pochi mesi di detenzione del ricorrente in esecuzione della pena)» (Sez. 1, n. 29475 del 01/03/2019, Papaluca, Rv. 276806; Sez. 1, n. 27970 del 09/03/2017, Greco, Rv. 270655). I ricorsi proposti, pertanto, sono inammissibili in quanto, pur censurando, astrattamente, la violazione di legge, tendono a criticare la motivazione adottata dalla Corte di appello (denunciandone, peraltro, espressamente anche l' «illogicità») mascherando, così, dietro la censura di «assenza della motivazione» una critica al merito della decisione. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili in quanto articolati secondo uno schema non consentito. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione dell