CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 10475/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte OU1S. ORDINANZA sul ricorso 16661-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 808/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 25/2/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto opposizione al decreto con il quale il tribunale le ha ingiunto il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di C. 66.216,85, oltre agli accessori, quale corrispettivo per l'esecuzione di opere edili, come da contratto in data 1/2/2002 e allegata contabilità finale, deducendo che, in realtà, i lavori eseguiti presentavano vizi e difetti che ne diminuivano il valore e che era dovuto un minor corrispettivo poiché una parte delle opere non era stato, eseguito, e proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento della penale per il ritardo nella consegna dei lavori. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. 1.3. Il tribunale, con sentenza del 22/11/2013, ha ritenuto che, alla luce degli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico d'ufficio, l'opposizione era parzialmente fondata ed ha, quindi, revocato l'opposto decreto, condannando la società opponente al pagamento della minor somma di C. 38.763,52, oltre interessi legali ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002. 1.4. Il tribunale, inoltre, ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente per il pagamento della penale per il ritardo in ragione delle varianti e delle opere extrapreventivo eseguite. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto appello avverso l'indicata sentenza. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito all'appello chiedendone il rigetto. 2.3. La corte d'appello, con l'indicata sentenza, ha rigettato l'appello. 2.4. La corte, in particolare, ha esaminato il motivo d'appello con il quale l'appellante ha lamentato l'erroneità delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio in ordine all'esatta determinazione delle opere realizzate e alla rispondenza delle stesse alle direttive impartite nonché alla quantificazione delle stesse, anche a fronte della dedotta presenza di opere Ric. 2017 n. 16661 - Sez. 2 - CC del 25 febbraio 2022 realizzate senza l'autorizzazione della committente: e l'ha ritenuto infondato. 2.5. La corte, al riguardo, dopo aver evidenziato che il giudice, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento e che le contrarie deduzioni delle parti sono state implicitamente rigettate, ha rilevato, quanto all'operato del consulente, che lo stesso, anche a seguito della convocazione del tecnico nominato in primo grado e della verifica di quanto dallo stesso esposto nell'elaborato, risultava "improntato a criteri obiettivi ed esatti dal punto di vista tecnico che non sono contraddetti né smentiti dai rilievi fatti dalle avverse difese". 2.6. La corte, poi, ha ritenuto l'infondatezza del motivo con il quale la società opponente ha lamentato il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale in ordine alla penale per il ritardo della consegna delle opere, e l'ha parimenti ritenuto infondato. 2.7. La corte, sul punto, ha ritenuto che, nell'appalto privato, qualora il committente, nel corso dell'esecuzione del contratto, richieda all'appaltatore importanti variazioni del progetto, vengono meno, per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, e che, pertanto, la penale può conservare efficacia solo se le parti, di comune accordo, fissano un nuovo termine, in mancanza del quale spetta al committente, che agisce per il risarcimento dei danni, l'onere di provare la colpa dell'appaltatore, aggiungendo, peraltro, che tale prova dev'essere particolarmente rigorosa trattandosi di valutare la ragione per la quale l'opera non è stata portata a termine nei termini previsti, specie nel caso, Ric. 2017 n. 16661 - Sez. 2 - CC del 25 febbraio 2022 come quello di specie, in cui i tempi di consegna non risultino documentati. Tale prova, però, ha osservato la corte, non è stata adeguatamente fornita dall'appellante. c1,1{ 2.8. La corte, infine, ha esaminato il motivo con l'appellante ha lamentato il riconoscimento degli interessi previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002, e l'ha ritenuto infondato sul rilievo che tale disciplina trova applicazione al contratto d'appalto così come intercorso tra le parti, anche se stipulato prima della sua entrata in vigore ( trattandosi del tardivo pagamento di prestazioni eseguite dopo la data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso notificato il 22/6/2017, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata per non avere la corte d'appello pronunciato sulle eccezioni che l'appellante aveva proposto nell'atto d'appello: lì dove, in particolare, la società opponente, a fronte di una consulenza tecnica d'ufficio che aveva verificato l'esistenza di opere effettivamente eseguite per un importo complessivo di C. 138.723,43, suddividendole in quattro diverse tipologie di lavori ed esponendole in quattro tabelle, aveva dedotto nell'atto d'appello: - quanto alle opere di cui alla tabella A, e cioè le "Opere previste dall'elenco prezzi unitari", che il consulente tecnico d'ufficio aveva completamente omesso di considerare lo sconto praticato sull'importo complessivo dei lavori, attribuendo alle stesse un valore Ric. 2017 n. 16661 - Sez. 2 - CC del 25 febbraio 2022 superiore a quanto contrattualmente stabilito; - quanto alle opere di cui alla tabella B, e cioè le "Opere extra non previste ma strettamente connesse" in quanto ritenute dal consulente tecnico d'ufficio necessarie, che era onere dell'esecutrice prevederne la necessità di esecuzione e che, non essendo ciò avvenuto, il relativo importo doveva rimanere a suo carico; - quanto alle opere di cui alla tabella C, e cioè le "Opere extra non previste ma ordinate dal Geom. Bortolussi", che tali opere non erano state eseguite e che non erano state ordinate dalla committente non potendo il geom. Bortolussi rappresentarla in luogo del direttore dei lavori; - quanto alle opere di cui alla tabella C, e cioè i "Lavori extra dal 03.09.2002 a dopo il 16.02.2003", che la committente non aveva ordinato tali lavori e che gli stessi non erano stati eseguiti. 4.2. La corte d'appello, però, ha proseguito la ricorrente, su tali eccezioni non si è pronunciata in alcun modo, limitandosi ad affermare che il giudice può ben limitarsi a recepire le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e che la relazione appariva corretta, senza, tuttavia, considerare che le eccezioni erano di puro diritto tanto che lo stesso consulente, in seconda istanza, aveva operato il ricalcolo degli importi applicando lo sconto contrattuale invocato in appello. 5. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la motivazione apparente e la violazione di legge costituzionalmente rilevante, in relazione all'art. 360 n. 3 e n.4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, a fronte delle censure dell'appellante in ordine al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla stessa per la condanna dell'opposta al pagamento della penale contrattualmente prevista per il ritardo, si è limitata ad enunciare il principio per cui, Ric. 2017 n. 16661 - Sez. 2 - CC del 25 febbraio 2022 nell'appalto privato, qualora il committente, nel corso dell'esecuzione del contratto, richieda all'appaltatore importanti variazioni del progetto, vengono meno, per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, senza, tuttavia, svolgere alcuna valutazione in merito all'entità delle variazioni che, come dedotto nell'atto d'appello, non potevano ritenersi di consistenza tale da configurare un importante mutamento del piano dell'opera affidata. 6.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati. 6.2. Risulta, invero, dall'atto d'appello presentato a suo tempo dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (p. 10 ss. e p. 20 ss), direttamente esaminato dalla Corte in ragione della natura processuale dei vizi lamentati, che la società appellante aveva: - innanzitutto, sollevato censure, alcune sul piano fattuale, altre sul piano giuridico, in merito alla quantificazione, così come operata dal consulente tecnico d'ufficio e recepita dalla sentenza di primo grado, delle opere eseguite dall'opposta; - in secondo luogo, contestato il mancato accoglimento della domanda che la stessa, quale committente, aveva proposto per il pagamento della penale contrattualmente prevista per il ritardo, sul rilievo che la presenza di varianti in corso d'opera e di opere extrapreventivo non era sufficiente a ritenere superato il termine di consegna originariamente previsto e la relativa clausola penale poiché, da un lato, alcuni lavori contrattualmente previsti non erano stati eseguiti mentre, dall'altro, non vi sono state variazioni di consistenza tale da configurare un importante mutamento del piano dell'opera affidata. 6.3. La corte d'appello, però, a fronte di tali censure, si è limitata ad affermare, per un verso, che l'operato del Ric. 2017 n. 16661 - Sez. 2 - CC del 25 febbraio 2022 consulente risultava "improntato a criteri obiettivi ed esatti dal punto di vista tecnico che non sono contraddetti né smentiti dai rilievi fatti dalle avverse difese" e che il giudice, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, e, per altro verso, che nell'appalto privato, qualora il committente nel corso dell'esecuzione del contratto richieda all'appaltatore importanti variazioni del progetto, vengono meno, per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto. 6.4. Così facendo, tuttavia, la corte d'appello: - con la prima statuizione, non si è attenuta al principio, ripetutamente affermato in sede di legittimità, secondo cui, ove le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state oggetto di critiche specifiche e circostanziate, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c. è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione (cfr. Cass. n. 15147 del 2018; Cass. n. 11917 del 2021); - con la seconda statuizione, non ha valutato se, alla luce delle originarie previsioni contrattuali e delle opere effettivamente eseguite, le variazioni apportate erano di consistenza e rilevanza tali da aver effettivamente comportato, in ragione del mutamento dell'originario piano dei lavori così apportato, il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti nel contratto (cfr. Cass.n. 9152 del 2019; Cass. n. 8405 del 2018; Cass. n. 20484 del 2011). 7. I residui motivi sono assorbiti. 8. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo Ric. 2017 n. 16661 - 5ez. 2 - CC del 25 febbraio 2022 esame, alla corte d'appello di Trieste che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio. P.Q.M. • La Corte così provvede: accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti il terzo e il quarto, e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Trieste che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Se