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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 48080/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 1 marzo 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Oristano emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale in relazione all'attendibilità delle persone offese, è manifestamente infondato in quanto dalla lettura del provvedimento impugnato si rileva la sussistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità in ordine alla valutazione della prova testimoniale, sicché le doglianze dedotte risultano volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità.

In particolare, la Corte territoriale ha valorizzato come le persone offese dal furto avevano identificato "con sufficiente certezza" i beni facenti parte del corredo funebre (che erano stati in precedenza oggetto di furto) con parte di quelli versati dal prevenuto alla ditta Ecosarda, malgrado la qualità delle foto sottopostegli per l'espletamento del riconoscimento (si vedano, pagg. 5 e 6 sull'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, in ragione della precisione del narrato del teste di P.G. e degli aspetti identificativi in base ai quali tutte le persone offese dai furti hanno riconosciuto con certezza i beni); rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce un travisamento della prova in relazione alla testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] ed all'immagine utilizzata per il riconoscimento degli oggetti sottratti presso il cimitero di Marrubiu, risulta privo della necessaria precisione e specificità censoria, nonché fondato su assunti volti a proporre una valutazione delle risultanze istruttorie alternativa a quella asseverata dai giudici di merito e non consentita in sede di legittimità.

In particolare, la Corte territoriale ha rilevato, anche sulla scorta delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] ritenute pienamente attendibili, non esservi discrasia tra la foto digitale a colori mostrata dalla P.G. alle persone offese e quella allegata al fascicolo del dibattimento (cui era stato assegnato il numero 1) utilizzata per la ricognizione fotografica, e come tale "formale" diversità non avesse inficiato la sostanziale idoneità delle fotografie a rappresentare gli oggetti da esse raffigurati (pagg. 5 e 6 della pronuncia impugnata). osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 1 marzo 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Oristano emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale in relazione all'attendibilità delle persone offese, è manifestamente infondato in quanto dalla lettura del provvedimento impugnato si rileva la sussistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità in ordine alla valutazione della prova testimoniale, sicché le doglianze dedotte risultano volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. In particolare, la Corte territoriale ha valorizzato come le persone offese dal furto avevano identificato "con sufficiente certezza" i beni facenti parte del corredo funebre (che erano stati in precedenza oggetto di furto) con parte di quelli versati dal prevenuto alla ditta Ecosarda, malgrado la qualità delle foto sottopostegli per l'espletamento del riconoscimento (si vedano, pagg. 5 e 6 sull'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, in ragione della precisione del narrato del teste di P.G. e degli aspetti identificativi in base ai quali tutte le persone offese dai furti hanno riconosciuto con certezza i beni); rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce un travisamento della prova in relazione alla testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] ed all'immagine utilizzata per il riconoscimento degli oggetti sottratti presso il cimitero di Marrubiu, risulta privo della necessaria precisione e specificità censoria, nonché fondato su assunti volti a proporre una valutazione delle risultanze istruttorie alternativa a quella asseverata dai giudici di merito e non consentita in sede di legittimità. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato, anche sulla scorta delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] ritenute pienamente attendibili, non esservi discrasia tra la foto digitale a colori mostrata dalla P.G. alle persone offese e quella allegata al fascicolo del dibattimento (cui era stato assegnato il numero 1) utilizzata per la ricognizione fotografica, e come tale "formale" diversità non avesse inficiato la sostanziale idoneità delle fotografie a rappresentare gli oggetti da esse raffigurati (pagg. 5 e 6 della pronuncia impugnata). osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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