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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36230/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che entrambi i ricorrenti contestavano la valutazione in ordine alla credibilità dei contenuti accusatori riversati nel processo da [OSCURATO:PERSONA], proponendo la Corte di legittimità la rivalutazione della capacità dimostrativa della prova dichiarativa contestata, senza confrontarsi con la motivazione offerta dalla Corte di appello, che, a pagina 11 della sentenza impugnata, offriva sul punto una motivazione priva di illogicità ed aderente alle emergenze processuali.

Rilevato che la doglianza proposta nell'interesse di Caposeno relativa alla riqualificazione della condotta non supera la soglia di inammissibilità in quanto dal compendio motivazionale integrato composto da due sentenze conformi di merito emergono tutti gli elementi costitutivi della rapina, sicché le censure difensive, dirette a sostenere la legittimità dell'inquadramento della condotta come furto, senza individuare alcuna illogicità manifesta e decisiva della motivazione, risultano manifestamente infondate.

Ritenuto, infine, che le contestazioni proposte nell'interesse di Caposeno in ordine al bilanciamento tra circostanze eterogenee e, nell'interesse di Pizzorno, in relazione al riconoscimento dell'attenuante della provocazione, non superano la soglia di ammissibilità, tenuto conto che la sentenza impugnata presenta una motivazione scevra da vizi sia in ordine alla quantificazione della pena (pag. 14), che in ordine al rigetto dell'istanza di riconoscimento dell'attenuante della provocazione (la Corte, a pag. 13, esclude che possa ritenersi integrata una condotta di provocazione, ovvero un fatto ingiusto altrui) e rilevato, comunque, che, anche in questo caso, le contestazioni si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dalla competenza della Corte di legittimità. ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che entrambi i ricorrenti contestavano la valutazione in ordine alla credibilità dei contenuti accusatori riversati nel processo da [OSCURATO:PERSONA], proponendo la Corte di legittimità la rivalutazione della capacità dimostrativa della prova dichiarativa contestata, senza confrontarsi con la motivazione offerta dalla Corte di appello, che, a pagina 11 della sentenza impugnata, offriva sul punto una motivazione priva di illogicità ed aderente alle emergenze processuali. Rilevato che la doglianza proposta nell'interesse di Caposeno relativa alla riqualificazione della condotta non supera la soglia di inammissibilità in quanto dal compendio motivazionale integrato composto da due sentenze conformi di merito emergono tutti gli elementi costitutivi della rapina, sicché le censure difensive, dirette a sostenere la legittimità dell'inquadramento della condotta come furto, senza individuare alcuna illogicità manifesta e decisiva della motivazione, risultano manifestamente infondate. Ritenuto, infine, che le contestazioni proposte nell'interesse di Caposeno in ordine al bilanciamento tra circostanze eterogenee e, nell'interesse di Pizzorno, in relazione al riconoscimento dell'attenuante della provocazione, non superano la soglia di ammissibilità, tenuto conto che la sentenza impugnata presenta una motivazione scevra da vizi sia in ordine alla quantificazione della pena (pag. 14), che in ordine al rigetto dell'istanza di riconoscimento dell'attenuante della provocazione (la Corte, a pag. 13, esclude che possa ritenersi integrata una condotta di provocazione, ovvero un fatto ingiusto altrui) e rilevato, comunque, che, anche in questo caso, le contestazioni si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dalla competenza della Corte di legittimità. ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
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