CassazionedecretoSezione 5Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 36036/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: L.M. I [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZIONE MINORENNI di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. E' impugnata l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano, Sezione per i Minorenni, con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore di L.M. ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., per mancanza della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. L'imputato, al momento della presentazione dell'appello, si trovava sottoposto per altra causa alla misura della detenzione domiciliare. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo con cui evidenzia violazione di legge quanto alla dichiarata inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.. La difesa rappresenta che il ricorrente era detenuto per altra causa in detenzione domiciliare al momento della proposizione dell'appello, sicchè le notificazioni andavano eseguite nel luogo di detenzione, con conseguente superfluità della dichiarazione o elezione di domicilio per l'appello, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo si cita Sez. 3, n. 4233 del 31/1/2024). 3. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta, evidenziando come l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. non si applichi agli imputati detenuti agli arresti domiciliari ma solo ai ristretti in carcere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La Corte d'Appello ha ritenuto di applicare la previsione di inammissibilità dell'impugnazione stabilita dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per il caso di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, anche all'imputato - ristretto in regime di detenzione domiciliare per altra causa -, il quale non ha depositato la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. La soluzione ermeneutica prescelta dal provvedimento impugnato non è condivisibile, per le ragioni che si indicheranno di seguito. 2.1. Invero, questa Corte regolatrice, all'indomani dell'entrata in vigore della disposizione in esame, ha già ritagliato spazi di differente applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., per posizioni specifiche di appellanti, con l'obiettivo di rendere più razionale e conforme ai principi del fair trial previsto dall'art. 6 CEDU la lettura di disposizioni processuali che impongono oneri di attivazione per le parti, funzionali alla miglior organizzazione della fase impugnatoria ed alla conoscenza effettiva dell'udienza fissata per il giudizio. Così, per coloro i quali risultino detenuti in carcere al momento della proposizione del gravame, non può applicarsi la nuova disposizione, posto che tale adempimento risulterebbe privo di effetto, in ragione della vigenza dell'obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell'imputato detenuto, e comporterebbe la violazione del diritto all'accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 CEDU (Sez. 2, n. 38442 del 13/9/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285029; Sez. 2, n. 33355 del 28/6/2023, Quattrocchi, Rv. 285021; cfr. anche, nello stesso senso, Sez. 2, n. 51273 del 10/11/2023, Savoia, Rv. 285546). E tale inapplicabilità si estende anche all'appellante detenuto "per altra causa" (Sez. 4, n. 4342 del 9/1/2024, Shala, Rv. 285749). L'estensione dell'operatività dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. anche all'imputato detenuto si porrebbe in latente contrasto con l'art. 3 della Costituzione, che impone di disciplinare con ragionevole, differente previsione normativa situazioni diseguali, ed anche con l'art. 6 della CEDU, che stabilisce il principio fondamentale del diritto di accesso effettivo alla giustizia per le decisioni relative al «merito di qualsiasi accusa penale» in qualsiasi tipo di giudizio e che - pur ammettendo che il diritto di presentare un'impugnazione possa essere subordinato a determinate condizioni previste dalla legge - richiede che i giudici nell'applicare le relative norme procedurali "evitino un eccessivo formalismo che pregiudicherebbe l'equità del procedimento". Nella giurisprudenza della Corte Edu è leggibile, quindi, una linea interpretativa consolidata che va nel senso, più volte affermato, di ritenere che l'applicazione da parte delle Corti nazionali di formalità ingiustificate o irragionevoli da osservare per proporre un ricorso (e a maggior ragione un'impugnazione di merito in appello) rischia di violare il diritto di accesso alla giustizia, compromettendolo nella sua essenza, quando l'interpretazione eccessivamente formalistica della legge ordinaria impedisce di fatto l'esame nel merito del ricorso proposto dall'interessato (Corte Edu: 12 luglio 2016, Reichman c. Francia; 5 novembre 2015, Henrioud c. Francia; Beles e a. c. Repubblica ceca, 2002; [OSCURATO:PERSONA] c. Repubblica Ceca, 2002). La giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha attribuito al diritto di accesso alla tutela giurisdizionale, implicito nell'art. 6 § 1 della Convenzione (come chiarito sin dalla pronuncia Golder c. [OSCURATO:PERSONA] del 21 febbraio 1975), un ruolo sempre più centrale nell'architettura complessiva del "processo equo" disegnato dalla CEDU (cfr. Corte Edu, GC, Zubac c. Croazia, del 5 aprile 2018; Corte Edu, Succi c. Italia del 28 ottobre 2021 e Willems e Gorjon c. Belgio del 21 settembre 2021). 2.2. Tenendo conto di tali considerazioni, il Collegio ritiene che alla posizione processuale del detenuto in carcere debba essere assimilata quella di chi sia sottoposto ad un regime detentivo domiciliare, anche qualora la detenzione sia per altra causa, come ha condivisibilmente già affermato Sez. 3, n. 4233 del 31/1/2024, non massimata. Una tale prospettiva ermeneutica, in particolare, si rivela coerente con l'insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui «le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio» (cfr. Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869). Con la citata decisione, le Sezioni Unite hanno esplicitamente precisato, in motivazione, che tale principio deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto 'per altra causa'. La soluzione al quesito relativo a se, nei confronti dell'appellante detenuto agli arresti domiciliari "per altra causa", debbano operare l'onere processuale previsto dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. e le sue conseguenze di inammissibilità dell'impugnazione va ricercata, dunque, ispirandosi alle indicazioni del massimo collegio nomofilattico sulla impossibilità di distinguere tra un imputato detenuto in carcere ed uno ristretto agli arresti domiciliari, ancorchè "per altra causa", al fine di evitare possibili violazioni dell'art. 6 CEDU e garantire il bilanciamento tra gli oneri processuali richiesti alle parti e le peculiari posizioni soggettive di chi, nel corso del processo, si trovi sottoposto, comunque, a condizioni di custodia cautelare o detenzione. In ossequio a tale prospettiva di garanzia ed in coerenza con i principi dell'art. 6 CEDU, deve concludersi, pertanto, che, nei confronti dell'appellante detenuto agli arresti domiciliari, anche "per altra causa", non opera la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per il caso di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio. A rafforzare il convincimento in tal senso militano anche ragioni di sistematica processuale. Come hanno evidenziato alcune delle sentenze citate (in particolare, cfr. Sez. 3, n. 4233 del 2024), non può ritenersi che l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. costituisca una disposizione di carattere generale, applicabile, quindi, sempre ed a qualsiasi tipologia di impugnazione, se si considera che l'art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen., dedicato inequivocabilmente nella sua rubrica a disciplinare le notificazioni degli atti introduttivi del giudizio all'imputato "non detenuto", si preoccupa di stabilire espressamente che, in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quateri. Ed infatti, se la disposizione di cui all'art. 581-comma 1-ter, avesse, rispetto al sistema generale delle notificazioni delineato dagli artt. 156 e seguenti cod. proc. pen., una tale valenza generale, l'art. 157- ter, comma 3, sarebbe inutile e privo di portata precettiva. D'altra parte, indicazioni del legislatore analoghe a quelle contenute nell'art. 157-ter, comma 3 non sono state riproposte con riferimento alle notificazioni all'imputato detenuto nell'art. 156 cod. proc. pen., dedicato alle "notificazioni all'imputato detenuto", il che induce ulteriormente a ritenere maggiormente condivisibile l'opinione che esclude tale posizione processuale dal campo di applicabilità della causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., in relazione alla quale, seguendo una linea interpretativa convenzionalmente orientata ed ispirata all'art. 6 CEDU, l'interprete deve evitare letture eccessivamente espansive o formalistiche (per un inquadramento generale nella giurisprudenza europea della categoria dell'inammissibilità derivata da mancata attivazione di oneri processuali, cfr. Sez. 5, n. 6993 del 13/11/2023, dep. 2024, Bonello, Rv. 285975). 2.3. Non si ignora che esiste, nella giurisprudenza di legittimità, un differente orientamento secondo cui la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. opera anche nei confronti dell'appellante sottoposto agli arresti domiciliari, al quale la notifica deve essere eseguita ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen.; tale opzione fa leva sulla collocazione sistematica della norma, che la renderebbe disposizione di carattere generale sulle impugnazioni, non derogabile in ragione dello stato di detenzione dell'imputato al momento della proposizione del gravame (cfr. Sez. 4, n. 41858 del 8/6/2023, Andrioli, Rv. 285146: Sez. 4, n. 14895 del 20/3/2024, Shaqiri, Rv. 286122). Tuttavia, tale prospettiva ermeneutica non può essere condivisa, per le considerazioni che orientano in senso opposto e che sono state già sintetizzate nel paragrafo precedente. 3. Alla luce di quanto sin qui esposto, si impone, dunque, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Milano per la celebrazione del giudizio di appello. 3.1. Deve essere disposto, altresì, che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Milano per il giudizio. In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalità e gli altri