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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18784/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 43861_23 Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, dolendosi dell'eccessività della pena inflitta sia in relazione alla pena base che agli aumenti per la continuazione; Ritenuto che tale unico motivo è da qualificarsi come inammissibile, perché inerente al trattamento punitivo benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (segnatamente, la Corte d'appello ha determinato la pena base, per l'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5, TU Stup., in un anno e 7 mesi di reclusione ed euro 2400 di multa etrli reato sub m), aumentata per la continuazione con ciascun capo delle residue imputazioni di mesi 3 e gg. 20 di reclusione ed euro 400 di multa, pervenendo alla pena finale di 2 anni e 6 mesi di reclusione ed euro 4600 di multa, ridotta nella misura finale per il rito richiesto, calcolo che non può essere considerato affetto dal vizio motivazionale dedotto, atteso che è sufficiente il riferimento alla congruità della pena nel caso in cui la determinazione della pena base non sia superiore al c.d. medio edittale - cfr. Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283 - 01, secondo cui in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. -, né potendo ritenersi gli aumenti a titolo di continuazione fondati su criteri arbitrari, atteso che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01), circostanza quest'ultima da escludersi nel caso in esame); Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1° marzo 2024 Il consigli re estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 43861_23 Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, dolendosi dell'eccessività della pena inflitta sia in relazione alla pena base che agli aumenti per la continuazione; Ritenuto che tale unico motivo è da qualificarsi come inammissibile, perché inerente al trattamento punitivo benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (segnatamente, la Corte d'appello ha determinato la pena base, per l'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5, TU Stup., in un anno e 7 mesi di reclusione ed euro 2400 di multa etrli reato sub m), aumentata per la continuazione con ciascun capo delle residue imputazioni di mesi 3 e gg. 20 di reclusione ed euro 400 di multa, pervenendo alla pena finale di 2 anni e 6 mesi di reclusione ed euro 4600 di multa, ridotta nella misura finale per il rito richiesto, calcolo che non può essere considerato affetto dal vizio motivazionale dedotto, atteso che è sufficiente il riferimento alla congruità della pena nel caso in cui la determinazione della pena base non sia superiore al c.d. medio edittale - cfr. Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283 - 01, secondo cui in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. -, né potendo ritenersi gli aumenti a titolo di continuazione fondati su criteri arbitrari, atteso che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01), circostanza quest'ultima da escludersi nel caso in esame); Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1° marzo 2024 Il consigli re estensor
Sentenza Cassazione n. 18784/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris