CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2024
Cassazione n. 24684/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11126/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 18, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e dife nde in virtù di procura speciale redatta su atto separato ed autenticata con firma digitale -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Tagliamento n. 20, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale redatta su foglio separato e allegata al ricorso incidentale -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della C.T.R.del Lazio, n. 6466/2016, depositata il 26.10.2016e non notificata. Oggetto:Preavviso di fermo - Cartella di pagamento presupposta -Notifica a mezzo posta eseguita dall’esattore - Disciplina applicabile.Udita la relazione svolta nella camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal ConsigliereCecilia Bernardo; [OSCURATO:PERSONA]: Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] la comunicazione di preavviso di fermo, inviatagli dall’agente della riscossione per il mancato pagamento di Irpef e addizionali regionali e comunali, lamentando la mancata notifica dell’avviso di accertamento e delle tre cartelle presupposte, nonché eccependo la prescrizione e la decadenza del credito erariale. L’impugnazione veniva integralmente accolta in primo grado, stante la mancata prova della notificazione degli atti presupposti. Tale pronuncia, tuttavia, veniva parzialmente riformata in appello, poiché la Ctr rilevava la regolare notificazione di tutte le cartelle di pagamento presupposte, in quanto consegnate al portiere o a familiare convivente, ma riteneva fondata l’eccezione di prescrizione con riferimento a due di esse, accogliendo quindi il gravame dell’agente della riscossione con riferimento alla terza cartella. Avverso tale decisione proponeva ricorso per c assazione l’Equitalia servizi di riscossione s.p.a., sulla base di due motiv i . Il contribuente resisteva , depositando controricorso con ricorso incidentale, affidato a due motivi. Replicava l’Equitalia con ulteriore memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di doglianza , l’ Equitalia servizi di riscossione s.p.a.deduce la violazione degli artt. 19, comma 3, e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, n. 3, poiché erroneamente la sentenza impugnata si era pronunciata sull’eccezione di prescrizione, pur avendo accertato la regolare notifica delle cartelle presupposte al preavviso di fermo impugnato. Evidenzia la ricorrente che, ai sensi del cit. art. 19, ogni atto autonomamente impugnabile può essere impugnato solo per vizi propri e solo la mancata notifica di atti presupposti, autonomamente impugnabili, consente il recupero dell’impugnazione unitamente all’atto conseguente. 2. Con il secondo motivo di doglianza, l’Equitalia servizi di riscossione s.p.a. deduce l’e rrore nel procedimento , in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.,e la violazione degli artt. 112, 19, comma 3, e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità del motivo di opposizione relativo all’eccezione di prescrizione, poiché la C.T.R.avrebbe dovuto esaminare l’eccezione di prescrizione limitatamente al periodo intercorrente tra la notifica delle cartelle ed il preavviso impugnato. 3. Con il primo motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] deduce l’errata e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 7 della l. n. 890 del 1982, in relazione all’art. 360 n. 3cod.proc.civ., anche sotto l’aspetto della disparità di trattamento, poiché la notifica a mezzo posta eseguita dall’esattore non dovrebbe sottrarsi alle regole di cui all’art. 7 cit., cherichiede, ove il plico non sia stato consegnato al destinatario, l’invio della ulteriore raccomandata di garanzia. 4. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] deduce l’omessa pronuncia su un punto decisivo, poiché, anche con riferimento alla cartella per la quale era stata ritenuta non maturata la prescrizione, il contribuente aveva eccepito la mancata notifica dell’avviso di accertamento: aspetto sul quale la C tr non si era pronunciata. 5. Per ragioni di ordine logico, è necessario esaminare innanzitutto il primo motivo del ricorso incidentale, che non risulta fondato. Come costantemente affermato dalla Suprema Corte, anche di recente, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato( Cass. n. 9866/2024, Rv. 670829 - 01; nello stesso senso Cass. n. 35822/2023, Rv. 669878 - 01 , secondo cui il concessionario può procedere alla notificazione della cartella mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; Cass. n. 28872/2018, Rv. 651834-01) La Suprema Corte ha, altresì, precisato che, in tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che,a tal fine, rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto (Cass. n. 4160/2022, Rv. 663872-01). 6. E’, pertanto, corretta l’affermazione della Ctr, secondo cui le cartelle sono state regolarmente notificate a mezzo posta, poiché, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, pur in caso di consegna del plico a familiare convivente o al portiere, non era necessaria la spedizione dell’avviso di avvenuta consegna,trovando applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982.7. Alla valida notifica delle cartelle presupposte consegue la fondatezza dei due motivi di ricorso principale, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. La suddetta disposizione, infatti, dopo aver elencato gli atti autonomamente impugnabili dal contribuente, stabilisce al terzo comma che ciascuno di essi può essere impugnato solo per vizi propri, ovvero, in caso di mancata notificazione, ciascuno di essi può essere impugnato unitamente al successivo atto regolarmente notificato. Da ciò consegue che, ove l’atto autonomamente impugnabile sia stato regolarmente notificato e non sia stato opposto nei termini di legge, è inammissibile la denunzia di vizi ad esso relativi formulata con l’impugnazione dell’atto successivamente notificato. Del resto, una volta decorsi i termini per l’impugnazione, si cristallizza quanto indicato nell’atto non impugnato, che sia stato regolarmente notificato. Ha errato, dunque, la Ctr ad esaminare l’eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente, pur avendo accertato la regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte e la loro mancata impugnazione. [OSCURATO:PERSONA], infatti, avrebbe dovuto esaminare preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del motivo di appello, sollevata dall’agente della riscossione, e poi esaminare l’eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente, limitatamente al periodo intercorrente tra la notifica delle cartelle ed il preavviso impugnato. 8. Sempre sulla base delle medesime considerazioni, è parimenti infondato il secondo motivo di ricorso incidentale. Ed infatti, è irrilevante che, con riferimento alla cartella per la quale era stata ritenuta non maturata la prescrizione, la Ctr non si sia pronunciata sulla mancata notifica dell’avviso di accertamento, poiché tale vizio doveva essere fatto valere, al più tardi, con l’impugnazione dell’atto autonomamente impugnabile, successivamente notificato, e cioè con l’impugnazione della cartella di pagamento e non del preavviso di fermo oggetto del presente giudizio. 9. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, quindi, va rigettato il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento dei due motivi di ricorso principale , la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo per l’ulteriore esame dell’appello proposto dall’agente della riscossione e per il regolamento dellespese di lite anche del giudizio di legittimità . Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del controricorrente e ricorrente incidentale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento dei due motivi di ricorso principale , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C orte di giustizia tributaria del Lazio, in diversa composizione, per l’ulteriore esame dell’appello proposto dall’agente della riscossione e per il regolamento delle spese di liteanche del giudizio di legittimità; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del controricorrente e ricorrente incidentale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a no