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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 26084/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 34781-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], anche in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 74, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO Oggetto R.G.N. 34781/2019 Cron.

Rep.

Ud. 12/07/2023 CC STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2729/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/05/2019 R.G.N. 2817/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Benevento con la quale era stata rigettata l’opposizione proposta da “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” avverso l’ordinanza ingiunzione n. 534 del 2012,per un importo di € 39.030,80, emessa dalla Direzione territoriale del lavoro di Ravenna a carico della società, per violazione dell’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, conv. dalla l. n. 73 del 2002, come modificato dall’art. 36 bis, comma 7, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, nonché dell’art. 4 bis, comma 2, del d.lgs. n. 181 del 2000, come sostituito dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 2002, in ragione dell’impiego di alcuni lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e della mancata consegna ai medesimi, all’atto dell’assunzione, del contratto individuale di lavoro; per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, in persona del legale rapp.te p.t. sig.ra [OSCURATO:PERSONA], e quest’ultima personalmente, affidato a tre motivi, illustrati con memoria; il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro e l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di N apoli hanno resistito con controricorso; il P.G. non ha formulato richieste; chiamata la causa all’adunanza camerale del 12 luglio 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.).

Considerato che: con il primo motivo , le ricorrenti - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 della l. n. 689 del 1981, 10, comma 3, del d.lgs. n. 368 del 2001, 36 bis, comma 7, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, anche in relazione agli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 93 del ccnl Turismo e pubblici esercizi del 20 febbraio 2010, anche in relazione agli artt. 1362 e ss. c.c., mancata ammissione dei mezzi istruttori, violazione degli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c., 421 c.p.c., 437 c.p.c., in relazione agli artt. 2697 c.c. e 24 Cost., nonché omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ed omesso esame di fatti decisivi per il giudizio - si dolgono che il giudice del gravame: a) abbia disatteso i principi in materia di distribuzione dell’onere della prova in materia, ritenendo essenzialmente sussistenti i fatti costitutivi dell’infrazione solo sulla base di quanto risultante nel verbale di accertamento; b) abbia omesso di considerare che, nel caso di specie, la comunicazione al centro dell’impiego dell’avvenuta assunzione poteva essere effettuata nei cinque giorni, trattandosi di assunzioni di lavoratori “extra” ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 368 del 2001; c) abbia escluso, in violazione dell’art. 93 del ccnl applicabile al rapporto, che tra i “servizi speciali” per i quali è consentita l’assunzione diretta di manodopera per una durata non superiore a tre giorni potesse rientrare l’attività prestata in occasione di un banchetto nuziale domenicale; d) non abbia ammesso esse ricorrenti a provare che le assunzioni erano state effettuate ai sensi del citato art. 10 del d.lgs. n. 368 del 2001 (in particolare con il seguente capitolo di prova: “Trattavasi peraltro nella gran parte di invitati al matrimonio della cognata dell’amministratrice della società opponente che vista la quantità di invitati si adoperavano per collaborare per la buona riuscita del banchetto”); e) abbia attribuito rilevanza - nel giudicare legittima la maxisanzione applicata - alla mancata registrazione sui libri matricola e alla mancata denuncia degli assicurati, pur essendo detti adempimenti ormai abrogati, nonché alla mancata consegna ai lavoratori della dichiarazione di assunzione, nonostante per detta infrazione fosse stata applicata con la medesima ordinanza ingiunzione la diversa e contestuale sanzione prevista dall’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003; con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 689 del 1981, anche in relazione agli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., 116 c.p.c. e 24 Cost. - lamentano che il predetto giudice abbia ravvisato, senza motivare alriguardo, l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 3 della citata l. n. 689 del 1981 per l’applicabilità della sanzione amministrativa; con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 18 e 23 della l. n. 689 del 1981, in relazione agli artt. 36 bis, comma 7, del d.l. n. 223 del 2006, 19, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, 115 c.p.c. e 116 c.p.c. - si dolgono che la Corte territoriale - nell’affermare che «Quanto alla riduzione al minimo della misura delle sanzioni,l’appello è assolutamente generico: non vengono nemmeno indicate l’entità delle sanzioni applicate e quelle auspicabili a seguito dell’invocata riduzione»- abbia trascurato di considerare che nell’atto di appello era stata indicata nella premessa in fatto l’entità delle sanzioni applicate con l’ordinanza ingiunzione e che era stato ribadito che sussistevano le condizioni per ridurre la sanzione al minimo edittale, che è quello risultante dalla disposizione di legge in materia.

Ritenuto che: il primo motivo, nella sua complessiva articolazione, presenta profili di inammissibilità, in quanto formulat o in modo tale da rendere impossibile l ’ operazione di interpretazione e sussunzione delle censure, denunciand o violazioni di legge o di contrattoe vizi di motivazione senza che nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragion i poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabilepromiscuità (cfr., in tema, Cass.6/07/2023, n. 19166); senza contare che, con riguardo al motivo stesso -il quale, per lo più, si risolve in una critica alla motivazione della sentenza -, opera la preclusione derivante dalla c.d.

“doppia conforme”, in difetto di dimostrazione, da fornirsi dallericorrenti, che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello siano state tra loro diverse (cfr., sul punto, tra le altre, Cass.22/12/2016, n. 26774; in senso conforme, da ultimo, v.

Cass. 28/02/2023, n. 5947); inoltre, il motivo in questione finisce per sollecitare un riesame dell’accertamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità, in quanto «spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all’uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni, non essendo il giudizio di Cassazione strutturato quale terzo grado di merito nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame» (cfr. Cass. 4/07/2023, n. 18939; cfr., altresì, Cass. 26/09/2018, n. 23153, ove è affermato che «Il cattivo esercizi o del potere di apprezzament o delle prove non legalida parte del giudice di merito non d à luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazion e , non essendo inquadrabile nel paradigm a dell ’ art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - che attribuisc e rilievo all ’ omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenz a o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussion e tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizi o - , né in quello del precedenten. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, c.p.c. - d à rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazion e di legge costituzionalmente rilevante»); in particolare, il giudice di merito ha plausibilmente valorizzato, al fine dell’accertamento delle infrazioni contestate, il verbale ispettivo, dal quale risultava l a riscontratapresenza di dieci lavoratori (peraltro tutti sentiti nell’immediatezza dei fatti), intenti al lavoro in sala e in cucina, i quali indossavano grembiuli o divise da lavoro con il logo della società; sicché deve ritenersi che il predetto giudice abbia implicitamente escluso l’ipotesi dell’imprevedibilità dell’assunzione dei lavoratori in questione, ragionevolmente incompatibile sia con l’utilizzo di un numero così consistente di divise, non certo reperite il giorno stesso dell’assunzione - né verosimilmente già pronte e disponibili in ragione di un ipotetico e futuro impiego -, sia con la necessità di uso delle divise in questione,ove il personale fosse stato effettivamente per lo più costituito -come indicato nel capitolo di prova di cui si è lamentata la mancata ammissione - da invitati al matrimonio della cognata dell’amministratrice della società; il secondo motivo è altresì inammissibile, poiché la valutazione della sussistenza della buona fede costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione, il cui esame è nel caso precluso per via della operatività -come sopra già evidenziato - della cd.

“doppia conforme”; senza cont are che il motivo in questione è incentrato, nella sostanza, sulla asserita legittimità della condotta della società, per come visto esclusa dal giudice di appello, anche sul rilievo della «incredibile affermazione, ribadita anche in appello, che il 18.9.2011 partecipò all’evento un numero imprevisto di invitati tale da costringere la società all’assunzione di dieci lavoratori irregolari»; va invece accolto il terzo motivo, poiché il giudice del gravame, nell’affermare che «Quanto alla riduzione al minimo della misura delle sanzioni, l’appello è assolutamente generico: non vengono nemmeno indicate l’entità delle sanzioni applicate e quelle auspicabili a seguito dell’invocata riduzione», ed omettendo di considerare che l’entità delle sanzioni - il cui im porto complessivo risulta menzionato nella stessa sentenza impugnata - era ovviamente indicata nell’ordinanza ingiunzione, ha gravato la parte opponente di un onere di allegazione non richiesto, di fatto disapplicando l’art. 11 della l. n. 689 del 1981, il quale stabilisce i parametri da osservare per la determinazione in concreto della sanzione, nonché disatteso l’orientamento giurisprudenziale secondo cui «Nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misuradelle stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l’entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l’esistenza di alcune di esse; egli, inoltre, non è chiamato a controllare la motivazione dell’ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all’effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall’art. 11 della l. n. 689 del 1981»(così Cass. 15/06/2020, n. 11481 ) ; la sentenza, quindi, avrebbe dovuto esaminare secondo i parametri di legge l’entità della sanzione di cui era stata chiesta la riduzione, sicché, con riguardo a tale profilo, la predetta sentenza va cassata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM dichiara inammissibile il primo e il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 34781-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], anche in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 74, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO Oggetto R.G.N. 34781/2019 Cron. Rep. Ud. 12/07/2023 CC STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2729/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/05/2019 R.G.N. 2817/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Benevento con la quale era stata rigettata l’opposizione proposta da “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” avverso l’ordinanza ingiunzione n. 534 del 2012,per un importo di € 39.030,80, emessa dalla Direzione territoriale del lavoro di Ravenna a carico della società, per violazione dell’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, conv. dalla l. n. 73 del 2002, come modificato dall’art. 36 bis, comma 7, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, nonché dell’art. 4 bis, comma 2, del d.lgs. n. 181 del 2000, come sostituito dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 2002, in ragione dell’impiego di alcuni lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e della mancata consegna ai medesimi, all’atto dell’assunzione, del contratto individuale di lavoro; per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, in persona del legale rapp.te p.t. sig.ra [OSCURATO:PERSONA], e quest’ultima personalmente, affidato a tre motivi, illustrati con memoria; il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro e l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di N apoli hanno resistito con controricorso; il P.G. non ha formulato richieste; chiamata la causa all’adunanza camerale del 12 luglio 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.). Considerato che: con il primo motivo , le ricorrenti - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 della l. n. 689 del 1981, 10, comma 3, del d.lgs. n. 368 del 2001, 36 bis, comma 7, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, anche in relazione agli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 93 del ccnl Turismo e pubblici esercizi del 20 febbraio 2010, anche in relazione agli artt. 1362 e ss. c.c., mancata ammissione dei mezzi istruttori, violazione degli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c., 421 c.p.c., 437 c.p.c., in relazione agli artt. 2697 c.c. e 24 Cost., nonché omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ed omesso esame di fatti decisivi per il giudizio - si dolgono che il giudice del gravame: a) abbia disatteso i principi in materia di distribuzione dell’onere della prova in materia, ritenendo essenzialmente sussistenti i fatti costitutivi dell’infrazione solo sulla base di quanto risultante nel verbale di accertamento; b) abbia omesso di considerare che, nel caso di specie, la comunicazione al centro dell’impiego dell’avvenuta assunzione poteva essere effettuata nei cinque giorni, trattandosi di assunzioni di lavoratori “extra” ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 368 del 2001; c) abbia escluso, in violazione dell’art. 93 del ccnl applicabile al rapporto, che tra i “servizi speciali” per i quali è consentita l’assunzione diretta di manodopera per una durata non superiore a tre giorni potesse rientrare l’attività prestata in occasione di un banchetto nuziale domenicale; d) non abbia ammesso esse ricorrenti a provare che le assunzioni erano state effettuate ai sensi del citato art. 10 del d.lgs. n. 368 del 2001 (in particolare con il seguente capitolo di prova: “Trattavasi peraltro nella gran parte di invitati al matrimonio della cognata dell’amministratrice della società opponente che vista la quantità di invitati si adoperavano per collaborare per la buona riuscita del banchetto”); e) abbia attribuito rilevanza - nel giudicare legittima la maxisanzione applicata - alla mancata registrazione sui libri matricola e alla mancata denuncia degli assicurati, pur essendo detti adempimenti ormai abrogati, nonché alla mancata consegna ai lavoratori della dichiarazione di assunzione, nonostante per detta infrazione fosse stata applicata con la medesima ordinanza ingiunzione la diversa e contestuale sanzione prevista dall’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003; con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 689 del 1981, anche in relazione agli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., 116 c.p.c. e 24 Cost. - lamentano che il predetto giudice abbia ravvisato, senza motivare alriguardo, l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 3 della citata l. n. 689 del 1981 per l’applicabilità della sanzione amministrativa; con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 18 e 23 della l. n. 689 del 1981, in relazione agli artt. 36 bis, comma 7, del d.l. n. 223 del 2006, 19, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, 115 c.p.c. e 116 c.p.c. - si dolgono che la Corte territoriale - nell’affermare che «Quanto alla riduzione al minimo della misura delle sanzioni,l’appello è assolutamente generico: non vengono nemmeno indicate l’entità delle sanzioni applicate e quelle auspicabili a seguito dell’invocata riduzione»- abbia trascurato di considerare che nell’atto di appello era stata indicata nella premessa in fatto l’entità delle sanzioni applicate con l’ordinanza ingiunzione e che era stato ribadito che sussistevano le condizioni per ridurre la sanzione al minimo edittale, che è quello risultante dalla disposizione di legge in materia. Ritenuto che: il primo motivo, nella sua complessiva articolazione, presenta profili di inammissibilità, in quanto formulat o in modo tale da rendere impossibile l ’ operazione di interpretazione e sussunzione delle censure, denunciand o violazioni di legge o di contrattoe vizi di motivazione senza che nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragion i poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabilepromiscuità (cfr., in tema, Cass.6/07/2023, n. 19166); senza contare che, con riguardo al motivo stesso -il quale, per lo più, si risolve in una critica alla motivazione della sentenza -, opera la preclusione derivante dalla c.d. “doppia conforme”, in difetto di dimostrazione, da fornirsi dallericorrenti, che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello siano state tra loro diverse (cfr., sul punto, tra le altre, Cass.22/12/2016, n. 26774; in senso conforme, da ultimo, v. Cass. 28/02/2023, n. 5947); inoltre, il motivo in questione finisce per sollecitare un riesame dell’accertamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità, in quanto «spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all’uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni, non essendo il giudizio di Cassazione strutturato quale terzo grado di merito nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame» (cfr. Cass. 4/07/2023, n. 18939; cfr., altresì, Cass. 26/09/2018, n. 23153, ove è affermato che «Il cattivo esercizi o del potere di apprezzament o delle prove non legalida parte del giudice di merito non d à luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazion e , non essendo inquadrabile nel paradigm a dell ’ art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - che attribuisc e rilievo all ’ omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenz a o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussion e tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizi o - , né in quello del precedenten. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, c.p.c. - d à rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazion e di legge costituzionalmente rilevante»); in particolare, il giudice di merito ha plausibilmente valorizzato, al fine dell’accertamento delle infrazioni contestate, il verbale ispettivo, dal quale risultava l a riscontratapresenza di dieci lavoratori (peraltro tutti sentiti nell’immediatezza dei fatti), intenti al lavoro in sala e in cucina, i quali indossavano grembiuli o divise da lavoro con il logo della società; sicché deve ritenersi che il predetto giudice abbia implicitamente escluso l’ipotesi dell’imprevedibilità dell’assunzione dei lavoratori in questione, ragionevolmente incompatibile sia con l’utilizzo di un numero così consistente di divise, non certo reperite il giorno stesso dell’assunzione - né verosimilmente già pronte e disponibili in ragione di un ipotetico e futuro impiego -, sia con la necessità di uso delle divise in questione,ove il personale fosse stato effettivamente per lo più costituito -come indicato nel capitolo di prova di cui si è lamentata la mancata ammissione - da invitati al matrimonio della cognata dell’amministratrice della società; il secondo motivo è altresì inammissibile, poiché la valutazione della sussistenza della buona fede costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione, il cui esame è nel caso precluso per via della operatività -come sopra già evidenziato - della cd. “doppia conforme”; senza cont are che il motivo in questione è incentrato, nella sostanza, sulla asserita legittimità della condotta della società, per come visto esclusa dal giudice di appello, anche sul rilievo della «incredibile affermazione, ribadita anche in appello, che il 18.9.2011 partecipò all’evento un numero imprevisto di invitati tale da costringere la società all’assunzione di dieci lavoratori irregolari»; va invece accolto il terzo motivo, poiché il giudice del gravame, nell’affermare che «Quanto alla riduzione al minimo della misura delle sanzioni, l’appello è assolutamente generico: non vengono nemmeno indicate l’entità delle sanzioni applicate e quelle auspicabili a seguito dell’invocata riduzione», ed omettendo di considerare che l’entità delle sanzioni - il cui im porto complessivo risulta menzionato nella stessa sentenza impugnata - era ovviamente indicata nell’ordinanza ingiunzione, ha gravato la parte opponente di un onere di allegazione non richiesto, di fatto disapplicando l’art. 11 della l. n. 689 del 1981, il quale stabilisce i parametri da osservare per la determinazione in concreto della sanzione, nonché disatteso l’orientamento giurisprudenziale secondo cui «Nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misuradelle stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l’entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l’esistenza di alcune di esse; egli, inoltre, non è chiamato a controllare la motivazione dell’ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all’effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall’art. 11 della l. n. 689 del 1981»(così Cass. 15/06/2020, n. 11481 ) ; la sentenza, quindi, avrebbe dovuto esaminare secondo i parametri di legge l’entità della sanzione di cui era stata chiesta la riduzione, sicché, con riguardo a tale profilo, la predetta sentenza va cassata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. PQM dichiara inammissibile il primo e il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata e
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