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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 15974/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24091-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente avverso la sentenza n. 4560/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 24091 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -2- Premesso che:

1. la Ctr della Calabria, con la sentenza in epigrafe, riteneva congruamente motivati e quindi legittimi gli avvisi di pagamento TOSAP degli anni 2009-2012, emessi dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per abusiva occupazione di suolo comunale come risultante da plurimi verbali di accertamento della polizia municipale;

2. il contribuente lamenta violazione dell'art.7 della 1.212/2000 e dell'art.1, comma 162 della 1.296/2006 per non avere la CTR invalidato gli avvisi malgrado gli stessi non recassero in allegato e non riproducessero i verbali suddetti, mai notificati ad esso contribuente, né il testo del regolamento comunale e della tariffa richiamati nei medesimi avvisi a base della liquidazione degli importi pretesi dall'amministrazione;

3. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso;

4. il contribuente ha depositato memoria con cui, oltre ad insistere nel ricorso, rileva che in altre vicende asseritamente simili a quella che occupa, riguardanti altri avvisi TOSAP del Comune di [OSCURATO:PERSONA], vi sono state decisioni della CTP di [OSCURATO:PERSONA] che hanno "cassato i provvedimenti impugnati" e che sono passate in giudicato; considerato che:

1. va in primo luogo premesso che nessun effetto di giudicato possono avere le sentenze evocate in memoria, rese tra terzi (art. 2909 c.c.);

2. il ricorso è infondato.

L'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 ("Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente") stabilisce che "Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.

Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama".

L'arti, comma 162 della 1.27 dicembre2006,n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) stabilisce che

162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Gli avvisi devono contenere, altresì', l'indicazione dell'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorità' amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità', del termine e dell'organo giurisdizionale cui e' possibile ricorrere, nonché' il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo".

E' stato precisato che "In tema di accertamento, l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di allegare al relativo avviso gli atti indicati nello stesso deve essere inteso in relazione alla finalità "integrativa" delle ragioni che giustificano l'emanazione dell'atto impositivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della

I. n. 241 del 1990, sicché detto obbligo riguarda i soli atti che non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale nell'avviso stesso, con esclusione, peraltro, di quelli cui l'Ufficio abbia fatto comunque riferimento, i quali, pur non facendo parte della motivazione, sono utilizzabili ai fini della prova della pretesa impositiva" (Sez. 5 -, ordinanza n.24417 del 05/10/2018).

Nel caso di specie, come emerge dalla lettura dell'avviso riprodotto nel ricorso per cassazione, l'avviso fa riferimento ai verbali della polizia municipale di constatazione dell'occupazione abusiva, senza che, tuttavia, questi verbali integrino la motivazione dell'avviso essendo la motivazione -sotto il profilo del presupposto di fatto della determinazione amministrativa- immediatamente espressa dall'indicazione -nell'avviso- delle dimensioni dell'area occupata e della durata dell'occupazione.

Quanto poi alla mancata allegazione o riproduzione delle delibere comunali relative all'applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe, "non rientrano tra i documenti che debbono essere allegati agli avvisi di accertamento, atteso che si tratta di atti amministrativi di carattere generale che sono a disposizione del pubblico e vengono pubblicati con affissione all'albo pretorio (Sez. 5, Sentenza n. 3551 del 22/02/2005).

Orbene, l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono, ripetesi, conoscibili (principio enunciato da Sez. 5, Sentenza n. 9601 del 13/06/2012 in tema di ICI, ma estensibile in via generale anche alle altre imposte comunali);

2. il ricorso deve essere pertanto rigettato;

3. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al Comune di [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €1400,00, oltre spese forfetarie, accessori ed C 200,00 per esborsi; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 p5 :j dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presuppostivper il pagamento, a carico dell:a. ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio tenuta con modalità

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24091-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente avverso la sentenza n. 4560/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 24091 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- Premesso che: 1. la Ctr della Calabria, con la sentenza in epigrafe, riteneva congruamente motivati e quindi legittimi gli avvisi di pagamento TOSAP degli anni 2009-2012, emessi dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per abusiva occupazione di suolo comunale come risultante da plurimi verbali di accertamento della polizia municipale; 2. il contribuente lamenta violazione dell'art.7 della 1.212/2000 e dell'art.1, comma 162 della 1.296/2006 per non avere la CTR invalidato gli avvisi malgrado gli stessi non recassero in allegato e non riproducessero i verbali suddetti, mai notificati ad esso contribuente, né il testo del regolamento comunale e della tariffa richiamati nei medesimi avvisi a base della liquidazione degli importi pretesi dall'amministrazione; 3. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; 4. il contribuente ha depositato memoria con cui, oltre ad insistere nel ricorso, rileva che in altre vicende asseritamente simili a quella che occupa, riguardanti altri avvisi TOSAP del Comune di [OSCURATO:PERSONA], vi sono state decisioni della CTP di [OSCURATO:PERSONA] che hanno "cassato i provvedimenti impugnati" e che sono passate in giudicato; considerato che: 1. va in primo luogo premesso che nessun effetto di giudicato possono avere le sentenze evocate in memoria, rese tra terzi (art. 2909 c.c.); 2. il ricorso è infondato. L'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 ("Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente") stabilisce che "Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama". L'arti, comma 162 della 1.27 dicembre2006,n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) stabilisce che 162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì', l'indicazione dell'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorità' amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità', del termine e dell'organo giurisdizionale cui e' possibile ricorrere, nonché' il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo". E' stato precisato che "In tema di accertamento, l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di allegare al relativo avviso gli atti indicati nello stesso deve essere inteso in relazione alla finalità "integrativa" delle ragioni che giustificano l'emanazione dell'atto impositivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della I. n. 241 del 1990, sicché detto obbligo riguarda i soli atti che non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale nell'avviso stesso, con esclusione, peraltro, di quelli cui l'Ufficio abbia fatto comunque riferimento, i quali, pur non facendo parte della motivazione, sono utilizzabili ai fini della prova della pretesa impositiva" (Sez. 5 -, ordinanza n.24417 del 05/10/2018). Nel caso di specie, come emerge dalla lettura dell'avviso riprodotto nel ricorso per cassazione, l'avviso fa riferimento ai verbali della polizia municipale di constatazione dell'occupazione abusiva, senza che, tuttavia, questi verbali integrino la motivazione dell'avviso essendo la motivazione -sotto il profilo del presupposto di fatto della determinazione amministrativa- immediatamente espressa dall'indicazione -nell'avviso- delle dimensioni dell'area occupata e della durata dell'occupazione. Quanto poi alla mancata allegazione o riproduzione delle delibere comunali relative all'applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe, "non rientrano tra i documenti che debbono essere allegati agli avvisi di accertamento, atteso che si tratta di atti amministrativi di carattere generale che sono a disposizione del pubblico e vengono pubblicati con affissione all'albo pretorio (Sez. 5, Sentenza n. 3551 del 22/02/2005). Orbene, l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono, ripetesi, conoscibili (principio enunciato da Sez. 5, Sentenza n. 9601 del 13/06/2012 in tema di ICI, ma estensibile in via generale anche alle altre imposte comunali); 2. il ricorso deve essere pertanto rigettato; 3. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al Comune di [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €1400,00, oltre spese forfetarie, accessori ed C 200,00 per esborsi; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 p5 :j dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presuppostivper il pagamento, a carico dell:a. ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio tenuta con modalità
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