CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 26350/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12098-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], a Roma in [OSCURATO:PERSONA], n.1, che lo rappresenta e difende insieme all’avv. [OSCURATO:PERSONA], con giusta procura presente in atti; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -intimato- avverso la sentenza n. 269/2016 della [OSCURATO:PERSONA] GIULIA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ricorre per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], n. 269/2016, dep. il [OSCURATO:DATA_NASCITA] che, in controversia su impugnazione di tre avvisi di accertamento (relativi ad IRES anni 2006 - 2007 - 2008), in base ai quali l’Agenzia delle entrate rilevava la natura simulatoria, fittizia e fraudolenta di contratti e operazioni bancarie, ha rigettato l’appello della società contribuente, confermando la decisione di prime cure. La CTP, investita dalla causa, aveva rigettato il ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] ritenendo che i contratti posti in essere erano simulati e nulli perché privi di causa. La società contribuente impugnava la sentenza dinanzi alla CTR, che, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato l’appello, riconoscendo il carattere simulatorio degli accordi stipulati la natura fraudolente delle operazioni, volte esclusivamente a realizzare un precostituito “risparmio fiscale”. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Considerato che: In data 16 marzo 2023 la società ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, dichiarando che in pendenza di giudizio aveva presentato istanza di definizione agevolata delle controversie tributarie, come previsto dal D.L. 119/2018, convertito nella L. 136 del 2018; la domanda è stata accolta dall’Agenzia delle entrate ed è stato corrisposto quanto dovuto; l’Agenzia delle entrate non ha presentato diniego nel termine di legge del 31/07/2020 ed ha concordato per il perfezionamento della definizione. È pertanto venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversi a oggetto del presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA] dichiara conseguentemente estinto il giudizio e cessata la materia del contendere, rimanendo le spese a carico della parte che le ha anticipate. Non ricorrono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità del ricorso èsopravvenuta (Cass. n. 23175 del 2015). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 6 del D.L. 1