CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2024
Cassazione n. 23099/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15142/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Chia- rello(PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato presso la Cancelleria della Cortedi Cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] di Ri- scossioneS.p.a . , in persona del Direttore pro tempore, rappresen- tata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma,via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – Oggetto:comunicazione preventiva iscrizione ipo- tecaria -cartelledi paga- mento-prescrizione e contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore ; –intimata – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Ve- neto, sez. staccata di Verona, n. 21/9/2021 depositata in data 4/01/2021,non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 2 aprile 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto , sez.staccata di Verona, è stato rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] lianoPasini avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- vincialedi Verona n. 305/01/15 , che ha rigettato il ricorso introdut- tivodel contribuente volto ad ottenere l’annullamento della comuni- cazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 12276201400001003000. L’agente della riscossione, per conto dell’Agenzia delle Entrate , ha notificatoin data 1.12.2014 al contribuente, a seguito della cancel- lazionedella omonima ditta individuale dalla Camera di Commercio diVerona in data 18.1.2001, la suddetta comunicazione preventiva diiscrizione ipotecaria scaturente dal mancato pagamento di alcune cartelledi pagamento notificate negli anni 2000 - 5. Inricorso si legge che si tratt a delle seguenti cartelle pagamento: n.12220000055953313000 notificata il 24/10/2000 relativa al pe- riodod’imposta 1994 per euro 4.242,50; n.12220010082667643000 notificata il 27/03/2001 relativa al pe- riodod’imposta 1996 per un totale di euro 39.417,52; n.12220010082667744000 notifica ta in data 19/03/2001 relativa al periodod’imposta 1996 per un totale di euro 1.326,92; n.12220020035458806000 notifica ta il 6/7/2002 relativa al periodo d’imposta1996 per un totale di euro 2.199,75;n.12220030016628814000 notifica ta in data 19/04/2003 relativa al periodo d’imposta 1998 recante un importo totale di euro 115.304,48; n.12220031004075823000 notifica ta il 20/12/2003 relativa al pe- riodod’imposta 1997 per un total e di euro 6.194,86; n. 12220050028081625000 notifica ta il 2/07/2005 relativa al pe- riodod’imposta 2000 per un totale di euro 113.510,85. Avversola sentenza d’appello propone ricorso per cassazione il con- tribuente,affidato a due motiv i , che illustra con memoria . L ’agente dellariscossione replica con controricorso mentre l’Agenzia delle en- traterimane intimata . Consideratoche: 1. I n via preliminare allo scrutinio delle censure va esaminata ed accolta l’eccezione avanzata in controricorso , e di cui prende atto anchela memoria illustrativa del contribuente, di estinzione parziale delgiudizio ex art.4 comma 1 d.l. n.119/2018, convertito in legge n.136/2018,con riferimento alla partita di ruolo relativa alla cartella n.12220010082667744000 notificata in data 19/03/2001 relativa al periodo d’imposta 1996 . A pag.5 del controricorso si legge che « i corrispondenticrediti, ad oggi in discussione, risultano integralmente scaricati» e , conseguentemente , dev’essere dichiarata la parziale cessazionedella materia del contendere con riferimento alla partita suddetta. 2.Inoltre, sempre in via preliminare, ai fini dell’art.4 commi 4 - 6 d.l. n.41/2021,va dato atto che non risultano dagli atti definite le pa r ti t e diruolo di cui alle cartelle di importo inferiore a 5.000 euro con con- seguente impossibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere in parte qua, del resto prospettata dall’agente a pag.6 delcontroricorso come mera eventualità da verificare . Per tanto , sulla basedelle risultanze agli atti , non integrate da alcuna delle parti a n- teriormenteall’adunanza camerale, non può essere dichiarata la ces- sazione parziale della materia del contendere in relazione al d.l. n.41/2021 quanto ad ulteriori partite di ruolo , come ritiene parte contribuentenella memoria illustrativa, e devono essere esaminate lesingole censure . 3. Il primo motivo di ricorso prospetta , in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. , la v iolazione o falsa applicazione dell’art.2946 c od . c iv . e degli artt. 20 e 24 del d .lgs. n.472/1997 per averla C.T.R. erroneamente applicato il termine di prescrizione de- cennale alle sanzioni irrogate contestualmente ai tributi di cui all’elencodella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria . 4.Il motivo è fondato . [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dare continuità alla giu- risprudenza di Sezione (cfr. ad es. sentenza Cass. Sez.5, n. 2044 del 2023 ) con riferimento ai termini di prescrizione deicrediti tributari secondo la quale « La stessa sentenza delle Se- zioniUnite (…) (Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397) (…) affermail principio secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo,o comunque di riscossione coattiva, [e] produce l'effetto so- stanzialedella irretrattabilit ̀ del credito, ma non modifica il termine diprescrizione del credito oggetto della cartella, termine che ove non assoggettatoa prescrizione breve, rimane quello prescrizionale or- dinario(Cass., Sez. VI, 16 dicembre 2020, n. 28846; Cass., Sez. V, 27 novembre 2020, n. 27188; Cass., Sez. V, 3 novembre 2020, n. 24278;Cass., Sez. VI, 17 dicembre 2019, n. 33266; Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2019, n. 32308; Cass., Sez. V, 9 febbraio 2007, n. 2941),secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte. ». L’adozione della cartella di pagamento è dunque neutra rispetto ai termini di prescrizione applicabili ai crediti da essa portati, salvo il profilo dell’actio iudicati che nella fattispecie non viene in essere.Inoltre, il termine di prescrizione decennale vale per la sorte capitale dell’obbligazione tributaria, fatta eccezione per le norme speciali che non sono individuate né invocate da alcuna delle parti nella fattispe- cie. 5. Ciò detto, e va anche rammentato in accordo con la citata giuri- sprudenza della Sezionecome, quanto alle sanzioni accessorie all’ob- bligazione tributaria, « Dispone l’art. 20, comma 3, d. lgs. n. 472/1997 che “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedi- mento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento”. La norma, sostanzialmente rima- sta immutata nel tempo, prevede al primo comma anche un analogo termine di decadenza di cinque anni (31 dicembre del quinto anno successivo in cui èavvenuta la violazione o diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi). Come osservatosi in dottrina, l’art. 20 d. lgs. n. 472/1997 costituisce norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie o, più̀ precisamente, disciplina unitaria della decadenza, come della prescrizione dei crediti derivanti dall’irrogazione di san- zioni tributarie, affidata a una specifica norma di legge. Il legislatore ha mantenuto l’impostazione tradizionale in tema di prescrizione di sanzioni (gì̀ disciplinata dall’art. 17, comma 1, della L. 7 gennaio 1929, n. 4, che prevedeva la prescrizione quinquennale della riscos- sione delle “pene pecuniarie”), assoggettando la prescrizione delle sanzioni tributarie a una disciplina autonoma rispetto ai crediti na- scenti dal rapporto tributario». 6. Inoltre, sempre quanto alle sanzioni, è condivisibile l’insegna- mento di Cass., Sez. U., 10 dicembre 2009, n. 25790 ( conf. Cass., Sez. V, 9 agosto 2016, n. 16730), secondo il quale l’art. 24 d.lgs. n. 472/1997 non prevede una espressa norma che disciplini la prescri- zione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni. In caso di noti- fica di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescri- zione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per san- zioni èquello quinquennale, cos ̀ come previsto dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, Cass., Sez. V, 22 luglio 2011, n. 16099), decorrendo la prescrizione dall'iscrizione a ruolo del credito e cioèdall'emissione dell'atto di irrogazione della (allora) soprattassa (Cass., Sez. V, 7 novembre 2011, n. 20600). Tale principio èstato ribadito dalle men- zionate Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U., n. 23397/2016, cit.), secondo cui le sanzioni, soggette a prescrizione quinquennale, possono al più beneficiare dell’effetto dell’allungamento delle pre- scrizioni brevi in forza dell’actio iudicati a termini dell’art. 2953 cod. civ.; principio, questo, radicato nella giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto esaustiva la disciplina prescrizionale di diritto spe- ciale dell’art. 20 d. lgs. n. 472/1997, stante il carattere speciale dell’illecito tributario (Cass., Sez. V, 2 ottobre 2000, n. 12989). Questa disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tributarie è stata ritenuta conforme al sistema e alle norme di con- tabilit̀ pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova «fondamento nei vincoli di compe- tenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l'amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscos- sione, tenendo conto anche delleproprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione). Di converso, come osservato in dottrina, la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa.Soccorre sul tema, inoltre, l’interpretazione data dallo stesso Ufficio nella Circolare Ministero delle Finanze del 10 luglio 1998 n. 180, se- condo cui il diritto alla riscossione delle sanzioni, quali che siano gli atti di contestazione o di irrogazione, si prescrive nel termine di cin- que anni (”il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si pre- scrive nel termine di cinque anni”). Il regime prescrizionale, in quanto generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio, non pù , pertanto, essere limitato alle sole sanzioni non contestuali all’atto impositivo e costituisce principio generale dell’ordinamento. Ń si ravvisa sul tema alcun contrasto nella giurisprudenza di questa Corte. 7.La giurisprudenza sopra richiamata delinea un quadro approfon- ditoe condivisibile e, dal momento che vi è necessità di tener distinto iltermine di prescrizione decennale relativo alla sorte capitale og- gettodell’obbligazione tributaria da quello quinquennale afferente le sanzioni, profilo di cui il giudice del merito non ha tenuto conto, è fondatala censura proposta . 8. Con il secondo motivo di ricorso , in relazione all’art.360, primo comman.3 cod. proc. civ., viene dedotta la v iolazione o falsa appli- cazionedegli artt.2946 e 2948 n.4 c od . c iv ., in quanto l’impugnata sentenzaha erroneamente applicato agli interessi da ritardato paga- mento il termine di prescrizione decennale in luogo di quello quin- quennaleprevisto per i tributi erariale cui accedono. 9.Il motivo è fondato. Quanto agli interessi , il citato orientamento giurisprudenzialedella Sezione cui il Collegio intende da re continuità, hastabilito che , a differenza delle sanzioni relative a violazioni tri- butarie,le quali si nutrono di una disciplina speciale in ambito tribu- tario,la prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tri- butarie è regolata – secondo la giurisprudenza largamente preva- lentedi questa Corte - da una norma di diritto comune quale l’art. 2948,n. 4, cod. civ., secondo cui l’obbligazione relativa agli interessi rivestenatura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzatotermine di prescrizione quinquennale fissato dalla sud- detta disposizione (Cass., Sez. VI, 14 settembre 2022, n. 27055; Cass., Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13258; Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, 24 gennaio 2022, n. 1980; Cass., Sez.V, 3 ottobre 2021, n. 31283; Cass., Sez. V, 15 ottobre 2020, n.22351; Cass., Sez. V, 10 luglio 2020, n. 20955; Cass., Sez. V, 27 novembre2019, n. 30901; Cass., Sez. VI, 25 luglio 2014, n. 17020; Cass.,Sez. V, 14 marzo 2007, n. 5954; in termini analoghi Cass., Sez. II, 27 novembre 2009, n. 25047; Cass., Sez. III, 21 marzo 2013,n. 7127) . 10.[OSCURATO:PERSONA] non ignora che i n passato nella stessa giurisprudenza diquesta Corte si sono ravvisati in alcuni casi gli estremi per l’appli- cazionedella prescrizione ordinaria in materia di interessi, ove si è ritenutoche la prescrizione quinquennale, prevista dall ’ art. 2948, n. 4, cod. civ. possa essere applicata ai soli interessi accessori a una obbligazione principale di natura periodica o di durata, laddove in caso di interessi dovuti per una prestazione unitaria o, comunque eseguibileuno actu , si applicherebbe la prescrizione decennale ordi- naria(cfr. Cass., Sez. V, 16 settembre 2005, n. 18432, seguita acri- ticamenteda Cass., Sez. V, 20 maggio 2021, n. 13815); giurispru- denza(rimasta comunque isolata) applicata da questa Corte anche intema di interessi da ritardato pagamento del prezzo dell’appalto aisensi dell’art. 33 e ss. pro tempore d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (Cass., Sez. III, 1° luglio 2005, n. 14080, Cass., Sez. I, 9 ottobre 2012,n. 17197, Cass., Sez. I, 3 novembre 2016, n. 22276) e di ciò vatenuto conto ai fini del regolamento delle spese di lite . 11.In accoglimento del ricorso, l a sentenza impugnata va cassata conrinvio al giudice del merito, in diversa composizione, per i sud- dettiprofili, oltre che per il regolamento delle spese di lite. P.Q.M. LaCorte: dichiaracessata la materia del