CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 luglio 2025
Cassazione n. 10803/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso diAdriani [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso, letta per il ricorrente la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Conordinanza in data 10 novembre 2025 il Tribunale del riesame di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Roma in data 18 luglio 2025 nell’ambito di un procedimento per violazione degli art. 452-quaterdecies cod. pen. e 256, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 152 del 2006. 2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge perché erroneamente era stato ritenuto il suo difetto di interesse ad agire. Sostiene, invece, che il dissequestro dell’area, funzionale alla rimessione in pristino, gli consentirebbe, da un lato, di evitare o di ridurre le azioni risarcitorie per difetto di custodia dei beni e, dall’altro, di ottenere, nel successivo processo, un trattamento sanzionatorio più mite e l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame ha accertato che il ricorrente non è titolare di nessuno dei beni di cui chiede il dissequestro, di cui peraltro molti sono stati già restituiti agli aventi diritto. Nel ricorso l’[OSCURATO:PERSONA], che riconosce il suo difetto di legittimazione ad agire, insiste tuttavia sull’interesse concreto e attuale come locatario a liberare il deposito per non incorrere in azioni risarcitorie dei suoi clienti e, in prevenzione, per ottenere un trattamento sanzionatorio più mite, essendosi adoperato spontaneamente ed efficacemente, prima del giudizio, per elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato. Sennonché né l’una né l’altra ragione sono idonee a sostenere la pretesa. Quanto alla prima, il Tribunale del riesame ha osservato infatti che il contratto di locazione è risolto e che i titolari dei beni ne hanno ottenuto la restituzione mentre ci sono altri beni di cui è ancora incerta la titolarità. Non sussiste dunque l’interesse a impugnare, interesse che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. In altri termini, l'indagato o l'imputato deve reclamare una relazione specifica con la cosa, in quanto il gravame deve essere funzionale a un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante (ex plurimis, tra le più recenti, Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098 – 01). Non vale, in senso opposto, adombrare l’esposizione al rischio di un’eventuale richiesta risarcitoria.Quanto alla seconda, si evidenzia che il ricorrente non ha denunciato un’omessa pronuncia del Tribunale del riesame che non ne ha fatto menzione, per cui il motivo appare nuovo. In ogni caso, va ribadito che l’interessato può chiedere un’autorizzazione temporanea ad accedere ai luoghi per il relativo sgombero sotto il controllo diretto della polizia giudiziaria, ciò che è di competenza del giudice dell’esecuzione (ex plurimis, tra le più recenti, Sez. 3, n. 39275 del 12/06/2018, Cacciapuoti, Rv. 273753 – 01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della C