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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 19807/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'ingente quantità di droga importata, è inammissibile, trattandosi di accertamento di merito non illogicamente motivato e riproducendosi in questa sede le medesime doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici e adeguata motivazione, con la quale il ricorrente neppure integralmente si confronta; ed invero, la sentenza ha ricostruito il concorso dell'imputato, e del suo complice Reccia, con altri correi, rimasti ignoti, che avevano trasportato via mare lo stupefacente poi rinvenuto e sequestrato (pari a 2.322 Kg. di marjuana, da cui potevano ricavarsi 9.909.034 dosi), indipendentemente dalla destinazione finale ad ulteriori terzi intermediari; Klosi e Reccia, del resto, secondo quanto accertato dai giudici di merito avevano anche il compito di rifornire l'imbarcazione di carburante, donde, comunque, la non illogicità del loro ritenuto concorso rispetto all'intera illecita operazione; Considerato che è inammissibile anche il secondo motivo, avendo la sentenza ritenuto che non vi fossero ragioni per operare un diverso giudizio di bilanciamento tra le circostanze di opposto segno - dal primo giudice ritenute in termini di equivalenza - senza che il ricorrente alleghi di aver dedotto con l'appello specifici elementi, non valutati dalla Corte territoriale, che avrebbero dovuto indurre ad un giudizio in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche su un'aggravante ad effetto speciale dal così elevato disvalore penale per il quantitativo di droga nella specie fatto oggetto di contestazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'ingente quantità di droga importata, è inammissibile, trattandosi di accertamento di merito non illogicamente motivato e riproducendosi in questa sede le medesime doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici e adeguata motivazione, con la quale il ricorrente neppure integralmente si confronta; ed invero, la sentenza ha ricostruito il concorso dell'imputato, e del suo complice Reccia, con altri correi, rimasti ignoti, che avevano trasportato via mare lo stupefacente poi rinvenuto e sequestrato (pari a 2.322 Kg. di marjuana, da cui potevano ricavarsi 9.909.034 dosi), indipendentemente dalla destinazione finale ad ulteriori terzi intermediari; Klosi e Reccia, del resto, secondo quanto accertato dai giudici di merito avevano anche il compito di rifornire l'imbarcazione di carburante, donde, comunque, la non illogicità del loro ritenuto concorso rispetto all'intera illecita operazione; Considerato che è inammissibile anche il secondo motivo, avendo la sentenza ritenuto che non vi fossero ragioni per operare un diverso giudizio di bilanciamento tra le circostanze di opposto segno - dal primo giudice ritenute in termini di equivalenza - senza che il ricorrente alleghi di aver dedotto con l'appello specifici elementi, non valutati dalla Corte territoriale, che avrebbero dovuto indurre ad un giudizio in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche su un'aggravante ad effetto speciale dal così elevato disvalore penale per il quantitativo di droga nella specie fatto oggetto di contestazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D
Sentenza Cassazione n. 19807/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris