CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 18352/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 11/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in preambolo, in data 11 maggio 2022, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Cagliari dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l'istanza di affidamento in prova ex art. 94 dpr n. 309 del 1990, proposta da [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che essa costituisse mera riproposizione, basata sui medesimi elementi, di altra già disattesa quattro mesi addietro e, segnatamente, il 18 gennaio 2022. 2. Il condannato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla scda di un unico motivo, con cui deduce l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, la nuova istanza non poteva considerarsi meramente reiterativa di altra precedente, perché ad essa si accompagnava, oltre all'indicazione di una diversa comunità residenziale, anche l'indicazione di circostanze di fatto ulteriori e successive e, segnatamente, il fatto che Collu fosse ormai detenuto in espiazione di pena, che fossero decorsi ulteriori quattro mesi rispetto alla decisione del Tribunale, infine che la pena in concreto espianda fosse divenuta inferiore a sei anni, elemento quest'ultimo la cui mancanza aveva concorso a determinare la prima, sfavorevole decisione. 3. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte pervenute il 7 settembre 2022, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Nel procedimento di sorveglianza il decreto d'inammissibilità può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto con riguardo ad una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata, ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge (Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv. 263970; Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, Borachuk, Rv. 261662; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017). La ratio della decisione in assenza di contraddittorio consiste proprio nella rilevabilità ictu ocull di ragioni che rivelino, alla semplice prospettazione e senza uno specifico approfondimento, la mancanza di fondamento dell'istanza, sicché, ogni qualvolta si pongano problemi di valutazione, quale che sia la loro complessità, deve essere assicurato all'istante il contraddittorio camerale, previsto nei commi successivi del medesimo art. 666 del codice di rito (Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, Stara, Rv. 237712; Sez. 1, n. 24164 del 27/04/2004, Castellano, Rv. 228996). 3. Nella specie, come emerge dalla piana lettura delle due istanze formulate nell'interesse del ricorrente, risulta che la nuova contenesse elementi di sicura rilevanza, anteriormente non prospettati, non solo per quel che concerne la prospettiva di recupero terapeutico del condannato che, nel frattempo, era ormai detenuto in espiazione di pena, ma anche per quanto riguarda l'intervallo temporale tra la precedente decisione reiettiva e la riproposizione dell'istanza stessa (quattro mesi) - apprezzabile e, quindi, idoneo al potenziale dispiegarsi degli effetti rieducativi conseguenziali al trattamento penitenziario (v., sul punto, Sez. 1, n. 2826 del 16/06/1992, Pugliese, Rv. 191556) - e, infine, riguardo all'entità della pena espianda (siccome divenuta inferiore a sei anni). Si tratta di elementi tutti che si atteggiavano a plausibili fattori di novità, tali da imporre la fissazione dell'udienza camerale. 4. Il decreto impugnato deve essere pertanto annullato, con rinvio al Tribunale di sorveglianza competente per la rinnovazione del giudizio. P.T.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza