CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 settembre 1983
Cassazione n. 27998/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/09/1983 avverso l'ordinanza del 17/02/2026 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] F. la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza emessa dal GIP di Varese che aveva applicato nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere in relazione a tre acquisti di stupefacente, ciascuno di circa un chilogrammo di cocaina, che era stato portato presso il suo domicilio da abituali fornitori che trafficavano nel commercio di sostanza stupefacente e che, con riferimento al rifornimento del 13 marzo 2025, aveva determinato l'arresto in flagranza del coindagato Cinturino. Quanto alle esigenze cautelari il giudice distrettuale valorizzava le modalità del reato, caratterizzato da rilevante professionalità, dall'impiego di un linguaggio allegorico che rinviava a pratiche amministrative, dalla costanza dei rifornimenti a domicilio, della rilevante capacità diffusiva dello stupefacente da parte del [OSCURATO:PERSONA] il quale, dal tenore delle conversazioni, palesava di fare fronte agli acquisti con pagamenti in contanti per somme considerevoli senza neppure trattare sul prezzo, indizio di un considerevole giro di affari e di una nutrita clientela, oltre a evidenziare, sotto il profilo soggettivo, una non comune capacità criminale palesata dai collegamenti con il mondo del narcotraffico che erano proseguiti anche dopo l'arresto del proprio fornitore di fiducia Cinturino; circostanza questa che stava a indicare la spiccata propensione del [OSCURATO:PERSONA] a proseguire nell'attività criminosa, nonostante i moniti che gli derivavano dall'arresto del correo. Ribadiva pertanto il giudizio di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, stante l'insufficienza di una misura coercitiva domiciliare, sebbene accompagnata da un controllo elettronico a distanza, considerata la particolare propensione del cautelato a delinquere nel settore degli stupefacenti che avrebbe potuto proseguire anche se sottoposto a detenzione domiciliare. 3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], il quale ha articolato un unico motivo di ricorso. Lamenta vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica con riferimento ai criteri di proporzionalità e di adeguatezza nella selezione della misura da adottare, laddove era stata esclusa la idoneità degli arresti domiciliari presso la abitazione della compagna e con l'impiego di strumenti di controllo a distanza con motivazione meramente tautologica che non indicava le ragioni per le quali la stessa doveva ritenersi inadeguata rispetto alle esigenze di prevenire condotte recidivanti e, in particolare alle ragioni per cui era stata esclusa la idoneità del braccialetto elettronico. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso risulta infondato e deve essere disatteso. Va ricordato, in proposito, che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. In questa prospettiva, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Tale controllo di logicità, comunque, deve rimanere "interno" al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (sez.2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv.276976; Sez.4, n.26992 del 29/05/2013, PM in proc.Tiana, Rv.255460). 2. Infondato è in particolare il motivo di ricorso concernente la sussistenza di esigenze cautelari tali da giustificare l'adozione della misura cautelare in carcere. Del tutto corretto è infatti l'apprezzamento sviluppato in ordine sia alla concretezza sia all'attualità delle esigenze cautelari, in linea con il novum introdotto dalla legge n. 47 del 2015 sul disposto della lettera c) dell'articolo 274 c.p.p. Come è noto, rattualità" dell'esigenza cautelare non costituisce un predicato della sua "concretezza". Si tratta, infatti, di concetti distinti, legati l'uno (la concretezza) alla capacità a delinquere del reo, l'altro (l'attualità) alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa. Il 3Tribunale, difatti, ha congruamente motivato anche in relazione al presupposto dell'attualità, in considerazione del ritenuto attuale inserimento del [OSCURATO:PERSONA] in circuiti criminali legati al traffico di stupefacenti e del pericolo di recidiva desunto dalla gravità, reiterazione e costanza dei reati commessi nel settore del narcotraffico, evidenziando le ragioni da cui ha desunto un'alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie (contesto criminoso plurisoggettivo, costanti collegamenti con soggetti gravitanti nel settore del narco traffico, reiterazione di condotte criminose della stessa specie nel giro di poche settimane e per rilevanti forniture di cocaina). Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l'obbligo motivazionale di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie), così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (sez.3, 24/04/2018, Ruggerini, Rv.273674.01; sez.5, 29/11/2018, Avolio, Rv.277242.01; sez.5, n.12869 del 20/01/2022, Iorfachescu, Rv.282991). In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato, che sull'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo. Le indicate modalità e le caratteristiche della condotta criminosa e i profili afferenti alla personalità del prevenuto (collegamenti con mondo del narcotraffico e in particolare con i soggetti che lo rifornivano con continuità utilizzando un linguaggio convenzionale, modalità di pagamento con somme di denaro in contanti a dimostrazione del consistente giro di affari e della professionalità dell'attività di smercio) costituiscono espressione della concretezza, ma anche dell'attualità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivazione criminosa, e della inadeguatezza di misura meno afflittiva, seppure con strumento di controllo a distanza, in ragione della esigenza di un puntuale monitoraggio del prevenuto rispetto al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, in ragione delle forniture che gli venivano recapitate a domicilio e dell'esistenza di un rilevante giro di affari alimentato da una clientela disponibile e fidelizzata. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigetto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Poiché dalla presente 4decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 -ter, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato articolo 94. P.Q P.Q.M.( )"Q-C / umetta ente o.na rio udizia rio giranfran enazzo 5