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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2021

Cassazione n. 01152/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. del RIESAME di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 14 aprile 2021 dal Tribunale del riesame di Palermo, che ha 'rigettato l'appello promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della Corte di appello di Palermo che aveva respinto la sua richiesta di sostituzione del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, dall'appartamento dove abita insieme alla madre nel Comune di Verona all'abitazione familiare ubicata a Palermo.

Il rigetto del Tribunale del riesame è stato determinato dalla necessità di tenere Reina lontano dal territorio palermitano, dove erano stati commessi i reati a lui addebitati; il predetto -- si legge nel provvedimento impugnato è stato condannato in primo grado, all'esito di rito abbreviato, alla pena di dieci anni e dieci mesi di reclusione quale capo e promotore di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la persona, contro il patrimonio, contro la fede pubblica e contro l'amministrazione della giustizia, nonché di lesioni personali e truffa ai danni delle assicurazioni.

Il presidio cautelare era volto ad evitare che egli potesse riallacciare, stabilendosi nuovamente a Palermo, i contatti con i propri sodalì e reiterare le condotte criminose per le quali è stato condannato.

2. Contro l'anzidetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, che ha affidato le proprie censure ad un unico motivo di ricorso, che lamenta vizio dì motivazione e violazione di legge.

Dopo aver ricostruito la propria vicenda cautelare, il ricorrente sostiene che, in poco meno di due anni di arresti domiciliari, non aveva mai violato le prescrizioni impostegli, nonostante la consistente condanna riportata.

A renderlo meritevole della modifica invocata vi sarebbe anche il corretto comportamento processuale dell'imputato, sintomatico di un percorso di revisione critica del proprio vissuto delinquenziale.

L'ordinanza del Tribunale del riesame sarebbe altresì censurabile in quanto indifferente al periodo di tempo trascorso in misura ed alle precarie condizioni dì salute dell'imputato.

Proprio il decorso del tempo era stato posto a base di una decisione di questa Corte di legittimità, che aveva annullato un provvedimento del Tribunale del riesame relativo al Reina, che, a sua volta, aveva annullato, su appello del pubblico ministero, l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari.

Nel giudizio di rinvio, poi, il Tribunale del riesame aveva respinto l'appello del pubblico ministero.

La prognosi di reiterazione sarebbe fallace — scrive il ricorrente — in quanto congetturale, anche tenuto conto dell'epoca dei fatti, della disarticolazione del sodalizio, nonché del tempo trascorso, della condotta irreprensibile tenuta e dell'assenza di indici predittivi negativi.

Conclude il ricorrente ricordando che, oltre a quelli già noti, si erano aggiunti altri problemi di salute. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto pretende una rielaborazione della vicenda cautelare che è estranea al giudizio di legittimità ed affronta tematiche che non centrano la rado decidendi del provvedimento impugnato.

Occorre innanzitutto precisare che, a dispetto degli accenni che il difensore ha fatto in udienza al concetto di attualità delle esigenze cautelari — che 0,1 apparivano diretti a mettere in discussione la sussistenza stessa della cautela — l'incidente cautelare attivato per conto di Reina, fin dal suo esordio con la presentazione dell'istanza indirizzata alla Corte di appello, concerneva non già la revoca o la sostituzione della misura cautelare con altra meno afflittiva in ragione della elisione o dell'attenuazione delle esigenze cautelari, ma solo la modifica del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari.

Orbene, rispetto a questo tema, il Tribunale del riesame con motivazione immune dai vizi denunziati — ha evidenziato quali siano le ragioni di specialprevenzione per le quali l'unica misura adeguata appare quella degli arresti domiciliari in un luogo distante da Palermo (dove si sono verificati i fatti) ed il ricorrente adduce ragioni di merito, quanto all'epoca dei misfatti ed alla disarticolazione della compagine, che questa Corte non può valutare se non forzando indebitamente i limiti dello scrutinio di legittimità.

Peraltro, al di là del fatto che il ricorso pare travalicare il solco tracciato fin dalla presentazione dell'istanza de libertate alla Corte di appello, neanche giova alle ragioni del ricorrente circa il venir meno del pericolo cautelare ovvero quanto all'inadeguatezza della misura cautelare in applicazione rispetto alle sue condizioni di salute — ma anzi rafforza le conclusioni cui è giunto oggi il Collegio — l'accenno all'altro subprocedimento cautelare che lo ha riguardato.

Quell'incidente cautelare, infatti, era sorto su appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari; era dunque in discussione la sostituzione degli arresti domiciliari alla misura estrema, che è tema ben diverso da quello odierno e che può effettivamente inerire a questioni di incompatibilità con il regime carcerario.

Né in altro senso il provvedimento del Tribunale del riesame — laddove ha respinto le censure dell'organo di accusa circa la sostituzione in bonam partem attuata dal Giudice per le indagini preliminari — milita nel senso auspicato dal ricorrente, ma anzi, la precedente decisione corrobora quella oggi avversata; secondo il Collegio della cautela, infatti, le esigenze cautelari erano adeguatamente soddisfatte dagli arresti domiciliari proprio perché essi erano eseguiti in un luogo distante da Palermo e, nel contempo, erano tutelanti nei confronti del ricorrente e dei suoi disturbi d'ansia, trattandosi del domicilio della madre.

Peraltro, le vicende sanitarie del ricorrente non si comprende quanto possano rilevare rispetto al tema della collocazione in una città piuttosto che in un'altra, non risultando che in quel di Verona l'imputato non possa procurarsi le cure necessarie, anche chiedendo le necessarie autorizzazioni ex art. 284, comma 3, cod. proc. pen. ovvero che non sia affettivamente sostenuto dalla madre.2.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/11/2021.

Il Consigliere estensore Il Presidente f "...\ Paola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. del RIESAME di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 14 aprile 2021 dal Tribunale del riesame di Palermo, che ha 'rigettato l'appello promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della Corte di appello di Palermo che aveva respinto la sua richiesta di sostituzione del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, dall'appartamento dove abita insieme alla madre nel Comune di Verona all'abitazione familiare ubicata a Palermo. Il rigetto del Tribunale del riesame è stato determinato dalla necessità di tenere Reina lontano dal territorio palermitano, dove erano stati commessi i reati a lui addebitati; il predetto -- si legge nel provvedimento impugnato è stato condannato in primo grado, all'esito di rito abbreviato, alla pena di dieci anni e dieci mesi di reclusione quale capo e promotore di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la persona, contro il patrimonio, contro la fede pubblica e contro l'amministrazione della giustizia, nonché di lesioni personali e truffa ai danni delle assicurazioni. Il presidio cautelare era volto ad evitare che egli potesse riallacciare, stabilendosi nuovamente a Palermo, i contatti con i propri sodalì e reiterare le condotte criminose per le quali è stato condannato. 2. Contro l'anzidetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, che ha affidato le proprie censure ad un unico motivo di ricorso, che lamenta vizio dì motivazione e violazione di legge. Dopo aver ricostruito la propria vicenda cautelare, il ricorrente sostiene che, in poco meno di due anni di arresti domiciliari, non aveva mai violato le prescrizioni impostegli, nonostante la consistente condanna riportata. A renderlo meritevole della modifica invocata vi sarebbe anche il corretto comportamento processuale dell'imputato, sintomatico di un percorso di revisione critica del proprio vissuto delinquenziale. L'ordinanza del Tribunale del riesame sarebbe altresì censurabile in quanto indifferente al periodo di tempo trascorso in misura ed alle precarie condizioni dì salute dell'imputato. Proprio il decorso del tempo era stato posto a base di una decisione di questa Corte di legittimità, che aveva annullato un provvedimento del Tribunale del riesame relativo al Reina, che, a sua volta, aveva annullato, su appello del pubblico ministero, l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Nel giudizio di rinvio, poi, il Tribunale del riesame aveva respinto l'appello del pubblico ministero. La prognosi di reiterazione sarebbe fallace — scrive il ricorrente — in quanto congetturale, anche tenuto conto dell'epoca dei fatti, della disarticolazione del sodalizio, nonché del tempo trascorso, della condotta irreprensibile tenuta e dell'assenza di indici predittivi negativi. Conclude il ricorrente ricordando che, oltre a quelli già noti, si erano aggiunti altri problemi di salute. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto pretende una rielaborazione della vicenda cautelare che è estranea al giudizio di legittimità ed affronta tematiche che non centrano la rado decidendi del provvedimento impugnato. Occorre innanzitutto precisare che, a dispetto degli accenni che il difensore ha fatto in udienza al concetto di attualità delle esigenze cautelari — che 0,1 apparivano diretti a mettere in discussione la sussistenza stessa della cautela — l'incidente cautelare attivato per conto di Reina, fin dal suo esordio con la presentazione dell'istanza indirizzata alla Corte di appello, concerneva non già la revoca o la sostituzione della misura cautelare con altra meno afflittiva in ragione della elisione o dell'attenuazione delle esigenze cautelari, ma solo la modifica del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari. Orbene, rispetto a questo tema, il Tribunale del riesame con motivazione immune dai vizi denunziati — ha evidenziato quali siano le ragioni di specialprevenzione per le quali l'unica misura adeguata appare quella degli arresti domiciliari in un luogo distante da Palermo (dove si sono verificati i fatti) ed il ricorrente adduce ragioni di merito, quanto all'epoca dei misfatti ed alla disarticolazione della compagine, che questa Corte non può valutare se non forzando indebitamente i limiti dello scrutinio di legittimità. Peraltro, al di là del fatto che il ricorso pare travalicare il solco tracciato fin dalla presentazione dell'istanza de libertate alla Corte di appello, neanche giova alle ragioni del ricorrente circa il venir meno del pericolo cautelare ovvero quanto all'inadeguatezza della misura cautelare in applicazione rispetto alle sue condizioni di salute — ma anzi rafforza le conclusioni cui è giunto oggi il Collegio — l'accenno all'altro subprocedimento cautelare che lo ha riguardato. Quell'incidente cautelare, infatti, era sorto su appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari; era dunque in discussione la sostituzione degli arresti domiciliari alla misura estrema, che è tema ben diverso da quello odierno e che può effettivamente inerire a questioni di incompatibilità con il regime carcerario. Né in altro senso il provvedimento del Tribunale del riesame — laddove ha respinto le censure dell'organo di accusa circa la sostituzione in bonam partem attuata dal Giudice per le indagini preliminari — milita nel senso auspicato dal ricorrente, ma anzi, la precedente decisione corrobora quella oggi avversata; secondo il Collegio della cautela, infatti, le esigenze cautelari erano adeguatamente soddisfatte dagli arresti domiciliari proprio perché essi erano eseguiti in un luogo distante da Palermo e, nel contempo, erano tutelanti nei confronti del ricorrente e dei suoi disturbi d'ansia, trattandosi del domicilio della madre. Peraltro, le vicende sanitarie del ricorrente non si comprende quanto possano rilevare rispetto al tema della collocazione in una città piuttosto che in un'altra, non risultando che in quel di Verona l'imputato non possa procurarsi le cure necessarie, anche chiedendo le necessarie autorizzazioni ex art. 284, comma 3, cod. proc. pen. ovvero che non sia affettivamente sostenuto dalla madre.2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente f "...\ Paola
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