CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26174/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 3BELI ATEMI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 3/2/2025 dalla Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale di Urbino del 24/1/2023 che ha dichiarato la responsabilità dell'imputato in ordine a due episodi di danneggiamento aggravato. Propone ricorso per cassazione l'imputato con atto personale, deducendo violazione di legge per l'omessa motivazione in ordine all'art. 129 cod.proc.pen.. Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta da soggetto non legittimato. Ed infatti l'impugnazione dinanzi a questa Corte deve essere sottoscritta da un difensore iscritto all'albo dei cassazionisti e non può essere presentata personalmente dall'imputato, come nel caso in esame. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de