CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 46805/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 7795 deliberata il 22/01/2021, la Prima Sezione di questa Corte annullava con rinvio per nuovo giudizio l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ordinanza che aveva accolto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 671 cod. proc. pen. riconoscendo «la continuazione tra i reati accertati con due sentenze di condanna della stessa Corte territoriale, rispettivamente in data 9/5/2014 e 9/11/2017, con rideterminazione della pena complessiva in anni otto e mesi sei di reclusione, secondo il seguente calcolo: assunta a pena base quella inflitta con la seconda N sentenza della Corte di appello di Napoli, pari ad anni sette e mesi quattro di reclusione, si è aggiunta la pena di un anno e due mesi per la prima sentenza di condanna, comprensiva della continuazione interna ivi ritenuta, già ridotta per il rito». Ad avviso della sentenza di annullamento il giudice dell'esecuzione non aveva fatto corretta applicazione della procedura di valutazione dei carichi sanzionatori in quanto si era «assunta a pena base quella globalmente derivante da un precedente cumulo giuridico ex art. 81 cod. pen., senza dare atto dell'entità di pena attribuita al reato più grave e degli aumenti per i reati satellite già posti in continuazione, semplicemente aggregando a tale cumulo già formato un aumento globale di un anno e due mesi per i reati giudicati con l'altra sentenza». Investita del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Napoli, con ordinanza deliberata il 21/05/2021, ha riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto delle due sentenze e ha rideterminato la pena complessiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni 9 di reclusione, così determinata: pena-base per il più grave reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui alla seconda sentenza, anni 10 di reclusione, aumentata di mesi 9 di reclusione e di anni 2 e mesi 6 per i due reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 oggetto delle due sentenze, nonché di mesi 3 di reclusione per il reato ex art. 337 cod. pen. di cui alla prima sentenza, per complessivi anni 13 e mesi 6 di reclusione, ridotti come sopra per la diminuente del rito abbreviato. Avverso l'indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione degli artt. 627, comma 3, e 597, comma 3, cod. proc. pen., per violazione del divieto di reformatio in peius, operante anche in executivis, in quanto l'ordinanza impugnata ha determinato la pena complessiva in anni 9 di reclusione, laddove quella determinata dall'ordinanza annullata era pari ad anni 8 e mesi 6 di reclusione; risultato, questo, cui si è giunti per l'illegittimo aumento dell'entità della pena fissata inizialmente per due dei reati satellite in anni 1 e mesi 2 di reclusione ed elevata dal giudice del rinvio ad anni 1 e mesi 10 di reclusione per i medesimi reati. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Il ricorso è fondato, poiché, come questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, in caso di annullamento con rinvio, a seguito di ricorso del solo condannato, dell'ordinanza di applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione di rinvio è vincolato al divieto di reformatio in peius sui punti della decisione annullata già favorevoli al ricorrente (Sez. 5, n. 38740 del 10/07/2019, Natale, Rv. 277747). Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione - in diversa composizione, così come stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 - per un nuovo giudizio in linea con il principio di diritto richiamato. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 28/10/2021. Il