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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2026

Cassazione n. 09295/2026

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el legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] principale-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Maritato unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Carla d'Aloisio,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con procura -Nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente ricorrente incidentale-Numero registro generale 17931/2022Numero sezionale 281/2026Numero di raccolta generale 9295/2026Data pubblicazione 13/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n.95/2022 depositata il13/04/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo in conformità del criterio della soccombenza, considerata lanatura condizionata del ricorso incidentale e tenuto conto che l’[OSCURATO:PERSONA] nonha svolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente principale al pagamento, in favore della partecontroricorrente- ricorrente incidentale, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 edagli accessori di legge.

Nulla nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] .Così deciso in Roma, il 09/04/2026Antonella Pagetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] principale-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Maritato unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Carla d'Aloisio,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con procura -Nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente ricorrente incidentale-Numero registro generale 17931/2022Numero sezionale 281/2026Numero di raccolta generale 9295/2026Data pubblicazione 13/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n.95/2022 depositata il13/04/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo in conformità del criterio della soccombenza, considerata lanatura condizionata del ricorso incidentale e tenuto conto che l’[OSCURATO:PERSONA] nonha svolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente principale al pagamento, in favore della partecontroricorrente- ricorrente incidentale, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 edagli accessori di legge. Nulla nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] .Così deciso in Roma, il 09/04/2026Antonella Pagetta
Sentenza Cassazione n. 09295/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris