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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 47075/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 19/07/2021 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-f. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Genova ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari con la quale è stata rigettata l'istanza di sostituzione degli arresti domiciliari con misura meno gravosa in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi 1 (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), 8 (artt.73,comma 1, 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90, 110 cod. pen.) e 10 (artt.73,comma 1, 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90, 110 cod. pen.).

2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore del Carabotti deducendo erronea applicazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90 e mancanza della motivazione in ordine alle deduzioni difensive, non potendosi ritenere consumato il giudicato cautelare a riguardo del grave quadro indiziario sulla sussistenza della partecipazione alla associazione criminale del ricorrente, al di fuori della partecipazione dello stesso ai singoli reati determinati da sue scelte personali del tutto svincolate dal contesto associativo.

Non risulta, in particolare la presenza ed il coinvolgimento del ricorrente oltre il periodo intercorrente tra il 3 ed il 9 aprile 2017, risultando le intercettazioni successive alla sua detenzione a partire dal 9/4/2017 e terminata solo nel giugno 2020, dopo aver scontato la pena inflittagli per il reato di cui ai capo 9).

Quanto al rapporto del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA], esso si giustifica sulla base del fatto che questi era stato un suo vecchio datore di lavoro che lo aiuta al momento del rientro da Torino nel suo paese natio.

Quanto, poi, all'utilizzo di mezzi e strumenti di cui il ricorrente ha avuto la proprietà, non vi è prova della consapevolezza da parte del ricorrente della loro intestazione fittizia (ivi compreso il deposito locato a suo nome).

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

4. Il Tribunale ha rilevato correttamente l'intervenuto giudicato cautelare sul quadro indiziario a seguito della decisione emessa in sede di riesame avverso l'ordinanza genetica.

Ed il rilievo assorbe ogni questione sulla rivisitazione dei giudizio indiziario in ordine ai reati oggetto della decisione cautelare, comunque genericamente attinto dal ricorrente, del quale - sulla base del rilievo della sue condotte nei reati fine - è correttamente individuato un ruolo associativo fondamentale di stretta collaborazione con il Calamo nel reperimento delle risorse materiali per l'effettuazione delle importazioni di stupefacenti (v. pg. 16/17).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la consdanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma che sì stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamnto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 11/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] Fide

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 19/07/2021 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-f. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Genova ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari con la quale è stata rigettata l'istanza di sostituzione degli arresti domiciliari con misura meno gravosa in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi 1 (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), 8 (artt.73,comma 1, 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90, 110 cod. pen.) e 10 (artt.73,comma 1, 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90, 110 cod. pen.). 2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore del Carabotti deducendo erronea applicazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90 e mancanza della motivazione in ordine alle deduzioni difensive, non potendosi ritenere consumato il giudicato cautelare a riguardo del grave quadro indiziario sulla sussistenza della partecipazione alla associazione criminale del ricorrente, al di fuori della partecipazione dello stesso ai singoli reati determinati da sue scelte personali del tutto svincolate dal contesto associativo. Non risulta, in particolare la presenza ed il coinvolgimento del ricorrente oltre il periodo intercorrente tra il 3 ed il 9 aprile 2017, risultando le intercettazioni successive alla sua detenzione a partire dal 9/4/2017 e terminata solo nel giugno 2020, dopo aver scontato la pena inflittagli per il reato di cui ai capo 9). Quanto al rapporto del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA], esso si giustifica sulla base del fatto che questi era stato un suo vecchio datore di lavoro che lo aiuta al momento del rientro da Torino nel suo paese natio. Quanto, poi, all'utilizzo di mezzi e strumenti di cui il ricorrente ha avuto la proprietà, non vi è prova della consapevolezza da parte del ricorrente della loro intestazione fittizia (ivi compreso il deposito locato a suo nome). 3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 4. Il Tribunale ha rilevato correttamente l'intervenuto giudicato cautelare sul quadro indiziario a seguito della decisione emessa in sede di riesame avverso l'ordinanza genetica. Ed il rilievo assorbe ogni questione sulla rivisitazione dei giudizio indiziario in ordine ai reati oggetto della decisione cautelare, comunque genericamente attinto dal ricorrente, del quale - sulla base del rilievo della sue condotte nei reati fine - è correttamente individuato un ruolo associativo fondamentale di stretta collaborazione con il Calamo nel reperimento delle risorse materiali per l'effettuazione delle importazioni di stupefacenti (v. pg. 16/17). 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la consdanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma che sì stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamnto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] Fide
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